Autorizzazioni in deroga UAMA per servizi a entità russe: aggiornamenti e indicazioni operative

26 Marzo 2026

Introduzione

Il comunicato tecnico del 23 marzo 2026 dell’Autorità nazionale UAMA fornisce chiarimenti rilevanti sulle modalità di richiesta delle autorizzazioni in deroga per la fornitura di servizi e software a entità russe, nel contesto delle misure restrittive europee.

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Aggiornamento UAMA e contesto normativo

Con il comunicato tecnico pubblicato il 23 marzo 2026, la Divisione Materiali a Duplice Uso dell’Autorità nazionale UAMA, competente in materia di sanzioni internazionali, ha fornito agli operatori importanti indicazioni in merito alle istanze di autorizzazione in deroga per la fornitura di servizi a entità russe di proprietà di, o controllate da, una persona giuridica, entità o organismo costituiti o registrati in uno Stato Membro o in un paese membro dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera o di un paese di cui all’allegato VIII del Reg (UE) N. 833/2014. Il documento aggiorna indicazioni già fornite con precedenti comunicati tecnici, in occasione dell’avvicinarsi della scadenza delle prime autorizzazioni biennali rilasciate nel corso del 2024.

Divieti previsti dall’articolo 5 quindecies

Come noto, l’articolo 5 quindecies del Regolamento (UE) 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, prevede il divieto di fornire i seguenti servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia:

 

  • servizi di consulenza legale;

 

  • servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e di consulenza amministrativo-gestionale ovvero servizi di pubbliche relazioni;

 

  • servizi di costruzione, architettura e ingegneria, di ingegneria integrata, servizi urbanistici, servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all’ingegneria o i servizi tecnici di prova e analisi;

 

  • servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione;

 

  • servizi di consulenza informatica;

 

  • servizi spaziali commerciali consistenti nell’osservazione della Terra o nella navigazione satellitare;

 

  • servizi di intelligenza artificiale consistenti nell’accesso a modelli o piattaforme per l’addestramento, la messa a punto e l’inferenza degli stessi;

 

  • servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l’accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico.

Ulteriori restrizioni su software e servizi connessi

Vieta, inoltre, la fornitura al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia di software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario.

 

Sono vietati anche relativi servizi di assistenza tecnica e altri servizi connessi, oltre che la concessione di diritti di proprietà intellettuale.

Condizioni per l’ottenimento delle deroghe

L’articolo 5 quindecies, paragrafo 10, lettera h), prevede la possibilità di derogare a tali divieti attraverso l’ottenimento di una specifica autorizzazione che può essere concessa da UAMA. Condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione è che i servizi o software siano destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII del Regolamento (USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda).

Modalità di presentazione delle istanze

l comunicato tecnico di UAMA fornisce alcune indicazioni pratiche in merito alla presentazione di tali istanze, da svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma E-Licensing. In particolare, sono forniti esempi concreti che aiutano a illustrare diverse possibili situazioni nelle quali è possibile richiedere una licenza a UAMA, ed è elencata la documentazione che, in base alla casistica, è necessario presentare a supporto della propria istanza.

Documentazione richiesta

In generale, viene richiesta documentazione che comprovi la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 

  • documentazione che provi che la società russa beneficiaria dei servizi o della fornitura dei software sia di proprietà di o controllata da una persona giuridica costituita in uno Stato Membro dell’Unione;

 

  • contratti o accordi tra il prestatore di servizi e la società russa beneficiaria, utilizzatrice finale;

 

  • una dichiarazione su carta intestata e a firma del legale rappresentante della società istante, che delinei i contenuti della prospettata operazione e che confermi la sussistenza delle condizioni per l’ottenimento della deroga nonché la compatibilità dell’operazione anche con il Reg. (UE) N. 269/2014;

 

  • un End User Statement, su carta intestata della società russa beneficiaria (il modello di EUS da utilizzarsi è allegato al comunicato UAMA).

Applicazione alle persone fisiche

La medesima tipologia di autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui persone fisiche cittadine di uno Stato Membro forniscano qualcuno dei servizi elencati in forza di un contratto di lavoro dipendente o autonomo con una entità di diritto russo. Anche in questo caso si applicano le medesime condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

Profili sanzionatori e responsabilità

Si ricorda che la fornitura di software o servizi in violazione dell’articolo 5 quindecies può integrare la fattispecie di reato di cui all’articolo 275 bis del Codice Penale, recentemente introdotto dal D. Lgs. 211/2025, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 2.500 a euro 250.000. Tale reato, inoltre, è anche presupposto per l’attivazione della responsabilità della società a vantaggio della quale viene commesso, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie che possono raggiungere il 5% del fatturato globale.

Supporto operativo alle imprese

ZPC rimane a disposizione delle aziende per qualsiasi approfondimento in merito, oltre che per l’assistenza nella predisposizione e la presentazione delle istanze di deroga all’Autorità nazionale UAMA.