Gli elenchi nazionali di controllo
Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta ufficiale la Raccolta degli elenchi nazionali di controllo prevista dall’articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2021/821, il Regolamento che disciplina il regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso.
L’articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento prevede la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di una raccolta di tutti gli elenchi nazionali di controllo in vigore negli Stati membri e notificati alla Commissione. L’articolo 10, paragrafo 1, prevede inoltre che, sulla base di un elenco nazionale pubblicato dalla Commissione, anche gli altri Stati membri possano imporre un obbligo di autorizzazione per l’esportazione degli stessi prodotti.
Va precisato che ciascun elenco nazionale resta, in via generale, applicabile alle esportazioni dallo Stato membro che lo ha adottato. L’obbligo autorizzativo previsto da uno Stato membro che adotta un elenco nazionale, quindi, non si estende alle esportazioni provenienti da uno Stato membro diverso.
Gli Stati membri che hanno adottato liste nazionali
Dalla raccolta pubblicata risultano tre Stati membri che hanno notificato alla Commissione l’adozione di elenchi nazionali di controllo: Spagna, Paesi Bassi e Finlandia. Le voci coprono diverse categorie del sistema di classificazione dual use, dalla Categoria 1 (materiali speciali) alla Categoria 5 (telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione).
Di seguito alcuni esempi, non esaustivi, di prodotti sottoposti a obblighi nazionali di autorizzazione dell’esportazione:
- 1C901 Materiali energetici ed esplosivi (Spagna): nitrato di ammonio (CAS 6484-52-2) in forma esplosiva con una concentrazione di azoto pari o superiore al 31,5 %.
- 3B901.f.6 Apparecchiature di litografia per semiconduttori (Paesi Bassi): apparecchiature di allineamento ed esposizione per il trattamento dei wafer con lunghezza d’onda della sorgente luminosa pari o superiore a 193 nm e capacità di produrre tracciati con risoluzione uguale o inferiore a 45 nm, un ambito di controllo tipicamente riconducibile alla produzione di chip avanzati.
- 3A901.a.16 Circuiti integrati ad alte prestazioni (Finlandia): circuiti integrati con velocità di trasferimento dati bidirezionale pari o superiore a 600 Gbyte/s e prestazione di elaborazione totale pari o superiore a 6.000, categoria che comprende esplicitamente GPU, TPU, processori neurali e ASIC destinati, tra l’altro, ad applicazioni di intelligenza artificiale.
- 5A902 Sorveglianza delle reti di telecomunicazione (Spagna): sistemi e apparecchiature per l’intercettazione legale del traffico di telecomunicazioni e per la conservazione dei dati associati alla chiamata (numeri di telefono, indirizzi IP, data, ora e origine geografica della comunicazione), con esclusione esplicita dei sistemi destinati alla sola fatturazione o al controllo della qualità del servizio.
L’elenco nazionale dell’Italia (abrogato)
L’Italia, che in passato aveva anch’essa un proprio elenco nazionale di controllo, non compare tra gli Stati membri nella raccolta appena pubblicata. Con il decreto del Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 1325/9 bis del 20 gennaio 2026, è stato infatti abrogato il precedente decreto n. 1325/BIS/371 del 1° luglio 2024, che aveva istituito l’Elenco nazionale di controllo italiano per i beni a duplice uso non listati.
L’abrogazione è avvenuta in seguito al Regolamento delegato (UE) 2025/2003 dell’8 settembre 2025, che ha aggiornato l’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 incorporando a livello unionale gli stessi controlli in precedenza previsti dall’elenco nazionale italiano. L’elenco nazionale italiano ormai obsoleto, è quindi stato abrogato, e i controlli che prevedeva si applicano ora direttamente tramite l’Allegato I.
L’adozione di elenchi nazionali di controllo conferma una tendenza già segnalata dalla Commissione nella recente Relazione sull’attuazione del Regolamento (UE) 2021/821 per l’anno 2024: alcuni Stati membri ampliano il perimetro dei controlli dual use anche in anticipo rispetto agli aggiornamenti dell’Allegato I concordati a livello multilaterale, in particolare su prodotti emergenti come intelligenza artificiale, quantum computing e apparecchiature per la produzione di semiconduttori avanzati.
Per le imprese esportatrici stabilite in Spagna, Paesi Bassi o Finlandia, ciò significa che la verifica di conformità dual use non può fermarsi all’Allegato I, ma deve considerare anche il proprio elenco nazionale. Per le imprese di altri Stati membri, incluse quelle italiane, resta comunque utile monitorare l’evoluzione di questi elenchi, sia perché possono anticipare futuri aggiornamenti dell’Allegato I, sia perché altri Stati membri potrebbero in futuro decidere di adottare i medesimi obblighi di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.
Gli esperti in materia di export controls di ZPC rimangono a disposizione per ogni approfondimento sulla normativa UE in materia di duplice uso e sulla tipologia di autorizzazioni disponibili per l’esportazione di prodotti dual use, oltre che per l’analisi l’oggettiva di prodotti alla luce della normativa dual use e altre restrizioni, e per la predisposizione di programmi interni di conformità.