Focus ESPR sui prodotti invenduti

25 Giugno 2026

Introduzione

L'Unione europea completa il quadro attuativo dell'ESPR sulla gestione dei prodotti invenduti, introducendo regole operative per il divieto di distruzione di tessili e calzature e per gli obblighi di trasparenza. Le imprese sono chiamate a rafforzare fin da subito le procedure di prevenzione, documentazione e rendicontazione dei prodotti invenduti, in vista delle prossime scadenze normative.

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ESPR: il quadro normativo sulla gestione dei prodotti invenduti

Già dalla sua entrata in vigore il 19 luglio 2024, il Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation) ha introdotto all’articolo 23 un obbligo generale di prevenzione della distruzione di beni di consumo invenduti. Tale obbligo si applica a tutte le categorie di prodotto e a tutti gli operatori economici, che dovranno adottare le misure ragionevolmente attuabili per prevenire la distruzione.

 

Si tratta evidentemente di una misura indiretta rispetto al divieto assoluto di distruzione e agli obblighi di rendicontazione che si applicheranno a breve alle grandi aziende e, nel prossimo futuro, alle medie aziende. In ogni caso, le misure di prevenzione intraprese dovranno essere documentate e l’eventuale distruzione dovrà essere giustificabile davanti a eventuali richieste delle autorità di sorveglianza di mercato, oltre che coerente con le politiche di sostenibilità e le affermazioni ambientali delle aziende.

 

In questo contesto si inserisce la recente pubblicazione dei regolamenti attuativi previsti dall’ESPR, con cui la Commissione europea ha completato il quadro normativo relativo a due tra gli obblighi più rilevanti: il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti e gli obblighi di comunicazione sulla loro gestione.

 

I due provvedimenti definiscono, rispettivamente, le deroghe applicabili al divieto di distruzione e le modalità con cui le imprese dovranno rendere pubbliche le informazioni relative ai prodotti invenduti.

Divieto di distruzione dei prodotti tessili e delle calzature

Dal 19 luglio 2026, le grandi imprese non potranno più distruggere i prodotti di consumo invenduti appartenenti alle categorie individuate nell’Allegato VII bis dell’ESPR, ossia articoli tessili e calzature. L’obbligo sarà esteso alle medie imprese a partire dal 19 luglio 2030, mentre microimprese e piccole imprese restano escluse.

 

Il Regolamento Delegato 2026/296 recentemente pubblicato individua le circostanze eccezionali che consentono di derogare al divieto. Tra queste rientrano, ad esempio:

 

  • esigenze di sicurezza (prodotti pericolosi);

 

  • tutela dei diritti di proprietà intellettuale (ad esempio prodotti oggetto di contratti di licenza o non dissociabili dal marchio);

 

  • impossibilità tecnica o giuridica di riutilizzare, preparare per il riutilizzo, riciclare o donare i prodotti.

 

Le imprese dovranno essere in grado di documentare adeguatamente le motivazioni che giustificano il ricorso a una deroga.

Obblighi di comunicazione sulla gestione dei prodotti invenduti

L’ESPR introduce inoltre specifici obblighi di trasparenza che riguardano tutti i prodotti di consumo, e non soltanto il settore tessile e calzaturiero.

 

Ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento (UE) 2024/1781, le grandi imprese devono comunicare annualmente informazioni quali:

 

  • quantità di prodotti invenduti di cui si sono disfatte;

 

  • motivazioni della dismissione;

 

  • destinazione dei prodotti;

 

  • misure adottate per prevenire la distruzione dei beni invenduti.

 

Sebbene tali obblighi fossero già applicabili dall’entrata in vigore dell’ESPR, mancavano fino ad oggi le modalità operative per effettuare la comunicazione.

 

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, la Commissione ha finalmente definito il formato e le modalità di divulgazione delle informazioni. Pur essendo applicabile dal 2 marzo 2027, il Regolamento chiarisce espressamente che il differimento riguarda esclusivamente le modalità di presentazione dei dati e non sospende l’obbligo sostanziale di comunicazione, già previsto dall’ESPR.

Cosa devono fare le imprese

Le aziende interessate dovrebbero verificare fin da subito:

 

  • l’adozione di misure efficaci per prevenire la distruzione dei prodotti invenduti, come richiesto dall’articolo 23 dell’ESPR;

 

  • se i propri prodotti rientrano nelle categorie soggette al divieto di distruzione;

 

  • l’esistenza di procedure interne per documentare eventuali deroghe;

 

  • la disponibilità dei dati necessari per adempiere agli obblighi di comunicazione annuale previsti dall’articolo 24 dell’ESPR.

 

L’entrata in vigore dei regolamenti attuativi segna infatti il completamento del quadro applicativo di uno dei pilastri della strategia europea sull’economia circolare e rende necessario avviare tempestivamente le attività di adeguamento.

 

ZPC supporta le imprese nell’analisi degli obblighi previsti dall’ESPR, nella predisposizione delle procedure interne e nella gestione degli adempimenti relativi alla distruzione e alla comunicazione dei prodotti invenduti.