Le pronunce
Le pronunce stabiliscono che le misure restrittive dell’UE possono applicarsi ai beni detenuti attraverso strutture fiduciarie anche in assenza di un formale legame giuridico tra i beni stessi e la persona sanzionata. Le sentenze hanno implicazioni rilevanti per tutte le imprese che, nell’ambito della propria attività, intrattengono rapporti con soggetti organizzati sotto forma di trust o strutture analoghe.
Il quadro normativo di riferimento
Le misure restrittive dell’UE nei confronti della Russia adottate ai sensi del Regolamento (UE) n. 269/2014, prevedono il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o controllati da persone fisiche o giuridiche soggette a sanzioni.
Il quesito di diritto affrontato dalla Corte di Giustizia su impulso di giudici amministrativi italiani (attraverso il meccanismo della domanda pregiudiziale, che consente ai giudici nazionali di porre domande interpretative del diritto dell’Unione alla Corte di Giustizia) riguardava i concetti di proprietà e di controllo applicati all’istituto giuridico del trust: può un bene detenuto da un trustee (soggetto fiduciario a cui è trasferita la titolarità e l’amministrazione di determinati beni o diritti) essere considerato “appartenente a” o “sotto il controllo di” una persona sanzionata che sia il disponente o il beneficiario del trust, anche quando quest’ultima non ha un potere diretto di disposizione sul bene?
Il principio affermato dalla Corte
La Corte di Giustizia ha risposto affermativamente, affermando che i concetti di “appartenenza” e “controllo” previsti dalla normativa UE devono essere interpretati in senso ampio, in modo da ricomprendere tutte le forme di potere o influenza esercitate sui beni, anche in assenza di un formale potere su di essi da parte persona sanzionata.
In concreto, un bene può essere considerato appartenente a o sotto il controllo del disponente o del beneficiario di un trust quando tali soggetti abbiano la capacità di utilizzare i beni, di trarne beneficio, di disporne, o di influenzare le decisioni del trustee in loro gestione.
Questa interpretazione, sottolinea la Corte, è coerente con la finalità delle misure di congelamento, che mirano a limitare il più possibile le transazioni aventi ad oggetto i beni delle persone sanzionate, e con l’obiettivo specifico nella fattispecie delle misure sanzionatorie nei confronti della Russia di tutela dell’integrità territoriale dell’Ucraina e del mantenimento della pace internazionale, che impone di prevenire qualsiasi elusione delle misure stesse.
Gli indici rivelatori del controllo
Le sentenze individuano alcuni elementi dai quali può essere desunta l’esistenza di un controllo sostanziale sui beni da parte del soggetto sanzionato.
Sul piano pratico, rilevano in particolare: le relazioni tra il beneficiario o il disponente e gli altri soggetti coinvolti nella struttura fiduciaria (es. con il soggetto fiduciario), nonché l’allocazione delle risorse economiche del trust ad attività destinate, anche indirettamente, al beneficiario o al disponente.
Sul piano strutturale, costituiscono indicatori significativi il fatto che il beneficiario o il disponente detengano la maggioranza del capitale o dei diritti di voto nel trustee (se questo è una società) o la circostanza che talune entità siano costituite o soggette a modifiche (es. della struttura societaria) poco prima dell’entrata in vigore delle sanzioni.
La Corte precisa infine che la semplice presenza di strutture societarie inutilmente complesse può di per sé costituire un indice di potenziale elusione delle misure restrittive.
Implicazioni per le imprese: la due diligence sui trust
Le sentenze confermano che ai fini dell’applicazione delle misure restrittive di congelamento di beni, ciò che conta è chi li controlla nella sostanza. Il controllo reale prevale su quello formale.
Sebbene le sentenze riguardino specificamente i trust, il principio che ne emerge vale più in generale per qualsiasi attività di due diligence soggettiva: la ricostruzione della struttura societaria di una controparte richiede verifiche che non siano soltanto a livello formale, ma che approfondiscano anche chi, in concreto, esercita il controllo sull’entità oggetto di due diligence e chi ne benefici.
Quando una controparte fa capo a un trust, o a una struttura societaria che a sua volta fa capo a un trust, le verifiche soggettive dovranno quindi includere:
- l’identificazione dei beneficiari economici effettivi, risalendo l’intera catena di controllo;
- la valutazione dei rapporti concreti tra trustee, disponente e beneficiari, per stabilire chi influenza davvero le decisioni di gestione;
- il controllo di eventuali anomalie strutturali, quali entità costituite di recente, modifiche dell’assetto avvenute prima dell’entrata in vigore di sanzioni, legami personali tra i soggetti coinvolti.
Gli esperti di ZPC sono a disposizione per approfondimenti sulle misure restrittive dell’Unione Europea e sulle attività di due diligence soggettiva, oggettiva e per valutazioni di rischio su specifici Paesi.