Green Claims: pubblicata l’Interpretazione Comune UE sulla gestione delle scorte esistenti

8 Luglio 2026

Introduzione

Il 30 giugno 2026 è stato pubblicato il Documento di Interpretazione Comune sulla gestione delle scorte esistenti ("old stock") ai sensi della Direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition – ECGT), che fornisce indicazioni su come le autorità nazionali potrebbero gestire la fase transitoria di applicazione della direttiva. Pur non essendo giuridicamente vincolante, il documento rappresenta un importante punto di riferimento per comprendere l'approccio che le autorità potrebbero adottare nei confronti dei prodotti già presenti sul mercato prima del 27 settembre 2026.

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Il contesto

Il documento è stato sviluppato dal Consumer Protection Network (CPC) – la rete europea della autorità nazionali responsabili per l’applicazione della legislazione a tutela dei consumatori – in parallelo al documento di FAQ aggiornato della Commissione, pubblicato lo stesso giorno, sulla base di scambi e consultazioni tra le autorità nazionali nel periodo gennaio – giugno 2026.

 

Risponde alle molteplici domande e preoccupazioni degli operatori economici sulla gestione delle affermazioni ambientali per prodotti ed imballaggi fabbricati, ordinati, distribuiti o messi in vendita nei negozi prima del 27 settembre 2026, data di applicazione della ECGT.

 

L’Interpretazione Comune risponde anche alla necessità delle autorità nazionali competenti di assicurare coerenza nella sorveglianza tra Stati membri, pur essendo un testo senza essere giuridicamente vincolante e senza pregiudizio per altre disposizioni del diritto dell’Unione europea e del diritto nazionale, per le competenze e le priorità delle autorità nazionali competenti e la facoltà delle stesse o dei giudici di agire in casi specifici.

Il perimetro

L’Interpretazione Comune focalizza l’attività di sorveglianza relativa alle scorte esistenti alla data di applicazione della ECGT, che riportano affermazioni ambientali o marchi di sostenibilità:

 

  • sul prodotto o sull’imballaggio;

 

  • online o su altri mezzi digitali di comunicazione;

 

  • nella pubblicità o nelle comunicazioni di natura commerciale legati al prodotto o all’operatore economico.

I principi per il trattamento delle scorte esistenti

Gli operatori economici devono adoperarsi senza indugio e in buona fede per garantire la conformità, considerando che anche le regole attualmente in vigore dell’UPCD già si applicano alle affermazioni ambientali, pur in maniera meno specifica.

 

Le autorità nazionali potranno adottare un approccio graduale alla sorveglianza di mercato, riconoscendo le difficoltà oggettive degli operatori, prendendo in considerazione:

  • affermazioni ambientali già oggetto di azioni di vigilanza o contemplate nelle regole e linee guida dell’UPCD
  • le affermazioni online, più facilmente adeguabili rispetto a quelle fisiche
  • le pratiche più lesive per i consumatori
  • i prodotti con durata più breve o rotazione più rapida
  • i prodotti non realmente critici in termini di adeguamento alle nuove regole

Le autorità potranno prendere in considerazione le caratteristiche dell’operatore economico: dimensione, risorse, capacità economica e reale intenzione di adeguarsi in buona fede.

 

Le autorità potranno tenere conto di vincoli operativi oggettivi, quali:

  • cicli di produzione
  • volume delle scorte
  • ordini di produzione o acquisto
  • vincoli legati alla catena di fornitura
  • la durata del prodotto
  • la fattibilità tecnica e proporzionalità delle misure correttive

Tali vincoli dovranno essere valutati caso per caso, tenendo conto delle specificità dell’operatore economico e del prodotto.

 

Le autorità nazionali si attendono dagli operatori economici ogni sforzo ragionevole e proporzionale per conformarsi alla ECGT, supportato da adeguata documentazione, tra cui:

  • la rimozione o correzione delle affermazioni online
  • l’adeguamento dei materiali commerciali e promozionali
  • l’adeguamento degli imballaggi e gli ordini nuovi
  • l’adozione di misure correttive – etichette adesive, rimozione delle etichette, ecc. – se fattibile e opportuno
  • l’esposizione nei punti vendita, anche online, di informazioni correttive, se fattibile ed opportuno
  • coordinamento con i propri fornitori ed altri attori nella filiera
  • documentazione delle azioni correttive e relative tempistiche, policy interne di compliance, raccolta delle evidenze ed ogni altra iniziativa del caso

 

Le autorità dovranno evitare di applicare misure sproporzionate o eccessivamente gravose agli operatori economici, quali i richiami dei prodotti dal mercato o la distruzione, e focalizzare reali e specifici questioni di conformità transitoria nelle scorte esistenti, evitando di creare costi inutili o danni ambientali.

 

Le autorità dovranno adottare un approccio orientato alla conformità più che alle sanzioni, basato sulla gravità delle violazioni e le circostanze del caso, soprattutto nelle prime fasi di applicazione, tramite:

  • attività di sensibilizzazione alle nuove regole
  • orientamenti e chiarimenti per gli operatori economici
  • richieste preliminari di evidenze ed informazioni
  • richieste di azioni correttive con tempi ragionevoli per l’adeguamento.

Il supporto di ZPC

Sebbene il documento della rete Consumer Protection Cooperation (CPC) non costituisca un’interpretazione giuridicamente vincolante della Direttiva (UE) 2024/825, esso rappresenta un importante indicatore dell’approccio che le autorità nazionali potrebbero adottare nella fase iniziale di applicazione delle nuove regole sul green e social washing.

 

Il messaggio che emerge è che ciò che verrà maggiormente valorizzato non sarà tanto il raggiungimento immediato della piena conformità per la merce già immessa sul mercato, quanto l’avvio tempestivo di un percorso di adeguamento concreto, documentato e svolto in buona fede. Le imprese dovranno essere in grado di dimostrare di aver intrapreso azioni ragionevoli e proporzionate per riesaminare claim ambientali e sociali, aggiornare la documentazione commerciale e adottare un piano strutturato di compliance.

 

In questo contesto, ZPC supporta le aziende nell’analisi dei claim ambientali e sociali, nella definizione dei percorsi di adeguamento alla normativa europea e nella predisposizione della documentazione necessaria a dimostrare, anche nei confronti delle autorità di controllo, gli interventi intrapresi e le misure adottate in buona fede.