Export Compliance e Decreto 231: responsabilità, reati, sanzioni

29 Luglio 2021

Il sesto e ultimo numero della rubrica dedicata all’impatto del Decreto 231 sull’attività di Export Compliance è incentrato sul tema dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’orine democratico. Al fine di prevenire i reati connessi, come ad esempio il finanziamento di attività terroristiche, è importante per le aziende svolgere verifiche sulle controparti commerciali residenti nei Paesi a rischio.

 

L’art.25-quater è stato introdotto con la Legge n. 7 del 2003 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo del 1999. Ai sensi di tale norma, costituiscono reato presupposto dell’illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi, ma posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 1999.

I reati individuati concernono l’arruolamento, l’addestramento e tutte le condotte con finalità di terrorismo, anche internazionale, nonché il finanziamento di tali attività e la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro destinati ai medesimi scopi. L’ente, quindi, deve astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato ex art.25-quater.

In caso di mancato rispetto di quest’obbligo, l’ente è punito non solo con le sanzioni pecuniarie, ma con le impattanti sanzioni interdittive di cui all’art 9 comma 2 del D.lgs. n. 231, per una durata non inferiore ad 1 anno. Inoltre, in caso di “impresa intrinsecamente illecita”, vale a dire stabilmente destinata alla perpetrazione dell’illecito, si applica l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Al fine di prevenire la commissione di tali reati, la società deve verificare se le operazioni finanziarie o commerciali siano concluse con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio (consultando le c.d. Liste Paesi), svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali e monitorare le c.d. Liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.

La procedura KYC (Know Your Client) e le verifiche di compliance, integrate nel Modello 231, rappresentano uno strumento indispensabile per la mitigazione del rischio di terrorismo, poiché garantiscono la corretta individuazione delle controparti coinvolte nelle operazioni commerciali e la tracciabilità dei flussi in entrata e uscita.

Di seguito l’elenco dei numeri precedenti della rubrica Export Compliance e Decreto 231.

1 Panoramica

2 Il ruolo dell’organismo di vigilanza

3 I delitti contro l’industria e il commercio

4 Ricettazione, il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

5 Il contrabbando

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