Origine preferenziale delle merci: cosa cambia con il Regolamento (UE) 2026/1183

2 Luglio 2026

Introduzione

Il 2 giugno 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Reg. (UE) 2026/1183 di modifica del Reg. (UE) 2015/2447 (RE), che introduce importanti innovazioni in merito alle norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci nell’ottica di una maggiore semplificazione e digitalizzazione dei processi.

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Premessa

Il 2 giugno 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Reg. (UE) 2026/1183 di modifica del Reg. (UE) 2015/2447 (RE), che introduce importanti innovazioni in merito alle norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci nell’ottica di una maggiore semplificazione e digitalizzazione dei processi.

 

Il Regolamento è entrato in vigore il 23 giugno 2026 e prevede l’applicazione progressiva delle disposizioni a partire dal 23 dicembre 2027. Per maggiori dettagli si rimanda alla tabella riepilogativa riportata sotto.

 

Si elencano di seguito gli aggiornamenti più importanti per le aziende.

Nuove definizioni armonizzate

Il Regolamento introduce, al fine di chiarire l’ambito applicativo del RE, alcune definizioni armonizzate di:

 

  • “documento relativo all’origine”: un documento con il quale un’autorità competente, un esportatore o un rispeditore dichiara che un prodotto è considerato originario ai fini di un regime preferenziale

 

  • “regime preferenziale”: un accordo commerciale mediante il quale l’Unione applica le misure tariffarie preferenziali nell’ambito di accordi bilaterali, multilaterali e unilaterali

 

  • “fornitore”: una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, che fornisce agli acquirenti le informazioni relative al carattere originario delle merci ai fini di uno o più regimi preferenziali

 

  • “acquirente”: una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, che riceve la dichiarazione del fornitore

 

  • “carattere originario delle merci”: ai fini della dichiarazione del fornitore, il carattere di merci aventi o non aventi un’origine preferenziale.

Dichiarazione di origine

La principale modifica introdotta dal Regolamento riguarda il nuovo modello di dichiarazione di origine preferenziale del fornitore. Infatti, il nuovo articolo 61 del RE stabilisce che le dichiarazioni del fornitore debbano pervenire attraverso il modello indicato nell’allegato 22-15, contenente una tabella standardizzata e codificata dei requisiti in materia di dati per agevolare il trattamento informatico. Gli attuali modelli di dichiarazione di origine (allegati da 22-15 a 22-18) saranno quindi sostituiti dal nuovo modello, strutturato in formato tabellare come segue:

 

–> nella prima riga sono riportate le diverse sigle che identificano la tipologia di dichiarazione:

 

  • SDS1: spedizione unica di merci aventi origine preferenziale.

 

  • SDS2: spedizione unica di merci non aventi origine preferenziale.

 

  • SDS3: spedizione unica di merci aventi e di merci non aventi origine preferenziale.

 

  • SDM1: spedizioni multiple di merci aventi origine preferenziale.

 

  • SDM2: spedizioni multiple di merci non aventi origine preferenziale.

 

  • SDM3: spedizioni multiple di merci aventi e di merci non aventi origine preferenziale.

 

–> nella seconda colonna sono riportate le descrizioni dei dati richiesti.

 

Inoltre, per la compilazione dei dati, sono riportate all’interno delle celle della dichiarazione le seguenti sigle al fine di indicare l’obbligatorietà o meno del dato e se lo stesso debba fare riferimento alla dichiarazione o al singolo articolo:

 

  • M (Mandatory): obbligatorio.

 

  • O (Optional): opzionale.

 

  • D (Declaration): pertinente a livello di dichiarazione.

 

  • I (Item): pertinente a livello di articolo.

 

La modifica della dichiarazione del fornitore è finalizzata ad uniformare i dati contenuti nella stessa per permetterne la validazione ed archiviazione digitalizzata.

Consolidamento del sistema REX

Il Regolamento riconferma la centralità del sistema REX quale disposizione ordinaria per i nuovi accordi di libero scambio per l’attestazione di origine preferenziale. Al contrario, lo status di Esportatore Autorizzato è mantenuto in via residuale unicamente per gli accordi che ne prevedano ancora l’applicazione.

 

Nonostante sia in generale confermata la soglia dei 6.000 euro per l’applicazione del sistema REX, tale soglia non si applica in presenza di accordi di libero scambio che dispongano in modo esplicito l’obbligo per gli esportatori di indicare il loro numero di identificazione nel documento relativo all’origine. Per gli esportatori già registrati nel sistema REX (sia europei che SPG), il relativo numero REX dovrà sempre essere indicato sulle attestazioni, a prescindere dalla soglia sopra menzionata.

 

Inoltre, un’importante novità riguarda la possibilità di adozione del sistema REX anche da parte del Paese firmatario di un accordo di libero scambio con l’Unione Europea; tale richiesta dovrà pervenire tramite la compilazione dell’Allegato 22-06 ter, mentre per gli esportatori dell’Unione Europea è mantenuto il modulo di richiesta di cui all’Allegato 22-06 bis.

Il contesto SPG

Il Regolamento dispone la fine del periodo di transizione fino alla piena applicazione del sistema degli esportatori registrati REX per i Paesi SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate). Viene pertanto eliminata la possibilità di utilizzare i modelli fisici del Modulo A, della vecchia dichiarazione su fattura e del certificato sostitutivo del Modulo A (Allegati soppressi 22-08, 22-09 e 22-19).

 

L’attestazione di origine da parte di esportatori registrati nel contesto del sistema SPG si consolida attraverso l’utilizzo dell’aggiornato Allegato 22-07 e viene inoltre rimosso l’obbligo per l’esportatore di apporre la firma sul documento.

Sistema centralizzato e-PoC UE

Viene istituito il sistema e‑PoC UE quale piattaforma informatica centralizzata, gestita dalla Commissione Europea, al fine di:

 

  • dematerializzare le prove di origine

 

  • armonizzare il rilascio, la verifica e lo scambio delle prove dell’origine

 

  • migliorare la sicurezza delle operazioni e dei dati e

 

  • automatizzare i controlli dell’autenticità.

 

La Commissione dovrebbe garantire l’interconnessione del sistema e-PoC UE con i sistemi doganali nazionali attraverso il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) che permetterà di effettuare controlli automatici e in tempo reale tra i certificati di origine elettronici e le dichiarazioni doganali presentate in sede di sdoganamento. Laddove disposto negli accordi tra l’Unione ed altri Paesi della Convenzione Paneuromediterranea (PEM), il sistema e-PoC UE potrà essere esteso alle autorità doganali di tali Paesi ai fini della cooperazione amministrativa con le autorità doganali.

Cronoprogramma

Come indicato in premessa, le disposizioni del Regolamento si applicheranno in maniera scaglionata come dettagliato di seguito:

 

 

Come può supportarti ZPC

Le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2026/1183 richiedono alle imprese un progressivo adeguamento delle procedure interne per la gestione dell’origine preferenziale.

 

ZPC affianca le aziende nell’analisi delle regole di origine previste dagli accordi di libero scambio, nella predisposizione e verifica delle dichiarazioni del fornitore, nella gestione dello status di Esportatore Registrato (REX), nei flussi relativi all’origine nel contesto dell’SPG e nell’implementazione di processi conformi alle nuove disposizioni.

 

Grazie a un supporto tecnico e operativo, aiutiamo le imprese a ridurre i rischi di non conformità, a cogliere le opportunità offerte dagli accordi preferenziali stipulati con i Paesi terzi e a prepararsi alla progressiva digitalizzazione delle prove di origine prevista dalla normativa europea.