Regolamento Russia: nuove FAQ sulle restrizioni per i software

13 Febbraio 2024

Sono state pubblicate lo scorso 6 febbraio 2024 dalla Commissione Europea le nuove Frequently Asked Questions (FAQ) sulle restrizioni riguardanti i software in conseguenza dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina (qui un precedente articolo sul tema).

Il Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina è stato aggiornato dal 12° pacchetto di sanzioni che ha introdotto il divieto di “vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente” software gestionali per le imprese e software di progettazione industriali “a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia” (articolo 5 quindecies, co. 2-ter).

Le tipologie di software oggetto di restrizioni sono elencate nell’allegato XXXIX del Regolamento. Vi rientrano, quindi, anche quelli utilizzati all’interno di un medesimo gruppo societario per gestire l’operatività intercompany. Pertanto, la misura in questione può impattare su tutte le aziende italiane che hanno società controllate, filiali o negozi in Russia, con cui condividono i software.

Le nuove FAQ riguardano, in particolare, l’articolo 5 quindecies, co. 2-ter:

  1. Il divieto riguarda il software in forma materiale (ad esempio, salvato su un supporto di memorizzazione come una chiavetta o stampato su un supporto informatico) o in forma immateriale (ad esempio, scaricato da un cloud, trasferito per via tecnologica tramite e-mail). È vietata anche la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi al software vietato, nonché la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria.
  2. Il divieto dell’art. 5 quindecies, co. 2-ter si riferisce a due tipi di software: software per la gestione delle imprese e software di progettazione e produzione. Questo divieto mira a ostacolare ulteriormente le capacità della Russia nel suo settore industriale. I software compresi sono listati all’interno dell’allegato XXXIX.
  3. Il divieto comprende anche gli aggiornamenti dei software elencati nell’allegato XXXIX. Si noti che l’assistenza o la consulenza relativa agli aggiornamenti e agli upgrade del software e di quelli su misura erano già soggetti al divieto di fornire servizi di consulenza informatica.
  4. Il divieto normativo non si estende ai Paesi terzi, ma si riferisce soltanto alla Russia. Pertanto, le aziende che per esempio hanno filiali in Paesi terzi possono continuare a fornire i software gestionali. Tuttavia, la situazione è diversa nel caso di sospetta elusione ed è per questo che gli operatori devono svolgere le proprie transazioni con la dovuta diligenza.

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