Export Compliance e Decreto 231: responsabilità, reati, sanzioni

4 Giugno 2021

Proseguiamo con le pillole di approfondimento sul Decreto 231, la normativa che ha introdotto la responsabilità degli enti (imprese e associazioni) per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato e che presenta impatti anche sulle aziende che operano nel commercio internazionale per le questioni di Export Compliance. Dopo il primo numero introduttivo, in questa pillola tratteremo del ruolo dell’Organismo di Vigilanza.

 

L’art. 6 del D.Lgs 231/01 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto, se l’organo dirigente ha:

  • adottato Modelli di organizzazione, gestione e controllo (c.d. Modelli 231), idonei a prevenire i reati considerati;
  • affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il c.d. Organismo di Vigilanza (OdV).

Il conferimento di questi compiti all’Organismo di Vigilanza e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità. Peraltro, come ogni componente del Modello, anche l’istituzione dell’OdV deve essere guidata dal principio di effettività: non deve rappresentare un adempimento meramente formale, ma deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

Il D.Lgs.231 non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza, che può quindi essere composto da uno o più soggetti. In questo secondo caso, possono essere chiamati a comporre l’Organismo soggetti interni ed esterni all’ente, purché dotati di determinati requisiti.

Requisiti dell’OdV

Autonomia e indipendenza

  • occorre evitare che siano affidati all’OdV compiti operativi
  • non deve sussistere alcuna ingerenza o condizionamento, di tipo economico o personale, da parte degli organi di vertice
  • sono necessarie garanzie di: onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice

Professionalità

  • Occorre nominare soggetti competenti, in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione di questionari
  • è opportuno che almeno uno dei membri dell’OdV abbia competenze giuridiche

Continuità

  • Occorre predisporre una struttura dedicata all’attività di vigilanza sul Modello
  • È necessario curare la documentazione dell’attività svolta

Attività dell’OdV

L’Organismo è chiamato ad assolvere specifiche funzioni (ex artt.6 e 7 D.Lgs.231/01):

  • vigilanza sull’effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
  • esame dell’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non solo formale) capacità di prevenire i comportamenti vietati;
  • analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
  • cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

L’aggiornamento del Modello passa attraverso:

  • suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi;
  • procedure di follow-up: verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

I Modelli devono, inoltre, prevedere flussi informativi da e verso l’OdV: tutti gli organi dell’ente, apicali e subordinati, devono segnalare all’Organismo di Vigilanza la commissione (o anche solo la presunta commissione) dei reati, del Codice etico, del Modello e delle procedure attuative di quest’ultimo. La violazione di tali obblighi informativi verso l’OdV deve essere specificatamente sanzionata.

Dall’analisi dei requisiti e delle attività, si evince che il profilo professionale dell’OdV deve avere una connotazione specialistica, prevalentemente di controllo e presuppone la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di azione elevata.

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