Nuove misure di salvaguardia e contingentamento tariffario sulle importazioni di acciaio nell’UE

22 Luglio 2026

Introduzione

L’Unione europea ha introdotto un nuovo quadro normativo per rafforzare le misure di salvaguardia sulle importazioni di acciaio. Di seguito le principali novità dei Regolamenti (UE) 2026/1384 e 2026/1457, gli impatti operativi per gli importatori e gli adempimenti che le aziende dovranno affrontare nei prossimi mesi.

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Contesto

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2026/1384 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1457, l’Unione europea introduce un nuovo quadro normativo in materia di misure di salvaguardia e contingentamento tariffario sulle importazioni di prodotti siderurgici.

 

Le nuove disposizioni riprendono gli elementi chiave della proposta presentata dalla Commissione europea il 7 ottobre 2025, con l’obiettivo di sostenere il percorso di decarbonizzazione dell’industria europea e rafforzare le misure di salvaguardia introdotte nel 2018, in scadenza il 30 giugno 2026.

 

Tali misure erano state adottate in risposta ai dazi del 25% su acciaio e alluminio introdotti dalla prima amministrazione Trump, che avevano determinato un significativo spostamento dei flussi commerciali verso il mercato europeo. Una dinamica che continua ancora oggi e che, secondo le stime della Commissione, potrebbe portare la sovraccapacità siderurgica globale a raggiungere i 721 milioni di tonnellate entro il 2027, pari a oltre cinque volte il consumo annuo di acciaio dell’Unione, con un potenziale impatto su circa 2,5 milioni di posti di lavoro collegati alla filiera siderurgica europea.

 

Riportiamo di seguito gli aggiornamenti normativi più rilevanti derivanti dall’adozione definitiva dei provvedimenti.

 

Il nuovo quadro regolamentare è stato ufficializzato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di due atti fondamentali:

 

  • il Regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato il 24 giugno 2026 ed entrato in vigore il 25 giugno 2026;

 

I punti chiave della misura

Il testo definitivo conferma l’impianto della proposta iniziale, definendo nel dettaglio il funzionamento del sistema di contingentamento tariffario.

 

In particolare:

 

  • viene confermato un volume annuo complessivo di contingenti tariffari esenti da dazio pari a 18.345.922 tonnellate;

 

  • una volta superata la quota assegnata per ciascuna categoria di prodotto, si applica un dazio fuori contingente del 50% ad valorem;

 

  • la misura interessa 26 macrocategorie di prodotti siderurgici, appartenenti ai capitoli doganali 72 (Ghisa, ferro e acciaio) e 73 (Lavori di ghisa, ferro e acciaio);

 

  • restano escluse dall’applicazione dei contingenti tariffari e del dazio supplementare del 50% le importazioni originarie di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

 

L’accesso ai contingenti continuerà ad avvenire secondo il principio del “primo arrivato, primo servito”, come previsto dagli articoli da 49 a 54 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Novità sulla tracciabilità: il "Country of melt and pour" (Paese di fusione e colata)

Tra gli aspetti di maggiore impatto operativo per gli importatori figura l’introduzione del requisito relativo al “Country of melt and pour”.

 

Le nuove disposizioni prevedono che:

 

  • gli operatori debbano essere in grado di fornire prove verificabili che attestino il Paese di fusione e colata, ossia il luogo in cui il ferro o l’acciaio grezzo sono stati prodotti per la prima volta allo stato liquido e successivamente colati nella loro prima forma solida;

 

  • sebbene i regolamenti siano già entrati in vigore, l’obbligo documentale previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, decorrerà dal 1° ottobre 2026;

 

  • dal 1° ottobre 2027, la Commissione potrà utilizzare le informazioni relative al Paese di fusione e colata per valutare la ripartizione dei contingenti tariffari;

 

  • entro il 31 agosto 2026, la Commissione adotterà un apposito atto di esecuzione per definire le tipologie di prove documentali ritenute idonee, previa consultazione dei portatori di interesse e con particolare attenzione a evitare oneri amministrativi sproporzionati per le PMI.

Le prossime tappe

Il nuovo quadro normativo prevede inoltre ulteriori attività di revisione da parte della Commissione europea.

 

Entro il 30 giugno 2027 sarà valutata l’opportunità di ampliare l’elenco dei prodotti interessati, includendo specifici codici della Nomenclatura Combinata oggi esclusi dal sistema.

 

Successivamente, entro il 30 giugno 2028, la Commissione esaminerà la possibilità di utilizzare il Paese di fusione e colata come criterio per l’applicazione dei contingenti tariffari, in sostituzione dell’attuale sistema, che individua l’origine dei prodotti secondo le norme sull’origine non preferenziale previste dal Regolamento (UE) n. 952/2013.

Come possono prepararsi le aziende

Alla luce delle nuove disposizioni, le imprese che importano prodotti siderurgici dovrebbero avviare fin da subito alcune verifiche operative.

 

In particolare, è opportuno:

 

  • verificare la corretta classificazione doganale delle merci, accertando che i prodotti rientrino tra i codici NC e TARIC interessati dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1457;

 

  • prevedere un adeguamento documentale da parte dei propri fornitori extra-UE e verificare la loro disponibilità nel rilasciare le prove attestanti il Paese di fusione e colata, per scongiurare criticità all’importazione.

ZPC al fianco delle imprese

ZPC rimane a disposizione delle aziende per approfondimenti sulla nuova disciplina e per fornire consulenza specialistica in materia di classificazione doganale e gestione degli adempimenti connessi alle importazioni di prodotti siderurgici.