Regolamento su deforestazione e degrado forestale: gli ultimi aggiornamenti

5 Dicembre 2025

Introduzione

Il Reg. (UE) 2023/1115 contro la deforestazione (EUDR) prevede il divieto di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché esportare dall’Unione determinati prodotti che sono causa di deforestazione.

Al momento è in discussione una possibile proroga del EUDR, dopo il precedente rinvio dell’applicabilità al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese, e al 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese.

EUDR (1)

Aggiornamento 04/12/2025 - EUDR: raggiunto accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio UE sulla proposta di revisione

A seguito della comunicazione da parte del Commissario Roswall riguardo un possibile rinvio dell’applicazione dell’EUDR, la Commissione ha formalmente annunciato, lo scorso 21 ottobre, la decisione di posticipare l’entrata in vigore dell’EUDR solo per le piccole e micro imprese e di semplificare la sua applicazione per alcuni operatori. Il Consiglio e il Parlamento UE hanno esaminato la proposta, proponendo alcune modifiche e avviando i triloghi il giorno 4 dicembre.

 

In quella sede, la Presidenza del Consiglio UE e i rappresentanti del Parlamento UE sono giunti a un accordo informale di modifica dell’EUDR cambiando in parte quanto inizialmente proposto dalla Commissione UE. In particolare:

 

  • l’applicabilità dell’EUDR sarà posticipata al 30 dicembre 2026 per medie e grandi imprese e al 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese (fatte salve quelle soggette al Reg. (UE) n. 995/2010 – EUTR);

 

  • gli obblighi di dovuta diligenza e di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza ricadranno solo sugli operatori che immettono per primi un prodotto interessato sul mercato dell’UE;

 

  • gli operatori a valle e i commercianti saranno esentati dagli obblighi di dovuta diligenza, fatto salvo l’obbligo per il primo operatore a valle di conservare il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza ricevuta dal soggetto a monte (senza doverlo trasmettere ai soggetti a valle);

 

  • i cd. micro e piccoli operatori primari potranno presentare una dichiarazione semplificata una tantum (one-time simplified declaration), riducendo significativamente gli oneri amministrativi a loro carico;

 

  • alcuni prodotti stampati saranno esclusi dall’ambito dell’EUDR (libri, giornali, immagini stampate);

 

  • entro il 30 aprile 2026, la Commissione UE è incaricata di presentare una revisione di semplificazione per valutare l’impatto complessivo e gli oneri per gli operatori, e proporre eventuali ulteriori modifiche normative o miglioramenti, se necessari.

 

Secondo i co-legislatori, queste misure mirano a garantire un’implementazione pratica e ordinata dell’EUDR, risolvendo le criticità segnalate da Stati membri, operatori commerciali e autorità per quanto riguarda preparazione, capacità amministrativa e funzionamento del nuovo sistema informatico di raccolta delle dichiarazioni.

 

Questo accordo provvisorio dovrà ora essere approvato e formalmente adottato sia dal Parlamento che dal Consiglio UE prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sostituendo l’attuale EUDR.

Il Regolamento in breve

L’EUDR è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione nel mondo, una delle cause principali del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. La deforestazione trova origine principalmente nell’espansione dei terreni agricoli per la produzione di determinate materie prime e loro derivati (bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale), di cui l’UE è tra i maggiori consumatori.

 

Facendo leva su consumatori, operatori economici, agricoltori, Paesi produttori e gestori delle foreste, l’EUDR si pone l’obiettivo di:

 

  • evitare il consumo nell’UE di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;

 

  • ridurre di almeno 32 milioni di tonnellate per anno le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e consumo di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;

 

  • contrastare l’espansione agricola spinta dalla domanda di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale.

Le tempistiche di applicazione

A seguito di alcune proposte di modifica, con il Regolamento (UE) 2024/3234 del 19 dicembre 2024, il Parlamento e il Consiglio UE hanno approvato formalmente il rinvio dell’applicabilità del EUDR al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese, e al 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese. Inizialmente, infatti, era prevista l’applicabilità a partire rispettivamente dal 30 dicembre 2024 e il 30 giugno 2025 per le varie società coinvolte. Come anticipato sopra, è tuttavia ad oggi in discussione un’ulteriore proroga (e una semplificazione).  

Cosa devono fare le aziende per essere conformi all’EUDR?

È importante controllare se la propria azienda importa nell’UE, vende nell’UE o esporta dall’UE prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR (elencati nell’Allegato I del EUDR in base al loro codice di Nomenclatura Combinata) e attivarsi quanto prima per verificare che la catena di fornitura a monte abbia adempiuto ai propri obblighi, nonché per identificare ed esercitare i propri.

 

Per le aziende europee che acquistano e rivendono prodotti finiti soggetti all’EUDR, gli obblighi dipendono da dove sono acquistati i prodotti:

 

da fornitori UE (i quali hanno fabbricato i prodotti nell’UE o li hanno importati nell’UE): dato che questi devono aver già esercitato la dovuta diligenza e verificato che i prodotti siano a deforestazione zero, nonché trasmesso la dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS), prima di vendere nell’UE o di esportare dall’UE i prodotti l’azienda acquirente deve:

 

  • verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza a monte nella catena di fornitura;

 

  • controllare la DDS a monte nella catena di fornitura;

 

  • inviare la propria DDS, citando tutti i numeri di riferimento delle DDS a monte. Nel caso di esportazione dei prodotti dall’UE, il numero di riferimento della DDS deve essere riportato nella dichiarazione doganale di esportazione per consentire i controlli in dogana (sono previsti anche degli specifici codici documentali TARIC a riguardo);

 

da fornitori extra UE, prima di importare nell’UE i prodotti l’azienda acquirente deve esercitare la propria dovuta diligenza, che impone di:

 

  • ottenere dai fornitori le informazioni sui prodotti (descrizione, specie, quantità, paese di produzione, dati di geolocalizzazione degli appezzamenti di provenienza, in cui non deve essere avvenuta alcuna deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020) e sulla catena di fornitura (evidenza di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici);

 

  • effettuare la valutazione di rischio sulla base dei dati ottenuti, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione;

 

  • nel caso di rischio superiore a quello nullo o trascurabile, adottare misure di attenuazione del rischio (es. ulteriori documenti o indagini, investimenti e sviluppo di capacità)

 

  • inviare la DDS e riportarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale di importazione per consentire i controlli in dogana (con i relativi codici documentali TARIC di cui abbiamo detto sopra).

Gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende

Quali sono gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende? Ad esempio, oltre agli impatti sul settore del food, per chi importa o esporta prodotti di legno (tra cui imballaggi in carta e cartone vuoti, mobili di legno come prodotti destinati alla vendita o anche, per esempio, ai fini dell’allestimento dei punti vendita) che attualmente rientrano nell’ambito dell’EUTR, l’EUDR impone:

 

  • la raccolta di informazioni dettagliate sui produttori, sui prodotti e sulle zone di produzione attraverso la geolocalizzazione, per assicurare che i prodotti non provengono da zone soggette a deforestazione o degradazione dopo il 31 dicembre 2020;

 

  • un sistema di due diligence aziendale per valutare i rischi nella propria filiera (con limitate deroghe per le PMI);

 

  • l’implementazione di misure di mitigazione del rischio quali strumenti satellitari di monitoraggio, audit presso le zone di produzione, supporto ai produttori;

 

  • la presentazione della propria dichiarazione di due diligence attraverso il Sistema Informativo, per dimostrare che i propri prodotti non causano deforestazione, in conformità con l’EUDR.

 

Per quanto riguarda la dichiarazione di due diligence, si segnala che è già possibile iscriversi al Sistema Informativo. Informazioni dettagliate a riguardo, compresi video di formazione e una guida dettagliata per l’utente, che illustra le fasi di registrazione, sono disponibili sulla pagina web dedicata della Commissione UE.

Valutazione del rischio paese

In questo contesto, è di rilevante importanza il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 che stabilisce la lista di Paesi ad alto e basso rischio di deforestazione, come previsto dall’articolo 29 del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). I Paesi non inclusi nell’Allegato saranno automaticamente classificati come a rischio standard.

 

Il contenuto dell’atto ha un impatto diretto e rilevante sulle imprese: qualora tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati di un’impresa siano stati interamente prodotti in Paesi (o parti di Paesi) classificati come a basso rischio, sarà applicabile una procedura semplificata di due diligence, che esonera dalla valutazione del rischio (e dalle conseguenti eventuali misure di mitigazione del rischio). Si ricorda in ogni caso che le imprese che si approvvigionano esclusivamente da Paesi (o parti di Paesi) classificati a basso rischio, restano comunque soggette agli obblighi di dovuta diligenza, che comprendono la raccolta delle informazioni (tracciabilità della catena di fornitura, ecc.) e la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza sul Sistema informativo della Commissione UE.

 

Tra i Paesi classificati a basso rischio, figurano tutti e 27 gli Stati membri dell’UE, ma anche CinaTurchiaSvizzera e Stati Uniti. Rientrano invece tra quelli ad alto rischio soltanto quattro Stati: Federazione Russa, Bielorussia, Corea del Nord e Myanmar. Paesi come il Brasile e la Colombia risultano attualmente inseriti nella categoria a rischio standard.

 

Per consultare la lista completa dei Paesi e la relativa classificazione del rischio, è possibile accedere al documento integrale al seguente link.

Le sfide e i nuovi schemi di certificazione di supporto

Esercitare la dovuta diligenza non è un compito semplice per le aziende, per le potenziali difficoltà di reperire le informazioni richieste dalla propria catena di fornitura e per la difficoltà di valutare tali informazioni. Per supportare le aziende a garantire la conformità all’EUDR, le organizzazioni internazionali per la certificazione delle foreste come FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) hanno sviluppato schemi di certificazione specifici per garantire la conformità all’EUDR.

 

Per le aziende europee che acquistano nell’UE o importano nell’UE prodotti finiti, rivolgersi a fornitori certificati non esonera dai propri obblighi EUDR, ma può facilitare nella raccolta delle informazioni e nella valutazione di rischio richieste dall’EUDR, se tali requisiti sono implementati nelle certificazioni dei fornitori. Pertanto, è importante attivarsi quanto prima per verificare con i propri fornitori se e come possono garantire la conformità dei propri prodotti all’EUDR e gestire di conseguenza il rapporto con i fornitori e i propri obblighi, per essere pronti entro il 30 dicembre 2025.

Conformità all'EUDR: il supporto di ZPC

ZPC resta a disposizione delle aziende per verificare e implementare la conformità all’EUDR e in particolare per:

 

  • verificare quali prodotti di interesserientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR;

 

  • chiarire i propri obblighie supportare la loro implementazione;

 

  • supportare le aziende nel confronto con i fornitoriper raccogliere e verificare le informazioni richieste.