Bielorussia: nuove sanzioni dall’UE

1 Luglio 2024

Introduzione

In virtù del suo coinvolgimento nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l’UE ha imposto nuove misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Le nuove misure sanzionatorie riguardano in particolare il commercio, i servizi, i trasporti e le norme antielusione.

Il Regolamento (UE) 2024/1865

Con il Regolamento (UE) 2024/1865, il Consiglio UE ha adottato lo scorso 29 giugno 2024 nuove misure restrittive nei confronti dell’economia bielorussa, in considerazione del coinvolgimento del regime nella guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Queste rispecchiano alcune delle misure restrittive già in vigore contro la Russia, affrontando così il problema dell’elusione derivante dall’elevato grado di integrazione esistente tra l’economia russa e quella bielorussa. Le misure interessano diversi settori.

Commercio

  • Esteso il divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso/avanzate;
  • introdotte ulteriori restrizioni all’esportazione di beni che potrebbero contribuire al potenziamento delle capacità industriali bielorusse;
  • introdotte ulteriori restrizioni alle esportazioni in Bielorussia di beni e tecnologie per la navigazione marittima e di beni di lusso;
  • vietata l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasferimento di oro e diamanti dalla Bielorussia, nonché di elio, carbone e prodotti minerali, compreso il petrolio greggio;
  • vietata l’esportazione di beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale.

Servizi

Viene vietata la fornitura di determinati servizi alla Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici, alle società o alle agenzie e a qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per conto o sotto la loro direzione. Nello specifico i divieti riguardano servizi di:

 

  • contabilità, revisione contabile, compresa la revisione legale dei conti, consulenza fiscale, aziendale, gestionale e di pubbliche relazioni;
  • architettura e ingegneria, nonché informatica e legale;
  • pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione, test di prodotto, ispezione tecnica.

Trasporti

Ampliato il divieto di trasporto di merci su strada, nel territorio dell’UE, da parte di rimorchi e semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trasportati da autocarri immatricolati fuori dalla Bielorussia.

 

Per ridurre al minimo il rischio di elusione, agli operatori dell’UE che sono di proprietà per almeno il 25% di una persona fisica o giuridica bielorussa viene vietata la trasformazione in impresa di trasporto su strada o di trasportare merci su strada nell’Unione, anche in transito.

Norme antielusione

Gli esportatori dell’UE devono inserire nei loro futuri contratti la cosiddetta “clausola no-Belarus“, attraverso la quale viene vietata contrattualmente la riesportazione verso la Bielorussia o la riesportazione per uso in Bielorussia di beni e tecnologie sensibili, beni da campo di battaglia, armi da fuoco e munizioni.

 

Per ridurre al minimo il rischio di elusione, è vietato il transito sul territorio bielorusso di:

 

  • beni e tecnologie a duplice uso;
  • beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza;
  • beni che potrebbero contribuire al potenziamento delle capacità industriali bielorusse;
  • beni e tecnologie da utilizzare nell’industria aeronautica o spaziale;
  • armi;

 

esportati dall’UE.

 

Gli operatori dell’UE che vendono beni da campo di battaglia a Paesi terzi dovranno implementare meccanismi di due diligence in grado di identificare e valutare i rischi di riesportazione verso la Russia e di mitigarli.

 

Infine, le società madri dell’UE saranno tenute a fare del loro meglio per garantire che le loro filiali di Paesi terzi non prendano parte ad alcuna attività che possa portare a uno dei risultati che le sanzioni intendono prevenire.

Protezione degli operatori dell'UE

Vengono introdotte misure che consentono agli operatori dell’UE di chiedere un risarcimento per i danni causati da persone e società bielorusse a causa dell’applicazione delle sanzioni e dell’espropriazione, a condizione che il cittadino o la società dello Stato membro interessato non abbia un accesso effettivo ai mezzi di ricorso, ad esempio in base al relativo trattato bilaterale sugli investimenti.

 

ZPC resta a disposizione per ulteriori aggiornamenti.