Pubblicato il XIX pacchetto di misure sanzionatorie nei confronti della Russia

23 Ottobre 2025

Introduzione

Il 23 ottobre 2025, l’Unione Europea ha adottato il XIX pacchetto di misure restrittive in risposta alla persistente aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina. Il nuovo pacchetto, che amplia e rafforza il quadro sanzionatorio esistente, introduce ulteriori restrizioni nei settori energetico, finanziario, industriale e tecnologico, oltre a nuovi divieti sugli investimenti nelle zone economiche speciali russe e a un’estensione dei criteri di designazione per persone fisiche e giuridiche coinvolte nel sostegno diretto o indiretto agli sforzi bellici di Mosca.

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Misure soggettive

Il nuovo pacchetto ha introdotto misure restrittive nei confronti di oltre 60 persone fisiche e giuridiche, comprese entità situate in Paesi terzi come Cina, India e Thailandia, coinvolte nel sostegno al complesso militare e industriale russo o nell’elusione delle restrizioni commerciali e finanziarie.

 

È stato introdotto un nuovo criterio di designazione per sanzionare coloro che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all’assimilazione o all’educazione militare dei minori ucraini.

 

Con finalità antielusive, sono stati inoltre aggiornati i criteri che consentono di sottoporre a divieto di transazione le entità che forniscono servizi di pagamento o di criptoattività attraverso nuove società che proseguono l’attività di soggetti già designati.

Energia

Al fine di ridurre ulteriormente le entrate russe derivanti dal settore energetico, l’Unione europea ha introdotto un divieto di importazione degli idrocarburi saturi di cui al codice NC 2901 10, con un periodo transitorio fino al 25 gennaio 2026 per i contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025.

 

A decorrere dal 25 aprile 2026 sarà vietato acquistare, importare o trasferire gas naturale liquefatto (NC 2711 11 00) originario della Russia o esportato dalla Russia. Per i contratti di fornitura a lungo termine stipulati prima del 17 giugno 2025, il divieto si applicherà dal 1° gennaio 2027.

 

Il pacchetto introduce inoltre un inasprimento delle restrizioni nei confronti dei principali operatori energetici russi, con un divieto totale di transazione nei confronti di Rosneft e Gazprom Neft, e la designazionedi nuove società del settore petrolifero e marittimo, nonché di registri navali e società di costruzione navale che agevolano l’operatività della cosiddetta “flotta ombra”.

 

Sono stati aggiunti 117 ulteriori natanti all’elenco di quelli soggetti a divieto di accesso ai porti e di prestazione di servizi, portando il totale a 557 navi, e introdotto il divieto di riassicurazione delle navi appartenenti alla flotta ombra.

 

È stato infine ampliato il criterio di designazione, includendo anche le navi impiegate nel trasporto di minerali.

Settore bancario e finanziario

Il pacchetto introduce nuove restrizioni nei confronti di otto istituti finanziari e operatori petroliferi di Paesi terzi – tra cui Tajikistan, Kirghizistan, Emirati Arabi Uniti e Hong Kong – coinvolti nell’elusione delle sanzioni europee, e di cinque ulteriori banche russe (Istina Bank, Zemsky Bank, Absolut Bank, MTS Bank e Alfa-Bank).

 

Sono state altresì incluse quattro banche bielorusse e kazake, a causa dei loro legami con i sistemi di pagamento e messaggistica russi.

 

È stato inoltre vietato agli operatori europei di collegarsi o interagire con il circuito MIR e con il sistema di pagamento rapido (SBP), entrambi gestiti dalla Banca centrale russa.

 

Il divieto non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti entro il 24 ottobre 2025, relativi a contratti eseguiti fino al 25 aprile 2026.

 

Per contrastare l’uso crescente delle criptoattività nell’elusione delle sanzioni, è stato introdotto il divieto di operazioni con la criptovaluta A7A5, sostenuta dal governo russo. Sono stati inoltre designati lo sviluppatore, l’emittente e la piattaforma di scambio dell’A7A5.

 

Le misure vietano anche di fornire strumenti di pagamento, servizi di disposizione di ordini di pagamento o moneta elettronica a favore di cittadini o entità russe.

Settore militare e commerciale

Al fine di limitare le capacità militari e industriali della Federazione russa, il Consiglio ha imposto ulteriori restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso.

 

Sono state aggiunte 45 nuove entità all’elenco di quelle soggette a restrizioni rafforzate all’esportazione, tra cui 17 situate in Paesi terzi (12 in Cina e Hong Kong, tre in India e due in Thailandia).

 

L’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni comprende ora componenti elettronici, strumenti di misurazione, sostanze chimiche per propellenti, metalli, leghe e materiali da costruzione impiegati nello sviluppo di sistemi militari.

 

È stata inoltre designata la maggiore società aurifera russa, al fine di limitare ulteriormente le entrate statali derivanti dalle esportazioni di metalli preziosi.

Servizi vietati

Per limitare le capacità tecnologiche e operative della Russia, il Consiglio ha vietato la fornitura di servizi spaziali commerciali, inclusi quelli di navigazione e immagini satellitari, nonché di servizi di intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e quantum computing.

 

È stato inoltre introdotto un obbligo di previa autorizzazione per tutti i servizi forniti al governo russo e un divieto di prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia.

 

Sono stati vietati i contratti di assicurazione e riassicurazione per navi o aeromobili che siano stati operati dal governo russo o da entità stabilite in Russia, per i cinque anni successivi alla loro vendita o locazione.

Zone economiche speciali e trasporti

Con l’introduzione del nuovo articolo 5 bis nonies, l’Unione Europea ha vietato di acquisire o aumentare partecipazioni nella proprietà o nel controllo di società stabilite nelle zone economiche speciali della Federazione russa elencate nell’allegato LII.

 

È inoltre vietato creare nuove imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza, nonché stipulare nuovi contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi a soggetti stabiliti in tali zone.

 

Dal 25 gennaio 2026 i divieti si estenderanno anche al mantenimento di partecipazioni o contratti esistenti, ed è vietato concedere prestiti, crediti o finanziamenti alle entità ivi stabilite.

 

Infine, è stato introdotto un divieto di effettuare operazioni con porti e chiuse situati in Paesi terzi diversi dalla Russia ma utilizzati per sostenere gli sforzi bellici russi, elencati nell’allegato XLVIII, parte C

Bielorussia

Il pacchetto prevede l’inserimento di cinque nuove persone fisiche e giuridiche legate al complesso militare-industriale bielorusso e al regime di Minsk.

Sono inoltre introdotti adeguamenti normativi per allineare i divieti commerciali e finanziari applicabili alla Bielorussia a quelli già vigenti nei confronti della Russia, anche in materia di criptoattività e software finanziari e tecnologici.

 

Gli esperti di ZPC sono a disposizione per approfondire gli impatti operativi che le nuove misure sanzionatorie del XIX pacchetto avranno sull’operatività delle imprese.