Entrata in vigore e struttura dell’accordo
Il 1° maggio 2026 è entrato in vigore in via provvisoria l’Interim Trade Agreement (ITA) tra Unione Europea e Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay), segnando un passaggio rilevante nel rafforzamento delle relazioni economiche tra i due blocchi. L’accordo introduce il trattamento preferenziale bilaterale, ovvero la progressiva riduzione oppure l’azzeramento daziario fin dall’entrata in vigore dell’accordo per circa il 90% dei prodotti, a seconda delle specifiche categorie merceologiche.
Tabelle di riduzione dei dazi
Le tabelle di riduzione dei dazi sono riportate all’Allegato 2-A e nello specifico:
- all’appendice 2-A-1 per le importazioni di prodotti originari del Mercosur in Unione Europea e
- all’appendice 2-A-2 per le importazioni di prodotti originari dell’Unione Europea nei Paesi Mercosur.
Principi fondamentali dell’origine preferenziale
In linea con altri accordi di libero scambio conclusi dall’Unione Europea, l’ITA riprende diversi principi fondamentali per l’attribuzione dell’origine preferenziale, tra cui:
- l’elenco delle lavorazioni insufficienti non conferenti origine preferenziale,
- il principio di territorialità,
- la regola di tolleranza (pari al 10% di valore di materiali non originari utilizzabili per la maggior parte dei prodotti e, per i prodotti classificabili nei capitoli da 50-63, corrispondenti a prodotti tessili, le tolleranze del 10% in peso per prodotti misti e dell’8% in valore) e
- il cumulo bilaterale dell’origine.
Elementi innovativi e flessibilità operativa
Accanto agli elementi consolidati sopra richiamati, l’accordo introduce anche disposizioni innovative che ne aumentano la flessibilità operativa, tra cui:
- regole di origine preferenziale in generale più flessibili, riportate all’Allegato 3-B, unitamente alle relative Note Introduttive di cui all’Allegato 3-A, applicabili sulla base della classificazione doganale dei prodotti[1]. Inoltre, unicamente per i flussi dal Mercosur in Unione Europea, per alcuni prodotti classificati ai capitoli 84, 85 e 90 per cui il dazio MFN in Unione Europea è superiore allo 0%, sono applicabili regole di origine preferenziale alternative, riportate all’Appendice 3-B-1.
- la possibilità di usufruire della separazione contabile per materiali fungibili, senza separazione fisica tra materiali non originari e materiali originari, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti
- l’assenza del divieto di restituzione dei dazi, particolarmente rilevante nei flussi di perfezionamento, che consente di importare materiali non originari da utilizzarsi nella produzione di prodotti originari, senza la necessità di pagamento dei dazi sospesi per i materiali importati.
[1] Riferita alla versione 2017 del Sistema Armonizzato, per cui è necessario verificare la corrispondenza con l’ultima versione del 2022.
Prova di origine e requisiti documentali
In merito alla prova di origine:
- per gli esportatori dell’Unione Europea, sarà necessario il rilascio di un’attestazione di origine su fattura (oppure bolla di consegna o altro documento commerciale), corrispondente ad una delle versioni linguistiche dell’Allegato 3-C; per spedizioni di valore superiori a 6.000 €, ai fini del riconoscimento del trattamento preferenziale, l’attestazione di origine dovrà essere compilata da Esportatori Registrati nel sistema REX
- per gli esportatori del Mercosur è possibile, per una fase transitoria di cinque anni, optare per due tipologie di prove di origine:
- l’attestazione di origine di cui all’Allegato 3-C
oppure
- il certificato di origine di cui all’Allegato 3-D.
Il caso specifico del Paraguay
Come indicato nella Guidance document on rules of origin elaborata dalla Commissione Europea in merito all’accordo UE – Mercosur, attualmente il Paraguay ha optato per l’utilizzo unicamente del certificato di origine di cui all’Allegato 3-D, per cui il rilascio di un’attestazione di origine ai sensi dell’Allegato 3-C da parte di un esportatore paraguayano non potrà consentire trattamento preferenziale all’importazione in Unione Europea.
Applicazione del trattamento preferenziale
Il trattamento preferenziale dell’accordo si applica anche a merci in transito o custodite temporaneamente in depositi doganali o zone franche dell’Unione o del Mercosur, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore siano presentati all’autorità importatrice un’attestazione di origine e documenti attestanti le condizioni di trasporto diretto previste ai sensi dell’art. 3.14.
Implicazioni strategiche per le imprese
Nell’attuale contesto geopolitico caratterizzato dall’incertezza e dalla frammentazione commerciale, gli accordi di libero scambio come quello tra UE e Mercosur costituiscono degli strumenti strategici per offrire alle aziende nuovi sbocchi commerciali. La conoscenza delle regole di origine preferenziale e delle disposizioni specifiche contenute negli accordi e la corretta gestione della documentazione di prova costituiscono quindi pilastri fondamentali per assicurare alle aziende un vantaggio competitivo.
ZPC rimane a disposizione per consulenze sul tema e approfondimenti.