Aggiornamenti alle sanzioni europee nei confronti della Bielorussia
In data 23 luglio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il XXI pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, già oggetto del precedente SIRI 2026 n° 05. In concomitanza, anche il regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia è stato aggiornato.
Le nuove misure restrittive nei confronti della Bielorussia fanno capo alle seguenti Decisioni e Regolamenti:
- Decisione (PESC) 2026/1847 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina;
- Regolamento (UE) 2026/1846 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina;
- Decisione di esecuzione (PESC) 2026/1816 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1817 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
Si richiama di seguito il dettaglio delle principali misure sanzionatorie introdotte.
MISURE SOGGETTIVE
Nuove designazioni
Nell’Allegato I del Regolamento (CE) 765/2006 sono state designate due nuove persone giuridiche, società attive nel settore della produzione e raffinazione di petrolio.
Quale diretta conseguenza dell’inserimento nell’Allegato I, per tali soggetti vige il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche dagli stessi, posseduti, detenuti o controllati ed è inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a loro disposizione, o destinarli a loro vantaggio.
Inoltre, nell’allegato V del Regolamento sono state inserite quattro nuove persone giuridiche. L’allegato V individua persone, entità e organismi soggetti a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni relative alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo dei settori della difesa e della sicurezza della Bielorussia o della Russia.