I nuovi dazi
Il 3 giugno 2025, il Presidente Trump ha emanato la proclamazione presidenziale “Adjusting Imports of Aluminum and Steel into the United States“, con cui ha disposto il raddoppio dei dazi sulle importazioni statunitensi di determinati prodotti in acciaio e alluminio, portandoli dal 25% al 50%. La misura, adottata ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962 (Sezione 232), è entrata in vigore il 4 giugno 2025 e si applica ai prodotti siderurgici di acciaio ed alluminio, compresi quelli derivati, elencati negli Allegati I e II della proclamazione, attualmente in attesa di pubblicazione nel Federal Register.
Applicazione del dazio sul contenuto metallico
Il nuovo dazio del 50% si applica esclusivamente al valore dichiarato del contenuto di acciaio o alluminio presente nell’articolo importato negli Stati Uniti. Si tratta di una modifica rilevante rispetto a quanto previsto dalle precedenti proclamazioni del 10 febbraio 2025:
- Proclamation 10896 – Adjusting Imports of Steel
- Proclamation 10895 – Adjusting Imports of Aluminum
In base a tali atti, infatti, i prodotti classificati nei capitoli 73 e 76 del Sistema Armonizzato erano soggetti a un dazio del 25% calcolato sull’intero valore del bene.
Per contro, i cosiddetti prodotti derivati non classificati nei capitoli 73 e 76 (come alcune parti di macchinari dei capitoli 84 e 85 o mobili del capitolo 94 e altri prodotti), erano già assoggettati a un dazio del 25% limitato al solo valore dichiarato del contenuto di acciaio o alluminio.
Invece, con la proclamazione del 3 giugno il nuovo dazio del 50% si applica solo sul valore del contenuto di acciaio, per i prodotti classificati nel capitolo 73, e solo sul valore del contenuto di alluminio, per i prodotti classificati nel capitolo 76. Per i prodotti derivati di acciaio e di alluminio non classificati nei capitoli 73 e 76, il dazio continua ad applicarsi solo sul valore del contenuto di acciaio e di alluminio.
Estensione delle tariffe reciproche alla componente non metallica
Diversamente da quanto previsto in precedenza, la proclamazione del 3 giugno 2025 stabilisce che la componente non metallica degli articoli importati, ossia quella non costituita da acciaio o alluminio, sia ora soggetta alle tariffe reciproche previste dall’Executive Order 14257, attualmente fissate al 10%. Fino ad oggi, tali tariffe non si applicavano ai prodotti già sottoposti ai dazi imposti ai sensi della Sezione 232, evitando così una doppia imposizione sullo stesso articolo. Con la nuova disciplina, invece, viene introdotto un meccanismo di applicazione distinta che consente il cumulo tra le due misure:
- dazio del 50% sul valore del contenuto in acciaio o alluminio e
- dazio del 10% sul valore della componente non metallica dell’articolo.
Trattamento per il Regno Unito
In virtù dell’US-UK Economic Prosperity Deal siglato l’8 maggio 2025, il Regno Unito è temporaneamente esentato dall’aumento dei dazi al 50%. Fino al 9 luglio 2025, le esportazioni di prodotti britannici in acciaio ed alluminio verso gli Stati Uniti continueranno infatti ad essere soggette al dazio del 25% sul valore del contenuto metallico. Tuttavia, se il Regno Unito non dovesse rispettare gli impegni assunti nell’accordo, i dazi potrebbero essere aumentati al 50%.
Gerarchia nell'applicazione dei dazi
La proclamazione del 3 giugno 2025 ha inoltre modificato l’Executive Order 14289 del 29 aprile 2025, stabilendo una nuova gerarchia per l’applicazione dei dazi quando un prodotto è potenzialmente soggetto a più misure tariffarie (c.d. tariff stacking). L’ordine di priorità aggiornato, confermato dalla stessa autorità doganale statunitense con relativo avviso, è il seguente:
- dazi su automobili e componenti automobilistici (Sezione 232)
- dazi su prodotti in alluminio e derivati (Sezione 232)
- dazi su prodotti in acciaio e derivati (Sezione 232)
- dazi su prodotti di origine canadese (IEEPA)
- dazi su prodotti di origine messicana (IEEPA)
Di conseguenza, in caso di sovrapposizione tra le misure elencate, si applica un solo dazio, in base al nuovo ordine gerarchico sopra riportato, che prevede l’applicazione in via prioritaria dei dazi su prodotti in alluminio e in acciaio (Sezione 232) rispetto ai dazi sui prodotti di origine canadese e messicana (IEEPA). Tuttavia, in continuità con quanto previsto dal Executive Order 14289 del 29 aprile 2025, nel caso in cui siano applicabili sia i dazi riguardanti i prodotti di alluminio che quelli di acciaio, il prodotto sarà soggetto sia al dazio sul valore del contenuto di acciaio sia al dazio sul valore del contenuto di alluminio. Il nuovo ordine di priorità si applica ai prodotti importati dal 4 giugno 2025.
Prospettive incerte per la validità dei dazi IEEPA
Si ricorda che, con ordinanza del 28 maggio 2025, la US Court of International Trade ha ritenuto illegittima l’imposizione dei dazi basata sull’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), disponendone la sospensione permanente. Tuttavia, a seguito del ricorso presentato dal governo, la Corte d’Appello federale ha sospeso temporaneamente l’efficacia dell’ordinanza. In attesa della decisione definitiva, i dazi in questione restano attualmente in vigore. Per approfondimenti, rimandiamo alla nostra notizia precedente.
ZPC continuerà a monitorare il caso e fornirà aggiornamenti sui prossimi sviluppi.