Prima dichiarazione annuale entro il 30 settembre 2027
Le nuove indicazioni affrontano alcuni dei temi più dibattuti dagli importatori: l’applicazione della soglia annuale di 50 tonnellate, l’utilizzo dei valori predefiniti per il calcolo delle emissioni, la verifica delle emissioni effettive, la gestione dei prodotti composti e le modalità operative per la dichiarazione annuale e l’acquisto dei certificati CBAM.
La Commissione conferma che la prima dichiarazione CBAM dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027 e riguarderà tutte le merci importate nel corso del 2026. Nella stessa data gli importatori autorizzati dovranno restituire i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate.
Viene inoltre ribadito che gli obblighi CBAM si applicano alle importazioni effettuate in UE dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di produzione delle merci o dalla stipula dei contratti commerciali.
Certificati CBAM disponibili dal febbraio 2027
Uno dei chiarimenti più attesi riguarda l’acquisto dei certificati CBAM. La vendita dei certificati attraverso la piattaforma centrale europea inizierà il 1° febbraio 2027. Gli operatori acquisteranno quindi nel 2027 i certificati necessari a coprire le emissioni associate alle importazioni effettuate nel 2026.
Si tratta di una semplificazione introdotta con il pacchetto Omnibus, che ha consentito alle aziende di concentrare il 2026 sulla raccolta dei dati emissivi e sulla preparazione dei processi di compliance.
Soglia annuale di 50 tonnellate: chi è esonerato
Tra le novità più rilevanti figura la nuova soglia annuale di 50 tonnellate di merci CBAM importate. Gli operatori che, nell’arco dell’anno civile, non superano tale limite sono esentati dagli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2023/956 (Regolamento CBAM). La soglia viene calcolata sulla massa netta totale di tutte le merci CBAM importate annualmente e si applica a livello di singolo importatore. Restano esclusi dall’esenzione i settori dell’idrogeno e dell’energia elettrica, che rimangono soggetti al CBAM indipendentemente dai quantitativi importati.
Le FAQ richiamano l’attenzione sulla necessità di monitorare costantemente i volumi importati. Il superamento della soglia comporta infatti l’applicazione degli obblighi CBAM anche alle importazioni effettuate dall’inizio dell’anno.
Valori predefiniti o emissioni effettive?
Un altro tema centrale riguarda il calcolo delle emissioni incorporate nei prodotti CBAM importati. Le FAQ chiariscono che gli importatori possono utilizzare sia le emissioni effettive comunicate dal produttore, sia i valori predefiniti messi a disposizione dalla Commissione Europea per le categorie di prodotti interessate. Tuttavia, laddove siano effettivamente disponibili dati affidabili e verificabili provenienti dalla supply chain, l’utilizzo delle emissioni effettive rimane la soluzione più accurata e spesso economicamente più vantaggiosa.
Per molte aziende diventa quindi fondamentale coinvolgere tempestivamente i fornitori extra-UE nella raccolta delle informazioni necessarie al calcolo delle emissioni.
Verifica delle emissioni effettive: attenzione alla qualità dei dati
Le nuove FAQ ribadiscono inoltre il ruolo centrale della verifica delle emissioni incorporate. Quando vengono dichiarate emissioni effettive, i dati dovranno essere supportati da adeguata documentazione tecnica e verificati da organismi accreditati indipendenti. La qualità, la tracciabilità e la coerenza delle informazioni diventano elementi fondamentali per garantire la conformità delle Dichiarazioni CBAM. Per gli importatori questo significa rafforzare i processi di raccolta e conservazione della documentazione lungo tutta la catena di fornitura.
Prodotti composti: attenzione alla massa netta rilevante
Un chiarimento particolarmente importante riguarda i prodotti composti, ossia le merci che includono sia prodotti classificati ad un codice doganale soggetto al Regolamento CBAM, sia componenti non rientranti nel campo di applicazione del meccanismo.
Le FAQ evidenziano la necessità di individuare correttamente la massa netta rilevante ai fini CBAM e di verificare con attenzione la classificazione doganale dei prodotti. Errori nella determinazione della quota effettivamente soggetta al Regolamento CBAM influiscono sia sul calcolo delle emissioni incorporate, sia sul numero di certificati da restituire.
Per molte imprese dei settori metalmeccanico, siderurgico e manifatturiero questa rappresenta una delle aree che richiederanno i maggiori approfondimenti operativi nei prossimi mesi.
Carbon price estero: possibile la riduzione dei certificati
Le FAQ confermano inoltre che gli importatori potranno richiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire nel caso in cui sia dimostrabile che un prezzo del carbonio sia già stato effettivamente pagato nel Paese di produzione della merce che acquistata e importate in UE. La Commissione sta lavorando agli atti di esecuzione che definiranno nel dettaglio la documentazione richiesta e le modalità di riconoscimento dei costi sostenuti nei Paesi terzi.
Cosa devono fare oggi le aziende
L’aggiornamento delle FAQ conferma che il 2026 rappresenta un anno cruciale per la preparazione operativa delle imprese interessate dal CBAM.
Le aziende dovrebbero già oggi:
- verificare la corretta classificazione doganale delle merci;
- monitorare il raggiungimento della soglia annuale di 50 tonnellate;
- raccogliere i dati reali delle emissioni dai fornitori extra-UE;
- valutare l’opportunità tra l’utilizzo di emissioni effettive o valori predefiniti;
- analizzare l’eventuale carbon price già eventualmente pagato nei Paesi di approvvigionamento.
Le nuove FAQ offrono maggiore certezza interpretativa, ma confermano che il CBAM sta entrando nella sua fase di piena applicazione. Per gli importatori non si tratta più soltanto di un esercizio di reporting, ma di un vero processo di compliance che coinvolge dogana, sostenibilità, acquisti e supply chain.
La consulenza di ZPC per il CBAM
ZPC propone una serie di servizi pensati per le aziende impattate dal CBAM. I servizi sono personalizzabili a seconda delle esigenze dell’azienda e prevedono, nel dettaglio:
Consulenza normativa
- Ambito di applicazione del CBAM e funzionamento
- Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti (importatore, spedizioniere, dichiarante, gestore dell’impianto)
- Ruoli e responsabilità delle autorità competenti (Commissione europea, MASE e Agenzia delle Dogane)
- Approccio generale del CBAM per il monitoraggio e calcolo delle emissioni incorporate nei prodotti, metodologie di calcolo della Commissione europea, deroghe.
Consulenza operativa
- Assistenza alla richiesta di autorizzazione come dichiarante CBAM
Consulenza doganale
- In merito agli elementi che determinano l’assoggettamento dei prodotti al CBAM: classificazione doganale e origine non preferenziale
- Impatti di classificazione doganale e origine: individuazione di potenziali restrizioni all’import, sulla base di normative differenti al CBAM ma correlate ai prodotti d’interesse
- Movimentazione di prodotti CBAM e regimi speciali: perfezionamento attivo, rientri in franchigia, ecc.
Formazione sugli adempimenti CBAM
- Webinar multiaziendali
- Corsi executive personalizzati per singola azienda
Assistenza tecnica per il calcolo delle emissioni
- Individuazione dei dati da richiedere ai fornitori relativamente agli impianti di origine delle merci
- Predisposizione e applicazione a ciascun fornitore dello schema di raccolta dei dati quantitativi relativi alle merci importate da dichiarare e controllo dei valori dichiarati
- Calcolo delle emissioni di GHG incorporate nelle merci importate soggette a dichiarazione CBAM
- Compilazione della modulistica da presentare trimestralmente tramite il Registro transitorio CBAM
Contattaci scrivendo a info@zpcsrl.com per informazioni e consulenze.