UE: nuove norme contro la deforestazione

14 Giugno 2023

Entrerà in vigore il prossimo 29 giugno il Regolamento (UE) 2023/1115, che mira a ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti immessi sul o esportati dal mercato dell’UE. Il “Regolamento Deforestazione” abroga il Regolamento (UE) 995/2010, conosciuto come “Regolamento Legno”, introducendo importanti modifiche al quadro normativo attualmente in vigore.

I prodotti interessati dal provvedimento sono quelli che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, la cui produzione richiede una forte espansione dei terreni agricoli, con conseguenze sulla riduzione dell’ecosistema forestale. In quanto grande utilizzatore di queste materie, l’UE può ridurre in modo importante il proprio impatto sulla deforestazione a livello mondiale, facendo in modo che questi prodotti e le relative catene di approvvigionamento diventino “a deforestazione zero”.

Nel Regolamento è inoltre inserito un punto legato alla tutela dei diritti umani connessi alla deforestazione, attraverso un riferimento al principio del consenso libero, previo e informato, delle popolazioni indigene.

La due diligence

Il regolamento impone norme obbligatorie di due diligence a tutti gli operatori e commercianti che immettono, mettono a disposizione sul mercato dell’UE o esportano dallo stesso i prodotti sopra citati e alcuni dei loro derivati, quali cioccolato, oggetti di arredamento, carta stampata e prodotti selezionati a base di olio di palma.

Gli operatori saranno tenuti a garantire la tracciabilità delle materie prime vendute, riconducendo agli appezzamenti di terreno da cui provengono. Allo stesso tempo le nuove norme intendono evitare la duplicazione degli obblighi e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità. I piccoli operatori avranno inoltre la possibilità di affidarsi ad operatori più grandi per la preparazione delle dichiarazioni di due diligence.

Il regolamento fissa la data limite al 31 dicembre 2020: solo quanto è stato prodotto su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo quella data potrà entrare nel mercato dell’UE o essere esportato dall’UE.

Controlli sui prodotti

Il regolamento istituisce un sistema di valutazione comparativa (country benchmarking system) che assegna un livello di rischio connesso alla deforestazione e al degrado forestale – basso, standard o alto – ai Paesi UE ed extra UE. Il 29 giugno 2023 verrà momentaneamente assegnato a tutti i Paesi un livello standard di rischio. L’elenco dei Paesi a basso o ad alto rischio sarà pubblicato tramite atti di esecuzione entro il 30 dicembre 2024.

La categoria di rischio determinerà il livello di obblighi specifici per gli operatori e per le autorità degli Stati membri relativi allo svolgimento di ispezioni e controlli. Questo agevolerà un monitoraggio rafforzato per i Paesi ad alto rischio e semplificherà gli obblighi di due diligence per i Paesi a basso rischio. Le autorità competenti saranno tenute a effettuare controlli sul 9% degli operatori che commerciano prodotti provenienti da Paesi ad alto rischio, sul 3% per i Paesi a rischio standard e sull’1% per i Paesi a basso rischio, così da verificare che adempiano effettivamente agli obblighi previsti. I controlli saranno inoltre effettuati sul 9% delle materie prime e dei prodotti pertinenti immessi o messi a disposizione sul loro mercato, oppure esportati, da parte di Paesi ad alto rischio. Nell’ottica di migliorare la situazione deforestazione a livello globale, verrà inoltre rafforzata la cooperazione con i Paesi partner, in particolare con quelli classificati ad alto rischio.

Sanzioni dissuasive

Il regolamento contiene anche disposizioni in materia di sanzioni. Gli Stati membri sono infatti tenuti a fare in modo che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni – proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti pertinenti interessati – dovrebbero essere pari ad almeno il 4% del fatturato annuo degli operatori nell’UE e avrebbero come conseguenza anche un’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici.

 

ZPC è a disposizione per maggiori informazioni sulle implicazioni pratiche connesse al nuovo Regolamento.

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