CBAM: pubblicati i valori predefiniti per il calcolo nel periodo transitorio

22 Dicembre 2023

La Commissione Europea ha pubblicato il 22 dicembre 2023 una guida riportante i valori predefiniti che possono essere utilizzati per determinare le emissioni incorporate nelle merci importate (ad eccezione dell’energia elettrica) coperte dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) durante il periodo transitorio, che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.

I valori predefiniti svolgono un ruolo specifico nell’attuazione del CBAM durante il periodo transitorio, in particolare quando gli importatori non dispongono di tutte le informazioni necessarie per la dichiarazione.

Nel dettaglio:

  • per le prime tre relazioni trimestrali (Q4 del 2023 e Q1 e 2 del 2024), i dichiaranti possono comunicare le emissioni incorporate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione Europea senza limiti quantitativi;
  • a partire dal terzo trimestre del 2024 e fino alla fine del 2025, i dichiaranti potranno ancora comunicare le emissioni sulla base di stime, ma solo per beni complessi e con un limite del 20% delle emissioni totali incorporate.

Questi valori predefiniti saranno rivisti periodicamente tenendo conto dei dati raccolti nel corso del primo periodo di riferimento e del feedback sia da parte dei produttori di merci CBAM UE che extra UE.

I valori predefiniti

I valori indicati rappresentano una media mondiale e ponderata per i volumi di produzione. Sono basati su stime delle emissioni incorporate nei beni CBAM (ad es. ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti e alluminio) effettuate dal Centro comune di ricerca della Commissione (JRC). Le intensità di emissione sono state stimate per diversi Paesi attraverso una metodologia trasparente sulla base di dati pubblicamente disponibili. Lo studio del JRC si è concentrato sui principali partner commerciali del l’UE, coprendo circa 15-20 Paesi per ciascun settore coinvolto nel CBAM. I valori predefiniti per l’idrogeno si basano su una relazione separata del JRC, pubblicata nel novembre 2023.

Periodo transitorio: tutte le semplificazioni previste

Oltre alle flessibilità previste dal regolamento CBAM e dal relativo regolamento di attuazione per il periodo transitorio, ulteriori semplificazioni o agevolazioni sono state integrate o saranno presto integrate nello strumento di comunicazione online dedicato, il registro transitorio CBAM. Queste includono:

  • un’opzione per la registrazione dei dati sulle emissioni di un bene specifico da riutilizzare nelle relazioni successive (fattibile a partire dalla seconda relazione trimestrale di aprile 2024);
  • un’opzione per replicare la relazione precedente aggiornando le quantità importate;
  • un’opzione per rendicontare i dati tramite un file XML per consentire ai dichiaranti di automatizzare il proprio processo per riutilizzare i dati delle relazioni precedenti ogni volta che è appropriato;
  • un chiarimento sul fatto che, per i gestori, il periodo di riferimento predefinito è di dodici mesi, per consentire loro di raccogliere dati rappresentativi che riflettano le operazioni annuali di un impianto. Il periodo di rendicontazione di dodici mesi può essere un anno solare o, in alternativa, un anno fiscale. Tuttavia, i gestori possono anche scegliere un periodo di riferimento alternativo di almeno tre mesi se l’impianto partecipa a un sistema MRV ammissibile e il periodo di riferimento coincide con i requisiti di tale sistema MRV.

La Commissione continuerà a lavorare per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione e per agevolare la presentazione al registro CBAM di determinati dati commerciali direttamente da parte dei produttori di Paesi terzi prima del secondo periodo di riferimento nel 2024. La Commissione europea ha inoltre aggiornato due documenti di orientamento scritti per aiutare gli importatori e i gestori di impianti al di fuori dell’UE ad adempiere agli obblighi di comunicazione previsti periodo transitorio (1º ottobre 2023 – 31 dicembre 2025).

I documenti di orientamento sono aggiornati con chiarimenti e correzioni, in particolare per quanto riguarda il calendario dei periodi di riferimento e la qualità delle informazioni contenute nelle relazioni CBAM, ad esempio le informazioni da presentare per il perfezionamento attivo e i percorsi di produzione. I documenti di orientamento sono accompagnati da un modello elettronico di informazioni che può essere utilizzato dai gestori degli impianti per comunicare informazioni sulle emissioni incorporate dei loro beni ai dichiaranti.

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