Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio: ultimi aggiornamenti UE

2 Luglio 2026

Introduzione

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio introduce un nuovo quadro normativo volto a promuovere imballaggi più sostenibili e a favorire l'economia circolare.
Dopo la pubblicazione, la Commissione europea ha avviato l'adozione di linee guida, atti di esecuzione e altri documenti di supporto, necessari per chiarire le modalità di applicazione delle nuove disposizioni. Di seguito i principali aggiornamenti di interesse per le imprese.

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Aggiornamento giugno 2026: la Comunicazione C(2026) 3702 e gli orientamenti sull’applicazione del Regolamento

Il 5 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione C(2026) 3702, contenente orientamenti sull’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40. La Comunicazione non introduce nuovi obblighi, ma fornisce chiarimenti interpretativi utili per una corretta applicazione delle disposizioni del Regolamento.

 

La Comunicazione chiarisce alcuni aspetti applicativi del Regolamento, tra cui la definizione di imballaggio, il momento dell’immissione sul mercato, i ruoli e gli obblighi dei diversi operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori e produttori ai fini della responsabilità estesa del produttore), nonché le modalità di predisposizione della documentazione tecnica e della valutazione della conformità.

 

La Comunicazione contiene inoltre indicazioni sulla predisposizione della documentazione tecnica, sulla procedura di valutazione della conformità degli imballaggi e sull’applicazione delle restrizioni relative ai PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Viene inoltre precisato che alcuni requisiti tecnici previsti dal Regolamento saranno ulteriormente disciplinati dai successivi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.

Aggiornamento marzo 2026: FAQ e documenti di orientamento

Il 30 marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato l’atteso Documento di orientamento sul Reg. 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR), accompagnato da un articolato set di domande frequenti (FAQ), cioè risposte date a quesiti emersi dal confronto con gli Stati membri e gli stakeholders consultati nei mesi scorsi, che la Commissione intende aggiornare regolarmente. Si tratta di un passaggio rilevante per gli operatori economici e le autorità nazionali, chiamati ad applicare un quadro normativo complesso e profondamente innovativo per il settore del packaging.

 

Il Documento di orientamento rappresenta la lettura interpretativa della Commissione su una serie di disposizioni chiave del PPWR. Pur avendo natura non vincolante, il testo mira a favorire un’applicazione coerente e tempestiva del PPWR in tutta l’UE, in attesa delle future norme di attuazione e degli atti delegati.

 

Nel complesso, il contenuto del Documento di orientamento e delle FAQ conferma in larga parte l’impostazione già emersa nelle bozze circolate nei mesi scorsi. Il linguaggio è stato affinato, ma permangono alcune aree di incertezza, soprattutto per quanto riguarda requisiti tecnici e modalità operative.

 

Il documento è articolato in 33 Sezioni che si snodano attraverso vari temi, tra cui:

 

  • definizioni (es. fabbricante, importatore ecc.),

 

  • sostanze preoccupanti (SVHC) e PFAS,

 

  • riciclabilità,

 

  • contenuto riciclato,

 

  • compostabilità,

 

  • minimizzazione degli imballaggi e ratio degli spazi vuoti,

 

  • etichettatura armonizzata e degli imballaggi di trasporto,

 

  • obblighi di reporting dei gestori di rifiuti,

 

  • rapporti con la SUPD,

 

  • obiettivi di riuso,

 

  • EPR.

 

Tra i temi più sensibili affrontati nelle FAQ si segnalano i seguenti:

 

  • sul fronte della riciclabilità, la Commissione chiarisce che, fino all’entrata in applicazione delle nuove regole di progettazione per il riciclo del PPWR, continuano a trovare applicazione i criteri previsti dalla precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWD) e dalle relative norme armonizzate. Viene inoltre precisato che le procedure formali di valutazione della conformità ai sensi del PPWR non saranno richieste prima dell’adozione degli atti delegati specifici;

 

  • la Commissione indica un approccio graduale ai controlli analitici con riferimento alla restrizione sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, in particolare indica che si partirà dalla misurazione del fluoro totale. La Commissione conferma inoltre l’assenza di un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte: dal 12 agosto 2026, solo gli imballaggi conformi potranno essere immessi sul mercato;

 

  • in materia di contenuto riciclato, viene chiarito che le esenzioni previste dal PPWR operano automaticamente, senza necessità di autorizzazioni preventive. Tuttavia, la responsabilità di dimostrare la correttezza del ricorso all’esenzione ricade sul fabbricante, che dovrà documentarla in modo adeguato nella propria documentazione tecnica;

 

  • il Documento di orientamento dedica spazio anche al coordinamento tra PPWR e Direttiva 2019/904 sulle plastiche monouso (SUPD), confermando che i due strumenti continueranno a coesistere. Alcuni obblighi di riduzione dei consumi resteranno pertanto applicabili anche agli imballaggi non soggetti ai divieti del PPWR;

 

  • l’etichettatura viene definita pienamente armonizzata a livello UE e viene limitata la possibilità per gli Stati membri di introdurre requisiti nazionali aggiuntivi;

 

  • in tema di riuso, infine, la Commissione fornisce esempi pratici per chiarire quando gli imballaggi di vendita utilizzati per il trasporto rientrano negli obiettivi di riutilizzo.

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio

Il Regolamento (UE) 2025/40 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE in data 22 gennaio 2025 ed è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, con applicazione delle principali disposizioni a decorrere dal 12 agosto 2026. Il provvedimento riporta numerose novità, tra cui l’introduzione di nuovi obiettivi di riduzione e di riciclo degli imballaggi, di cui ZPC aveva parlato in questa precedente news.

 

Per quanto riguarda l’etichettatura degli imballaggi si segnala in particolare:

 

  1. l’obbligo di apporre un’etichettatura fisica relativa ai materiali di composizione. Le modalità di etichettatura saranno dettagliate in atti di esecuzione che dovranno essere adottati dalla Commissione UE entro il 12 agosto 2026. Le informazioni saranno obbligatorie a partire dal 12 agosto 2028 o, se successivi, da 2 anni dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione UE;
  2. eventuali marcature previste a livello nazionale dagli Stati membri relative alla responsabilità estesa del produttore (EPR) potranno ancora essere apposte sugli imballaggi, ma dovranno essere fornite in formato digitale entro il 12 febbraio 2027;
  3. etichettatura specifica per gli imballaggi riutilizzabili e con contenuto riciclato a partire dal 12 febbraio 2029, o, se successivi, da 2,5 anni dall’entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione UE;
  4. possibile esaurimento delle scorte degli imballaggi non correttamente etichettati entro tre anni dall’entrata in vigore di ciascun atto di esecuzione in tema di etichettatura.

 

I dettagli pratici dell’etichettatura armonizzata saranno stabiliti con successivi atti di esecuzione della Commissione europea.

 

Il Regolamento prevede che gli Stati membri non possano limitare la libera circolazione sul loro mercato di imballaggi che siano conformi agli obblighi previsti dallo stesso, anche in tema di etichettatura. In buona sostanza, non si potrà vietare, limitare o ostacolare con la normativa nazionale l’immissione di imballaggi etichettati in conformità con il Regolamento sul proprio territorio.

La CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Per quanto riguarda la Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD, si ricorda che la stessa è stata introdotta con lo scopo di imporre degli obblighi di dovuta diligenza per le aziende di grandi dimensioni operanti in  sede UE, come descritto nella nostra precedente news.

 

A seguito delle modifiche introdotte dal pacchetto “Omnibus I”, il calendario di applicazione della Direttiva è stato aggiornato rispetto alle scadenze iniziali. Le nuove tempistiche saranno definite a livello europeo.

I servizi di consulenza di ZPC su imballaggi ed etichettatura

ZPC può supportarti attraverso:

 

  • creazione di una Linea Guida sui nuovi requisiti per gli imballaggi in Unione Europea (requisiti, soggetti coinvolti, tempistiche)

 

  • creazione di una Linea Guida sull’etichettatura degli imballaggi nel mondo

 

  • analisi sui requisiti delle normative EPR in Unione Europea e nel mondo

 

  • soluzioni di etichettatura specifiche per i tuoi imballaggi

 

  • servizi di monitoraggio delle norme europee

 

  • valutazioni strategiche

 

Per informazioni sui nostri servizi e per consulenze, contattaci scrivendo a info@zpcsrl.com.