Prime indicazioni operative dai CSMS
Negli ultimi mesi, il quadro giuridico statunitense relativo ai dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ha conosciuto sviluppi di particolare rilievo. Il punto di svolta è rappresentato dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 (Learning Resources, Inc. v. Trump), con la quale è stato chiarito che l’IEEPA non attribuisce al Presidente l’autorità di imporre dazi doganali.
A seguito di tale pronuncia, e del successivo mandato della Court of Appeals for the Federal Circuit, tra marzo e aprile 2026 la Court of International Trade (CIT) ha ordinato alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) di liquidare o riliquidare numerose dichiarazioni doganali senza tener conto dei dazi IEEPA. L’esecuzione immediata di tali ordini è stata tuttavia sospesa, al fine di consentire all’amministrazione di gestire l’impatto operativo di un volume di rimborsi senza precedenti.
È in questo contesto che il CBP ha sviluppato CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), una nuova funzionalità del sistema ACE, concepita per rendere la gestione dei rimborsi IEEPA strutturata, centralizzata e tracciabile (per maggiori dettagli, è disponibile sul Portale del CBP una sezione dedicata). Il sistema consente di consolidare più dichiarazioni doganali in un’unica richiesta di rimborso, superando la tradizionale gestione entry by entry e rendendo il processo più chiaro, ordinato e potenzialmente più rapido.
L’avvio della Fase 1 di implementazione di CAPE, previsto a partire dal 20 aprile 2026, rappresenta il primo passaggio operativo concreto per tradurre le decisioni della Corte Suprema e della Court of International Trade in rimborsi effettivi a favore degli operatori interessati.
Il lancio di CAPE è stato confermato ufficialmente anche tramite il Cargo Systems Messaging Service (CSMS), in particolare con:
- CSMS #68315804 del 10 aprile 2026, di introduzione dello strumento;
- CSMS #68340863 del 13 aprile 2026, che ne ha chiarito tempistiche, perimetro applicativo e collegamento con il contesto giudiziario.
La misura riveste un interesse particolare per le imprese che abbiano sostenuto direttamente l’onere dei dazi all’importazione negli Stati Uniti, inclusi i casi in cui tale costo sia rimasto contrattualmente in capo al venditore (quali, ad esempio, le esportazioni con resa DDP).
Chi può presentare la richiesta
Le istruzioni operative diffuse dal CBP (CSMS #68315804 del 10 aprile 2026) confermano che la richiesta di rimborso può essere presentata esclusivamente da:
- Importer of Record (IOR), oppure
- Customs broker autorizzato che ha presentato le dichiarazioni per conto dell’IOR.
Il rimborso viene accreditato all’IOR o a un soggetto da questo formalmente designato. L’individuazione corretta del soggetto legittimato costituisce quindi un passaggio essenziale nella fase preliminare di analisi.
Operazioni incluse ed escluse dalla “Fase 1”
La Fase 1 di CAPE riguarda esclusivamente le dichiarazioni per le quali la posizione doganale non è ancora definitiva e rispetto alle quali il CBP può intervenire tramite una procedura amministrativa dedicata.
In particolare, rientrano nella Fase 1:
- le dichiarazioni non ancora liquidate, che si collocano nel periodo ordinario di liquidazione della dichiarazione doganale, che secondo la prassi del CBP normalmente avviene entro circa 314 giorni dalla data di presentazione dell’entry;
- le dichiarazioni liquidate negli 80 giorni precedenti alla presentazione della dichiarazione CAPE, in modo da consentire l’eventuale svolgimento della riliquidazione volontaria del CBP ai sensi del 19 U.S.C. §1501 entro il termine di 90 giorni dalla liquidazione;
- le dichiarazioni con stato di liquidazione “sospeso”, “prorogato” o “in review”, per le quali la definizione finale è stata rinviata.
Come chiarito nel CSMS #68340863 del 13 aprile 2026, per le operazioni che rientrano in questo perimetro l’accesso al rimborso avviene tramite la procedura amministrativa CAPE, senza che sia necessario, in questa fase, presentare un ricorso individuale dinanzi alla Court of International Trade (CIT).
La Fase 1 di CAPE non copre tuttavia tutte le dichiarazioni potenzialmente interessate dai rimborsi IEEPA. Restano escluse, almeno in questa fase iniziale, le dichiarazioni per le quali la liquidazione è ormai definitiva, ossia quelle che si collocano al di fuori sia del periodo ordinario di liquidazione (314 giorni dalla data di entry), sia del successivo periodo di riliquidazione volontaria di 90 giorni. In tali casi, il CBP non può più intervenire d’ufficio tramite una procedura amministrativa semplificata.
Sono inoltre escluse le dichiarazioni che presentano profili di maggiore complessità, quali le operazioni soggette a riconciliazione, i regimi di drawback, le dichiarazioni già interessate da protest pendenti o da attivare, nonché altre fattispecie speciali che il CBP ha espressamente previsto di gestire in fasi successive di sviluppo di CAPE.
Per queste casistiche, il CBP ha chiarito che il rimborso dei dazi IEEPA non è precluso, ma potrà essere:
- gestito in fasi successive di CAPE, una volta ampliata la funzionalità del sistema, oppure
- subordinato all’utilizzo di strumenti procedurali diversi, quali protest, Post Summary Correction (PSC) o, nei casi più complessi, al contenzioso dinanzi alla Court of International Trade.
Tempistiche e modalità di pagamento
Secondo le indicazioni fornite dal CBP:
- i rimborsi IEEPA validi dovrebbero essere generalmente emessi entro 60–90 giorni dall’accettazione della Dichiarazione CAPE;
- per le dichiarazioni sospese, prorogate o in revisione, il rimborso – se riconosciuto – sarà erogato al momento della liquidazione definitiva.
I rimborsi avvengono esclusivamente tramite pagamento elettronico ACH e richiedono che le coordinate bancarie siano correttamente registrate nel portale ACE. In assenza di tali informazioni, il rimborso viene trattenuto fino alla loro comunicazione.
Il punto di attenzione per le imprese
Dalle indicazioni del CBP emerge un aspetto fondamentale: il rimborso dei dazi non è automatico, ma richiede una valutazione attenta della singola posizione. Indipendentemente dallo strumento procedurale concretamente utilizzabile, il recupero dei dazi passa sempre attraverso:
- una verifica accurata delle dichiarazioni doganali USA interessate e del loro stato giuridico;
- una corretta ricostruzione dei ruoli doganali e contrattuali coinvolti nell’operazione;
- un presidio tempestivo delle scadenze, che incide in modo diretto sulla possibilità di accedere alle diverse procedure disponibili.
Questo aspetto assume particolare rilievo nelle quali il costo dei dazi all’importazione statunitense rimane contrattualmente in capo al venditore. In tali casi, è essenziale ricostruire con precisione la documentazione dell’operazione, individuare correttamente il ruolo dell’Importer of Record e verificare chi risulti, sul piano doganale, legittimato a richiedere il rimborso.
ZPC affianca le imprese nell’analisi di eleggibilità ai rimborsi, nella mappatura delle operazioni rilevanti e nella definizione della strategia procedurale più appropriata, supportando il coordinamento con IOR e broker statunitensi e aiutando a trasformare il quadro normativo e operativo delineato dal CBP in azioni concrete di recupero dei costi doganali.