La Direttiva sul reato europeo e il recepimento dell'Italia
In data 9 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 sul reato europeo, che prevede l’introduzione di norme armonizzate in tema di reati e sanzioni per violazioni o elusioni delle misure restrittive imposte dall’UE.
In ritardo rispetto alla scadenza richiesta dall’Europa per recepire la Direttiva, anche l’Italia ha introdotto nella propria legislazione pene più severe per chi viola i programmi sanzionatori europei. Si tratta di violazioni che riguardano ad esempio l’esportazione di prodotti vietati o senza una necessaria autorizzazione, la fornitura di fondi o risorse economiche a soggetti listati, la prestazione di servizi (anche finanziari) ove vietati, l’adozione di pratiche elusive delle restrizioni, la presentazione o l’utilizzo di documenti falsi.
L’attuazione della Direttiva presenta impatti significativi per le imprese italiane, in un contesto in cui l’adozione di strutturati ed efficaci presidi di compliance è sempre più necessario a prevenire e mitigare i rischi di violazione delle misure restrittive.
L’intervento normativo ha riguardato principalmente l’introduzione del nuovo Capo I-bis, al Libro II, Titolo I del Codice penale, contenente fattispecie di reato in materia di violazione ed elusione delle misure restrittive dell’Unione europea, oltre che l’introduzione di tali fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il decreto disciplina, inoltre, il coordinamento tra le autorità coinvolte nelle indagini su queste nuove fattispecie di reato, prevedendo specifici flussi informativi verso il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Si riporta di seguito un approfondimento sui principali contenuti del decreto legislativo, che interviene in particolare sul Codice penale e sul D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Introduzione delle nuove fattispecie di reato (Art. 3)
Tre nuove fattispecie di reato sono state aggiunte nel Codice penale con il Capo I bis del Titolo I del Libro II, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea”, gli articoli dal 275-bis all’art. 275-quinquies, oltre alla disciplina delle circostanze (artt. 275-sexies e 275-septies), della confisca obbligatoria (art. 275-octies), delle pene accessorie (art. 275-novies) e della giurisdizione (art. 275-decies – i reati disciplinati sono punibili secondo la legge italiana anche se sono commessi da un cittadino italiano in territorio estero).
Riassumiamo di seguito le principali fattispecie introdotte.
Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea):
disciplina che chiunque violi divieti, obblighi o restrizioni previsti dalle misure restrittive dell’UE (o dalle norme nazionali che le attuano) è punito con reclusione da 2 a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro se:
- fornisce fondi o risorse economiche, anche indirettamente, a soggetti designati;
- non applica il congelamento di fondi o risorse appartenenti a soggetti sanzionati;
- svolge operazioni economiche o finanziarie(anche contratti pubblici o concessioni) con Stati terzi o enti da essi controllati quando vietato;
- importa, esporta, vende, acquista o trasferisce beni o servizivietati, anche in forma intangibile, comprese intermediazione e assistenza tecnica. Nello specifico a tale fattispecie si collega l’Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione Europea) il quale disciplina che nel caso di importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento di beni e servizi di prodotti sensibili, quali prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea o prodotti a duplice uso ai sensi del Regolamento (UE) 821/2021, commesse per colpa grave si applica la pena di reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 15.000 a 90.000 euro;
- presta servizi di qualsiasi natura, inclusi quelli finanziari, in violazione delle restrizioni.
Inoltre, la medesima pena si applica anche a chiunque elude una misura restrittiva dell’Unione Europea mediante l’utilizzo di fondi e di risorse economiche congelate e la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.
Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea):
disciplina che qualsiasi soggetto designato/sanzionato da una misura restrittiva dell’Unione europea che non comunica alle autorità competenti l’esistenza di fondi o risorse economiche che possiede, controlla o detiene in Italia, venga punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 15.000 a 50.000 euro.
La stessa pena si applica anche a chi, se obbligato per ragioni del proprio ufficio o della propria professione, omette di fornire alle autorità le informazioni di cui è a conoscenza relative a fondi o risorse economiche presenti in Italia appartenenti o riconducibili a soggetti designati.
Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività):
disciplina che chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.
Fra le circostanze aggravanti occorre evidenziarne due in particolare:
- aggravio della pena quando il fatto è commesso attraverso l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere.
- aggravio della pena quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.
Responsabilità amministrativa degli enti (Art. 6 – D.Lgs. 231/2001)
L’Art 6 disciplina le modifiche al D.Lgs. 231/2001, nello specifico l’introduzione dell’art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea), che inserisce la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti descritti nei punti precedenti.
Tale nuovo articolo applica:
- per la commissione degli illeciti di cui agli articoli 275-bis e 275-quater cp, la sanzione pecuniaria dall’1% al 5% del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Se non è possibile determinare il fatturato globale dell’ente si applicherà una sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni.
- per la commissione degli illeciti di cui all’articolo 275-ter, la sanzione pecuniaria dall’0,5% all’1% del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Se non è possibile determinare il fatturato globale dell’ente si applicherà una sanzione pecuniaria da euro 1 milione a euro 8 milioni.
Impatti per le imprese ed esigenze di compliance
L’introduzione di nuove fattispecie penali, caratterizzate da rilevanti conseguenze sanzionatorie, con pene detentive fino a sei anni e sanzioni pecuniarie che, per le società, possono raggiungere il 5% del fatturato globale, impone alle imprese una gestione particolarmente attenta della propria conformità normativa, attraverso l’adozione di presidi di compliance idonei a prevenire la commissione di tali nuovi reati.
In questo contesto, è fondamentale poter contare su strumenti interni strutturati – Internal Compliance Program, procedure dedicate o altri presidi di export compliance – capaci di gestire in modo preventivo e documentato i rischi legati alle restrizioni.
Il supporto di ZPC
Il nostro team affianca le aziende proprio in questa direzione, aiutandole a interpretare correttamente gli obblighi e ad attrezzarsi per tempo, prima che l’adeguamento diventi un’urgenza. Gli esperti di ZPC sono a disposizione per assistere le imprese in tutte le fasi delle operazioni con l’estero, nonché nella predisposizione di policy e procedure interne volte a garantire la conformità con le restrizioni internazionali.
Un’analisi dettagliata delle singole disposizioni introdotte, delle nuove fattispecie di reato e delle relative implicazioni operative sarà fornita nell’ambito del servizio SIRI – Servizio Informazioni Restrizioni Internazionali, che assicura agli operatori interessati approfondimenti mirati e tempestivi sulle evoluzioni normative rilevanti in materia di sanzioni internazionali, export control e misure restrittive, attraverso un monitoraggio continuativo da parte del team di ZPC.