La Direttiva sul reato europeo e il recepimento dell'Italia
In data 9 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 sul reato europeo, che prevede l’introduzione di norme armonizzate in tema di reati e sanzioni per violazioni o elusioni delle misure restrittive imposte dall’UE.
Anche l’Italia ha introdotto nella propria legislazione pene più severe per chi viola i programmi sanzionatori europei. Si tratta di violazioni che riguardano ad esempio l’esportazione di prodotti vietati o senza una necessaria autorizzazione, la fornitura di fondi o risorse economiche a soggetti listati, la prestazione di servizi (anche finanziari) ove vietati, l’adozione di pratiche elusive delle restrizioni, la presentazione o l’utilizzo di documenti falsi.
L’attuazione della Direttiva presenta impatti significativi per le imprese italiane, in un contesto in cui l’adozione di strutturati ed efficaci presidi di compliance è sempre più necessario a prevenire e mitigare i rischi di violazione delle misure restrittive.
L’intervento normativo del Decreto 211, che entra in vigore il 24 gennaio, ha riguardato principalmente l’introduzione del nuovo Capo I-bis, al Libro II, Titolo I del Codice penale, contenente fattispecie di reato in materia di violazione ed elusione delle misure restrittive dell’Unione europea, oltre che l’introduzione di tali fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il decreto disciplina, inoltre, il coordinamento tra le autorità coinvolte nelle indagini su queste nuove fattispecie di reato, prevedendo specifici flussi informativi verso il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Si riporta di seguito un approfondimento sui principali contenuti del decreto legislativo, che interviene in particolare sul Codice penale e sul D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Introduzione delle nuove fattispecie di reato (Art. 3)
Tre nuove fattispecie di reato sono state aggiunte nel Codice penale con il Capo I bis del Titolo I del Libro II, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea”, gli articoli dal 275-bis all’art. 275-quinquies, oltre alla disciplina delle circostanze (artt. 275-sexies e 275-septies), della confisca obbligatoria (art. 275-octies), delle pene accessorie (art. 275-novies) e della giurisdizione (art. 275-decies – i reati disciplinati sono punibili secondo la legge italiana anche se sono commessi da un cittadino italiano in territorio estero).
Riassumiamo di seguito le principali fattispecie introdotte.
Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea):
disciplina che chiunque violi divieti, obblighi o restrizioni previsti dalle misure restrittive dell’UE (o dalle norme nazionali che le attuano) è punito con reclusione da 2 a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro se:
- fornisce fondi o risorse economiche, anche indirettamente, a soggetti designati;
- non applica il congelamento di fondi o risorse appartenenti a soggetti sanzionati;
- svolge operazioni economiche o finanziarie(anche contratti pubblici o concessioni) con Stati terzi o enti da essi controllati quando vietato;
- importa, esporta, vende, acquista o trasferisce beni o servizivietati, anche in forma intangibile, comprese intermediazione e assistenza tecnica. Nello specifico a tale fattispecie si collega l’Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione Europea) il quale disciplina che nel caso di importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento di beni e servizi di prodotti sensibili, quali prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea o prodotti a duplice uso ai sensi del Regolamento (UE) 821/2021, commesse per colpa grave si applica la pena di reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 15.000 a 90.000 euro;
- presta servizi di qualsiasi natura, inclusi quelli finanziari, in violazione delle restrizioni.
Inoltre, la medesima pena si applica anche a chiunque elude una misura restrittiva dell’Unione Europea mediante l’utilizzo di fondi e di risorse economiche congelate e la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.
Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea):
disciplina che qualsiasi soggetto designato/sanzionato da una misura restrittiva dell’Unione europea che non comunica alle autorità competenti l’esistenza di fondi o risorse economiche che possiede, controlla o detiene in Italia, venga punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 15.000 a 50.000 euro.
La stessa pena si applica anche a chi, se obbligato per ragioni del proprio ufficio o della propria professione, omette di fornire alle autorità le informazioni di cui è a conoscenza relative a fondi o risorse economiche presenti in Italia appartenenti o riconducibili a soggetti designati.
Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività):
disciplina che chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.
Fra le circostanze aggravanti occorre evidenziarne due in particolare:
- aggravio della pena quando il fatto è commesso attraverso l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere.
- aggravio della pena quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.
Alle fattispecie sopra descritte si applica una soglia di punibilità al di sotto della quale l’illecito perde rilevanza penale e si configura un illecito amministrativo (sanzione da euro 15.000 a euro 90.000). Tale soglia è determinata ad euro 10.000, con riferimento al valore dei fondi, delle risorse economiche, dei beni, dei servizi, delle operazioni o delle attività al momento del fatto. La soglia non si applica in due casi: il frazionamento dell’operazione unitaria e i beni oggetto dell’operazione sono a duplice suo o militari.
Responsabilità amministrativa degli enti (Art. 6 – D.Lgs. 231/2001)
L’Art 6 disciplina le modifiche al D.Lgs. 231/2001, nello specifico l’introduzione dell’art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea), che inserisce la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti descritti nei punti precedenti.
Tale nuovo articolo applica:
- per la commissione degli illeciti di cui agli articoli 275-bis e 275-quater cp, la sanzione pecuniaria dall’1% al 5% del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Se non è possibile determinare il fatturato globale dell’ente si applicherà una sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni.
- per la commissione degli illeciti di cui all’articolo 275-ter, la sanzione pecuniaria dall’0,5% all’1% del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Se non è possibile determinare il fatturato globale dell’ente si applicherà una sanzione pecuniaria da euro 1 milione a euro 8 milioni.
Impatti per le imprese ed esigenze di compliance
L’introduzione di nuove fattispecie penali, caratterizzate da rilevanti conseguenze sanzionatorie, con pene detentive fino a sei anni e sanzioni pecuniarie che, per le società, possono raggiungere il 5% del fatturato globale, impone alle imprese una gestione particolarmente attenta della propria conformità normativa, attraverso l’adozione di presidi di compliance idonei a prevenire la commissione di tali nuovi reati.
In questo contesto è fondamentale per le imprese dotarsi di efficaci strumenti di compliance per prevenire sanzioni penali, amministrative e danni reputazionali, quali gli Internal Compliance Program (ICP), integrabili ai modelli 231. Si tratta di un insieme strutturato di policy, procedure, formazione e tools digitali, finalizzati a gestire le operazioni commerciali e finanziarie nel rispetto dei programmi sanzionatori.
Il supporto di ZPC
ZPC supporta le imprese in tutte le fasi delle operazioni l’estero, in termini di aspetti doganali, verifiche sui prodotti e le controparti, analisi del contesto sanzionatorio di paesi d’interesse. Ha inoltre sviluppato un servizio ICP certificato da CEPAS, che permette alle aziende di migliorare l’organizzazione dei processi interni, aumentare l’efficacia dei controlli, prevenire e gestire i rischi di violazione delle misure restrittive.
Un’analisi dettagliata del Decreto 211 sarà fornita nell’ambito del servizio SIRI – Servizio Informazioni Restrizioni Internazionali, che assicura ai clienti abbonati approfondimenti sulle evoluzioni normative in materia di sanzioni internazionali, export control e misure restrittive.