Il Regolamento (UE) 2026/456
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/456 del Consiglio del 26 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1578 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/420, l’Unione Europea ha aggiornato gli strumenti a sua disposizione per il contrasto al terrorismo internazionale, espandendo i criteri applicabili per il listing di persone e organizzazioni responsabili di atti di terrorismo. Non vi sono state, invece, modifiche alle liste di soggetti sanzionati.
Nuovi criteri per sanzionare persone e gruppi terroristi
La principale novità introdotta consiste nell’ampliamento dei criteri per l’imposizione delle misure restrittive. Accanto alle persone, ai gruppi e alle entità direttamente coinvolti nella commissione o nel tentativo di commissione di atti terroristici, il regolamento nella sua forma aggiornata consente di designare anche ulteriori categorie di soggetti collegati alle organizzazioni terroristiche.
In particolare, le misure restrittive potranno essere imposte nei confronti di membri di spicco di gruppi o entità già inclusi nella lista dell’Unione, nonché a persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità associati ai soggetti coinvolti in attività terroristiche. Tali collegamenti possono derivare, ad esempio, dalla partecipazione al finanziamento delle attività terroristiche, dal coinvolgimento in attività di addestramento o dal reclutamento di nuovi membri. In questo modo, le istituzioni europee avranno gli strumenti giuridici necessari ad estendere le misure restrittive non soltanto agli autori diretti degli atti terroristici, ma anche alle reti di supporto organizzativo, logistico e finanziario che consentono il funzionamento delle organizzazioni terroristiche.
Rafforzamento delle misure restrittive e introduzione del “travel ban”
Parallelamente alla modifica del Regolamento, il Consiglio ha adottato la Decisione (PESC) 2026/455 (obbligatoria nei confronti degli Stati membri), che introduce il divieto di ingresso o transito nell’Unione nei confronti delle persone inserite nell’Allegato III alla decisione (ad oggi non popolato).
Divieto di elusione delle misure restrittive
Un ulteriore elemento di rafforzamento delle misure restrittive riguarda la previsione ora esplicita del divieto di partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure restrittive. Sebbene tale principio fosse già implicito nel funzionamento dei regimi di misure restrittive europee, la sua esplicitazione contribuisce a chiarire l’ambito delle condotte vietate e a rafforzare la capacità di contrasto ai tentativi di aggiramento delle misure.
Conferma della lista dei soggetti designati
Contestualmente all’adozione del nuovo Regolamento, il Consiglio ha effettuato il periodico riesame dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive per il loro coinvolgimento in attività terroristiche, confermando l’elenco esistente senza apportare modifiche.
Il regime in questione, indicato dal Consiglio come “EU Terrorist List”, costituisce uno dei principali strumenti autonomi dell’Unione per il contrasto al terrorismo e si distingue sia dal regime che attua le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative ad Al-Qaida e ISIL/Da’esh, sia dal quadro sanzionatorio adottato nel 2024 nei confronti dei soggetti che sostengono o facilitano azioni violente da parte di Hamas o della Jihad islamica.
Gli esperti di ZPC sono a disposizione per qualsiasi approfondimento in merito alle liste di soggetti sanzionati da parte dell’Unione Europea, degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite e di ogni altra giurisdizione rilevante per la vostra operatività.