Il decreto attuativo
Il decreto attuativo è stato notificato ad agosto alla Commissione europea (TRIS 2025/0431/FR: Notification Detail | TRIS – European Commission) nell’ambito della procedura TRIS. Di seguito si riporta una sintesi di quanto previsto.
Definizione di PFAS
Sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio metilico (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno, cloro, bromo o iodio legati (in linea con la definizione OCSE e la proposta di restrizione REACH)
Prodotti interessati
- Prodotti tessili
- calzature
- agenti impermeabilizzanti per prodotti di abbigliamento tessile e calzature
- cosmetici
- cere (sciolina)
contenenti PFAS
Valori limite
- 25 ppb: singolo PFAS (polimeri esclusi) identificato tramite analisi mirata
- 250 ppb: somma dei PFAS (polimeri esclusi), se del caso con precedente degradazione dei precursori e analisi mirata
- 50 ppm: somma dei PFAS, polimeri compresi.
I valori limite sono allineati con la proposta di restrizione REACH.
Divieto e data di applicazione
Dal 1° gennaio 2026, divieto di produzione, importazione, esportazione ed immissione sul mercato con concentrazione di PFAS superiore ai valori limite di:
- prodotti tessili, calzature e agenti impermeabilizzanti per prodotti di abbigliamento tessile e calzature
- cosmetici
- cere (sciolina)
Dal 1° gennaio 2030: estensione del divieto a tutti gli altri prodotti tessili non di abbigliamento (quindi ad esempio anche i prodotti tessili di arredamento ecc.)
La bozza di decreto specifica anche le deroghe applicabili.
A seguito della notifica tramite il sistema TRIS si attendono i Commenti della Commissione europea. Se, al termine dei 3 mesi di sospensioni, non saranno emerse obiezioni sostanziali, la Francia potrà approvare in via definitiva il decreto.
Le autorità francesi hanno anche avviato un’inchiesta pubblica, a cui tutti i portatori di interesse possono partecipare.