Export Compliance e Decreto 231: responsabilità, reati, sanzioni

17 Giugno 2021

Un nuovo approfondimento sul Decreto 231, la normativa che ha introdotto la responsabilità degli enti (imprese e associazioni) per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato. La terza pillola è dedicata ai delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis-1 D.Lgs. n. 231), un aspetto di rilievo per le questioni di Export Compliance delle imprese.

Con l’art. 25-bis-1, inserito nel D.Lgs. 231/01 con la Legge n°99 del 23 luglio 2009, la norma prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alle società responsabili della commissione di delitti contro l’industria e il commercio previsti dal Codice Penale.

In particolare, rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente la commissione del reato di cui all’art. 517 Codice Penale (Vendita di prodotti con segni mendaci). La disposizione punisce la messa in vendita o la messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.  Nell’art. 517 c.p. rientrano (come previsto dall’art.4 della Legge n.350/2003) anche i casi in cui il consumatore, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalità decettive di segni e figure, venga indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana.

L’origine delle merci

L’esatta individuazione dell’origine delle merci è essenziale per un corretto pagamento dei tributi dovuti (Origine Preferenziale) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservanza di restrizioni all’importazione o all’esportazione. La fattispecie di cui all’art.517 c.p. viene in rilievo anche nei casi di falsa indicazione del “Made in Italy (Origine non Preferenziale), ossia quando la merce viene dichiarata di origine non preferenziale italiana pur mancando i requisiti richiesti, ai sensi della normativa europea ed italiana.

In concreto, dato il diffuso fenomeno di segmentazione della filiera produttiva per cui un prodotto viene fabbricato in più paesi, ai fini dell’identificazione del luogo di origine o di provenienza – e ai fini di una lecita apposizione della dicitura “Made in Italy” – viene in rilievo il luogo in cui il prodotto subisce la lavorazione sostanziale o, quantomeno, la fase maggiormente rilevante di lavorazione.

Presidi di intervento

L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello 231) assicura la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo, nonché l’individuazione dei principi di comportamento, garantendo la conformità alla normativa vigente. Inoltre, su qualsiasi operazione realizzata e valutata come potenzialmente a rischio di commissione di reati, l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita un’evidenza scritta, al fine di individuare eventuali situazioni di irregolarità.

Il Modello 231, al fine di risultare idoneo per mitigare il rischio legato alla commissione di un reato ex art. 517 Codice Penale, deve prevedere controlli specifici che portino ad una corretta gestione del processo di attribuzione dell’origine.

Nello specifico, gli Enti devono intervenire sui processi aziendali al fine di garantire:

  • una corretta gestione del rapporto con i fornitori da parte dell’Ufficio Acquisti, attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni dei fornitori complete dell’Origine Preferenziale e Non Preferenziale dei prodotti che saranno rivenduti o utilizzati nel processo produttivo (c.d. Long Term Declarations);
  • l’utilizzo di strumenti informatici perl’archiviazione delle dichiarazioni e per la determinazione dell’origine, in grado di verificare il grado di compliance di un prodotto rispetto all’Origine Preferenziale e Non Preferenziale (Made In), tenendo conto delle materie prime, della provenienza delle forniture, dei luoghi di lavorazione, dei codici doganali HS e delle loro regole specifiche, ecc.;
  • uno strumento informatico che si interfacci con il sistema gestionale aziendale (ERP), da cui possa trarre dati sempre aggiornati, inserendo le attività di trade compliance all’interno di altri e più ampi processi aziendali.

Infine, il possesso di determinate certificazioni internazionali può facilitare la prevenzione dei reati di cui all’art.25-bis-1, ai sensi del D.Lgs. 231/01. In particolare, è utile l’adozione della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 sui Sistemi di gestione per la qualità e la Certificazione AEO, per l’ottenimento dello Status di Esportatore Autorizzato.

 

Vuoi maggiori informazioni su questo tema?

Scrivici a info@zpcsrl.com oppure compila il form di contatto