UE: Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo per vietare il commercio di prodotti da lavoro forzato

5 Marzo 2024

Il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto nel primo mattino di oggi, 5 marzo, un accordo sul testo definitivo della Proposta di Regolamento che vieta nell’UE il commercio di prodotti ottenuti dal lavoro forzato, introducendo alcune modifiche significative al testo proposto dalla Commissione, allo scopo di chiarire le responsabilità della Commissione e delle autorità nazionali competenti nelle indagini e nel processo decisionale.

Di seguito una sintesi dei punti più rilevanti sulla base dei comunicati stampa del Consiglio e del Parlamento UE, in attesa di leggere il testo ufficiale.

  • Le misure si applicheranno anche all’e-commerce e ai marketplace.
  • Verrà istituita dalla Commissione una banca dati sulle zone geografiche e sui prodotti a maggiore rischio, per supportare la verifica di potenziali violazioni.
  • Vengono stabiliti i criteri che la Commissione e le autorità dovranno utilizzare per valutare la probabilità di violazioni:
      • la portata e la gravità del lavoro forzato oggetto di indagine;
      • la quantità o volume di prodotti messi a disposizione sul mercato UE;
      • il valore percentuale dei componenti ottenuti con il lavoro forzato nel prodotto finito;
      • la posizione nella supply chain degli operatori economici in termini di prossimità al rischio lavoro forzato e le leve a loro disposizione per contrastarlo.
  • La Commissione istituirà un portale dedicato (Force Labour Single Portal), in cui saranno resi disponibili:
      • linee guida per gli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, e per le autorità competenti, con esempi di buona prassi nell’eliminazione e nella riparazione delle diverse forme di lavoro forzato;
      • un elenco di settori economici e aree geografiche in cui esiste il lavoro forzato imposto dallo Stato, anche al fine di valutare la necessità di aprire una indagine;
      • prodotti o gruppi di prodotti per i quali gli importatori e gli esportatori dovranno fornire informazioni aggiuntive alle autorità doganali (ad es. sui fabbricanti e fornitori);
      • l’elenco dei divieti;
      • un canale per le segnalazioni di irregolarità (whistleblower portal).
  • Verrà istituita una rete di collaborazione tra autorità nazionali competenti (Union Network Against Forced Labour Products).
  • In caso di violazioni accertate in importazione o sul mercato interno, i prodotti verranno confiscati e donati, riciclati e distrutti, con una deroga per prodotti di rilevanza strategica o critica.
  • Gli operatori economici in violazione del Regolamento saranno soggetti a sanzioni amministrative. Se dimostrano di aver eliminato il lavoro forzato dalla propria filiera, i prodotti vietati potranno essere nuovamente immessi in consumo.

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