Che cosa chiariscono le Linee guida?
La Commissione chiarisce che il FLR impone un obbligo di risultato e non di mezzi: ciò che conta è l’assenza di lavoro forzato nella realizzazione dei prodotti, non semplicemente l’adozione di procedure di controllo.
Il Regolamento non prescrive uno specifico sistema obbligatorio di dovuta diligenza (due diligence), lasciando agli operatori economici la scelta degli strumenti per rispettare il divieto.
Tuttavia, nella pratica, sarà fondamentale disporre di un sistema strutturato che consenta di:
- identificare i siti produttivi coinvolti nella realizzazione dei prodotti e dei componenti, anche presso subfornitori;
- acquisire visibilità sulle condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura e valutare i relativi rischi;
- raccogliere evidenze documentali adeguate (audit, certificazioni, dichiarazioni dei fornitori, documenti di tracciabilità, ecc.);
- organizzare e mantenere aggiornate le informazioni per poterle produrre tempestivamente su richiesta delle autorità.
Non sarà quindi sufficiente conoscere i propri fornitori diretti: occorrerà acquisire una visibilità adeguata, in funzione dei rischi, anche sui livelli più a monte della filiera.
Come funziona il sistema di vigilanza?
L’azienda potrebbe quindi ricevere una richiesta di documentazione quando sono già state svolte verifiche preliminari, con tempi relativamente brevi per rispondere: 30 giorni lavorativi nella fase preliminare e, di norma, tra 30 e 60 giorni lavorativi durante l’indagine formale, ferme restando le possibilità di proroga previste.
L’onere di accertare la violazione rimane in capo alle autorità, ma la mancanza di informazioni sulla filiera può rendere più difficile per l’azienda chiarire la propria posizione.
La vera sfida sarà quindi non soltanto disporre delle informazioni, ma riuscire a reperirle e presentarle tempestivamente.
Come già avviene per il fascicolo tecnico previsto dal GPSR, le evidenze potrebbero essere distribuite tra diverse funzioni aziendali e soggetti esterni, senza un coordinamento efficace. È quindi importante individuare fin da ora i responsabili delle informazioni e predisporre un sistema documentale accessibile e aggiornato.
Forced Labour Single Portal
La Commissione europea ha predisposto un portale unico dedicato al lavoro forzato, con strumenti di supporto per gli operatori economici, tra cui una banca dati sui rischi geografici e sui prodotti maggiormente esposti, in fase di sviluppo.
Prepararsi fin da ora sarà essenziale: attendere una richiesta delle autorità per ricostruire la filiera e raccogliere la documentazione potrebbe non lasciare il tempo necessario per rispondere adeguatamente.
ZPC resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.