UE: introdotte restrizioni sulle microplastiche

20 Ottobre 2023

È entrata in vigore lo scorso 17 ottobre 2023 la modifica apportata dal Regolamento 2023/2055 all’Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE (REACH), che introduce le microparticelle di polimeri sintetici tra le sostanze e le miscele soggette a restrizione. Si tratta di particelle di polimeri sintetici di dimensioni inferiori a cinque millimetri, inorganiche, insolubili e resistenti alla biodegradazione.

Lo scopo della restrizione, in particolare, è vietare la commercializzazione delle microplastiche in quanto tali o dei prodotti ai quali sono state aggiunte intenzionalmente e che le rilascino durante l’utilizzo. Rientrano nella limitazione le microplastiche aggiunte intenzionalmente al materiale granulare da intaso utilizzato per superfici sportive artificiali, ai cosmetici, nonché alcuni usi e tipologie di glitter. Su questo ultimo punto la Commissione UE è intervenuta con alcuni chiarimenti, precisando in particolare che non è stato posto un divieto assoluto di vendita, ma un divieto riferito ai soli glitter sfusi non biodegradabili, basato su composizione, utilizzo e caratteristiche generali degli stessi.

Sono infatti previste le seguenti eccezioni alla restrizione:

  • glitter realizzati in materiale inorganico (es. metallo, vetro), naturale, biodegradabile o solubile nell’acqua;
  • perline e paillettes (e altre decorazioni) destinate a essere infilate o cucite;
  • glitter che, in fase di utilizzo, rimangono intrappolati in una matrice solida (es. colla glitter), in oggetti solidi (es. interno di gioielli) o sono completamente contenuti in oggetti (es. boule de neige);
  • prodotti già immessi in commercio alla data del 17 ottobre 2023 (è prevista infatti la possibilità di esaurire le scorte e non è quindi necessario alcun richiamo o ritiro dal mercato dei prodotti, salvo alcune eccezioni per le importazioni e i prodotti riconfezionati);
  • glitter considerati come parte integrante di articoli, ai sensi del Regolamento REACH.

Relativamente a quest’ultimo punto, quando su un articolo vengono apposte microplastiche (tra le quali rientrano anche i glitter), l’applicabilità o meno della restrizione dipende dal fatto che le stesse possano essere considerate parte integrante di tale articolo oppure no. Nello specifico:

  • nel caso di articoli glitterati per i quali la funzione decorativa è secondaria (es. abbigliamento, calzature), i glitter sono sempre considerati parte integrante dell’articolo e quindi non rientrano nell’ambito della restrizione;
  • nel caso di articoli glitterati che hanno una funzione puramente decorativa, o per i quali la funzione decorativa è la funzione principale (es. decorazioni natalizie, cappelli da festa, ecc) i glitter sono considerati parte integrante dell’articolo se non si staccano dallo stesso durante il suo normale utilizzo. Diversamente, il glitter è soggetto alla restrizione.

Si segnala inoltre che le microplastiche, glitter plastici compresi, utilizzate per quegli usi per i quali è previsto uno specifico periodo transitorio (es. cosmetici, detergenti), potranno continuare a essere vendute fino alla fine di tale periodo.

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