Nuove misure di salvaguardia e contingentamento tariffario sulle importazioni di acciaio nell’UE

1 Settembre 2026

Introduzione

L’Unione europea ha introdotto un nuovo quadro normativo per rafforzare le misure di salvaguardia sulle importazioni di acciaio. Di seguito analizziamo le principali novità introdotte dai Regolamenti (UE) 2026/1384, 2026/1457 e 2026/1963, i relativi impatti operativi per gli importatori e gli adempimenti previsti per le aziende.

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Contesto

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2026/1384 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1457, l’Unione europea introduce un nuovo quadro normativo in materia di misure di salvaguardia e contingentamento tariffario sulle importazioni di prodotti siderurgici.

Le nuove disposizioni riprendono gli elementi chiave della proposta presentata dalla Commissione europea il 7 ottobre 2025, con l’obiettivo di sostenere il percorso di decarbonizzazione dell’industria europea e rafforzare le misure di salvaguardia introdotte nel 2018, in scadenza il 30 giugno 2026.

Tali misure erano state adottate in risposta ai dazi del 25% su acciaio e alluminio introdotti dalla prima amministrazione Trump, che avevano determinato un significativo spostamento dei flussi commerciali verso il mercato europeo. Una dinamica che continua ancora oggi e che, secondo le stime della Commissione, potrebbe portare la sovraccapacità siderurgica globale a raggiungere i 721 milioni di tonnellate entro il 2027, pari a oltre cinque volte il consumo annuo di acciaio dell’Unione, con un potenziale impatto su circa 2,5 milioni di posti di lavoro collegati alla filiera siderurgica europea.

Riportiamo di seguito gli aggiornamenti normativi più rilevanti derivanti dall’adozione definitiva dei provvedimenti.

Il nuovo quadro regolamentare è stato ufficializzato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di due atti fondamentali:

  • il Regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 giugno 2026, entrato in vigore il 25 giugno 2026 e applicabile, in via generale, a decorrere dal 1° luglio 2026, fatte salve le specifiche decorrenze previste per alcune disposizioni;

I punti chiave della misura

Il testo definitivo conferma l’impianto della proposta iniziale, definendo nel dettaglio il funzionamento del sistema di contingentamento tariffario.

In particolare:

  • viene confermato un volume annuo complessivo di contingenti tariffari esenti da dazio pari a 18.345.922 tonnellate;
  • una volta superata la quota assegnata per ciascuna categoria di prodotto, si applica un dazio fuori contingente del 50% ad valorem;
  • la misura interessa 26 macrocategorie di prodotti siderurgici, appartenenti ai capitoli doganali 72 (Ghisa, ferro e acciaio) e 73 (Lavori di ghisa, ferro e acciaio);
  • restano escluse dall’applicazione dei contingenti tariffari e del dazio supplementare del 50% le importazioni originarie di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

L’accesso ai contingenti continuerà ad avvenire secondo il principio del “primo arrivato, primo servito”, come previsto dagli articoli da 49 a 54 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Aggiornamento luglio 2026: avviata una consultazione per l'estensione del campo di applicazione del Regolamento UE sull'acciaio

A fine luglio 2026, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica mirata per valutare un possibile ampliamento del campo di applicazione della nuova misura di salvaguardia permanente sul settore siderurgico. La consultazione resterà aperta dal 28 luglio al 30 settembre 2026 e coinvolge produttori, importatori, utilizzatori di acciaio, associazioni di categoria e tutti gli altri operatori interessati.

L’obiettivo è verificare se sia opportuno includere nel Regolamento ulteriori categorie di prodotti siderurgici, attualmente escluse, tra cui:

  • tubi, condotte e profili cavi in ghisa;
  • filo di acciaio non legato e di altri acciai legati;
  • filo di acciaio inossidabile;
  • barre forgiate di acciaio non legato e di altri acciai legati.

Al termine della consultazione, la Commissione analizzerà i contributi ricevuti e dovrà concludere la valutazione entro il 31 dicembre 2026, con l’eventuale proposta di estensione delle misure anche ai nuovi gruppi di prodotti.

Questo passaggio conferma che il nuovo Regolamento non rappresenta un sistema statico, ma uno strumento destinato ad evolversi in funzione dell’andamento del mercato e dei fenomeni di sovraccapacità produttiva globale. Per le imprese della filiera siderurgica e per gli importatori sarà quindi fondamentale monitorare gli sviluppi normativi, poiché un ampliamento dell’ambito di applicazione potrebbe comportare l’assoggettamento di ulteriori prodotti ai contingenti tariffari e, in caso di superamento delle quote disponibili, al dazio del 50% previsto dal Regolamento.

Novità sulla tracciabilità: il "Country of melt and pour" (Paese di fusione e colata)

Un elemento centrale della nuova misura riguarda la tracciabilità dell’acciaio importato nell’Unione europea. Il Regolamento introduce infatti l’obbligo per gli importatori di dichiarare il cosiddetto “Country of melt and pour”, ossia il Paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato.

L’obiettivo è aumentare la trasparenza lungo la catena di approvvigionamento, consentire una più efficace individuazione di eventuali pratiche di elusione e garantire la corretta applicazione della misura rispetto agli effetti della sovraccapacità produttiva globale.

Aggiornamento del 31 agosto 2026: definite le prove documentali richieste agli importatori

Il 31 agosto 2026 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, che stabilisce quali prove documentali devono essere fornite dagli importatori per dimostrare il Paese di fusione e colata dei prodotti siderurgici interessati dalla nuova misura.

Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° ottobre 2026. Da tale data, per importare nell’UE i prodotti siderurgici soggetti al Regolamento, gli operatori dovranno indicare nella dichiarazione doganale il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato.

A supporto di tale dichiarazione, la documentazione di riferimento è il Mill Test Certificate (MTC), che deve contenere due informazioni fondamentali:

  • il Paese di fusione e colata (“Country of melt and pour”);
  • il numero di colata (“heat number”) dell’acciaio importato.

Qualora l’MTC non riporti una delle informazioni richieste, oppure non sia possibile fornirlo, le autorità doganali potranno prendere in considerazione anche la documentazione alternativa prevista dal Regolamento, purché consenta di identificare sia il Paese di fusione e colata sia il numero di colata.

Tra i documenti ammessi rientrano, ad esempio:

  • fatture e documenti di consegna;
  • certificati di qualità;
  • ordini di acquisto o contratti;
  • dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
  • documentazione relativa alla contabilità dei costi e alla produzione;
  • documenti doganali del Paese esportatore;
  • corrispondenza commerciale;
  • descrizioni della produzione.

Questi documenti potranno essere utilizzati come integrazione al Mill Test Certificate oppure, fino al 30 settembre 2027, anche come prova autonoma, purché contengano le informazioni richieste.

Dal 1° ottobre 2027 l’MTC diventerà indispensabile

È importante evidenziare che il regime documentale diventerà più stringente a partire dal 1° ottobre 2027.

Da tale data, i documenti alternativi sopra indicati saranno accettati esclusivamente come documentazione complementare al Mill Test Certificate e non potranno più sostituirlo come prova autonoma.

Per le imprese che importano prodotti siderurgici diventa quindi opportuno verificare fin da subito con i propri fornitori la disponibilità di Mill Test Certificate completi, assicurandosi in particolare che riportino correttamente il Paese di fusione e colata e il relativo heat number.

L’adeguamento preventivo dei flussi documentali e delle procedure di approvvigionamento potrà ridurre il rischio di criticità o ritardi nelle operazioni doganali con l’entrata in applicazione dei nuovi obblighi.

Le prossime tappe

Il nuovo quadro normativo prevede inoltre ulteriori attività di revisione da parte della Commissione europea.

Entro il 30 giugno 2027 sarà valutata l’opportunità di ampliare l’elenco dei prodotti interessati, includendo specifici codici della Nomenclatura Combinata oggi esclusi dal sistema.

Successivamente, entro il 30 giugno 2028, la Commissione esaminerà la possibilità di utilizzare il Paese di fusione e colata come criterio per l’applicazione dei contingenti tariffari, in sostituzione dell’attuale sistema, che individua l’origine dei prodotti secondo le norme sull’origine non preferenziale previste dal Regolamento (UE) n. 952/2013.

Come possono prepararsi le aziende

Alla luce delle nuove disposizioni, le imprese che importano prodotti siderurgici dovrebbero avviare fin da subito alcune verifiche operative.

In particolare, è opportuno:

  • verificare la corretta classificazione doganale delle merci, accertando che i prodotti rientrino tra i codici NC e TARIC interessati dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1457;
  • prevedere un adeguamento dei flussi documentali con i propri fornitori e verificare la loro capacità di rilasciare Mill Test Certificate (MTC) riportanti il Paese di fusione e colata e il relativo heat number, nonché, ove necessario, la documentazione alternativa prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, al fine di prevenire criticità nelle operazioni di importazione a partire dal 1° ottobre 2026.

ZPC al fianco delle imprese

ZPC rimane a disposizione delle aziende per approfondimenti sulla nuova disciplina e per fornire consulenza specialistica in materia di classificazione doganale e gestione degli adempimenti connessi alle importazioni di prodotti siderurgici.