Sanzioni Russia: deroga alle restrizioni finanziarie

16 Febbraio 2024

Il 12 febbraio 2024 è stata pubblicata la Decisione PESC n. 2024/577 che modifica la decisione (PESC) precedente n. 2014/512. Contemporaneamente, è stato pubblicato il Reg. (UE) 2024/576 che modifica il Reg. (UE) 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Il nuovo Regolamento modifica l’art. 5-bis, aggiungendo il paragrafo 7, 8, 9, 10.

In particolare, le modifiche introducono una deroga al par. 4 dell’art. 5-bissono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità, organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo”. Secondo la modifica apportata, il par. 4 non si applica alle operazioni di gestione del bilancio collegate alle attività e riserve della Banca centrale Russa effettuate a partire dal 28 febbraio 2024.

La ratio di tale norma si trova nella Decisione PESC n. 2024/577, secondo la quale a fronte delle misure restrittive applicate (divieto di trasferimento, diretto o indiretto alla Banca centrale di Russia o a qualsiasi persona giuridica che agisce per conto o sotto la direzione della Banca) si è generato un accumulo straordinario di disponibilità liquide nel bilancio dei depositari centrali di titoli. Tale accumulo deriva dal blocco delle attività e riserve della Banca centrale di Russia. Le entrate che si stanno generando non devono essere messe a disposizione della Banca centrale di Russia, ma devono essere messe a disposizione per la ripresa e sostegno dell’Ucraina.

A tale proposito occorre precisare che cosa si intende con le operazioni definite precedentemente. Con “operazioni di gestione del bilancio collegate alle attività e riserve della Banca centrale Russa” si intendono tutte quelle operazioni economiche fondamentali che costituiscono la gestione (es. deposito di titoli) che siano collegate alle attività e riserve della Banca centrale di Russia; ovvero quando sono collegate alle attività e riserve di qualsiasi persona giuridica che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. La normativa stessa da un esempio di organismo: il Fondo di ricchezza nazionale”.

Inoltre, la modifica disciplina che a partire dal 15 febbraio 2024 i depositari centrali di titoli per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR, “applicano alle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza di tali misure restrittive” i seguenti punti:

  1. le disponibilità liquide sono contabilizzate separatamente;
  2. le entrate ricavate o generale dalle disponibilità liquide (lett. a)) a decorrere dal 15 febbraio 2024 sono registrate separatamente nei conti finanziari dei depositari centrali di titoli;
  3. l’utile netto ricavato dalle entrate di cui alla lett. b) non può essere trasferito mediante distribuzione sotto forma di dividendi o in qualsiasi altra forma a beneficio degli azionisti;
  4. ciascun depositario centrale di tioli può chiedere alla propria autorità di vigilanza di autorizzare svincoli di una parte dell’utile netto di cui alla lett. c) al fine di assolvere gli obblighi di legge concernenti i requisiti patrimoniali e di gestione del rischio. Gli stati membri informano la Commissione prima dell’emanazione dell’autorizzazione.

I depositari centrali di titoli interessati entro il 30 giugno di ogni anno comunicano alla Commissione e alle proprie autorità di vigilanza l’importo totale delle disponibilità liquide, delle entrate e degli utili netti.

 

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