Aggiornamenti sul CBAM: come diventare dichiarante autorizzato

6 Ottobre 2025

Introduzione

Il 17 marzo 2025, la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, che definisce la procedura per ottenere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato” ai sensi del Regolamento (UE) 2023/956.

Immagini_sito_1026x768 - 2025-03-25T091257.412

Aggiornamento settembre 2025: pubblicate le istruzioni per la richiesta dello status di dichiarante autorizzato CBAM

In data 29 settembre sono state pubblicate, nella sezione del portale ETS dedicata al CBAM, le istruzioni per la richiesta dello status di dichiarante autorizzato CBAM. Le istruzioni forniscono tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione della domanda di autorizzazione, tramite il Modulo AMM del Registro CBAM Comunitario.

Quando presentare la domanda di autorizzazione

Il Regolamento (UE) 2025/486 stabilisce che, dal 28 marzo 2025, sarà possibile inoltrare la richiesta per diventare dichiarante autorizzato. In Italia, l’autorità competente di riferimento è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Tutte le procedure si svolgeranno online tramite il Registro CBAM.

Quali informazioni sono necessarie?

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

 

  • dati identificativi (nome, indirizzo, recapiti) e numero EORI;

 

  • attività economica principale svolta nell’UE;

 

  • certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;

 

  • autocertificazione da parte del richiedente che confermi l’assenza di gravi violazioni doganali/fiscali o reati connessi all’attività economica negli ultimi cinque anni;

 

  • elementi per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente per adempiere agli obblighi CBAM;

 

  • una stima del valore e del volume delle future importazioni di merci CBAM

Tempi di valutazione

L’autorità ha 120 giorni per valutare la domanda. Questo termine può arrivare a 180 giorni se la richiesta è stata presentata prima del 15 giugno 2025.

Se durante la valutazione sorgono dubbi o sono necessari approfondimenti, l’autorità può richiedere informazioni aggiuntive, estendendo il termine di ulteriori 30 giorni.

Criteri di valutazione

Affinché la domanda venga accolta, chi presenta richiesta deve:

  • non avere commesso violazioni gravi o ripetute legate alla normativa doganale, fiscale, alle norme sugli abusi di mercato o alla normativa CBAM negli ultimi 3 anni, né condanne definitive per reati economici negli ultimi 5 anni;

 

  • dimostrare di avere una solida capacità finanziaria e operativa, adeguata a gestire gli obblighi derivanti dal CBAM (ad esempio fornire garanzie se la società esiste da meno di due anni);

 

  • essere stabilito nello Stato membro presso cui si presenta la domanda;

 

  • disporre di un numero EORI valido

Controlli e revoche

Anche dopo l’eventuale rilascio dell’autorizzazione, l’autorità potrà svolgere controlli periodici per assicurarsi che il dichiarante rispetti i requisiti. In caso di infrazioni gravi o ripetute, oppure se i requisiti vengono meno, al soggetto può essere revocata l’autorizzazione.

Prossimi passi

A partire dal 1° gennaio 2026 (periodo definitivo), solo i soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato potranno importare nell’UE i prodotti soggetti al CBAM presenti in Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.

 

Ogni anno sarà necessario:

 

  • dichiarare, entro il 31 maggio, le merci CBAM importate nell’anno precedente, indicando le emissioni incorporate, che dovranno essere verificate da soggetti accreditati;

 

  • acquistare e restituire i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate.

 

Segnaliamo tuttavia che per le aziende che importano meno di 50 tonnellate di prodotti CBAM all’anno, è da tenere monitorato l’iter legislativo delle proposte di semplificazione previste dal pacchetto Omnibus, tra cui in particolare vi è l’introduzione di un’esenzione dagli adempimenti CBAM per tali volumi.

 

Il nostro team di esperti è a disposizione per supportare le imprese nella corretta gestione degli adempimenti CBAM e nell’ottenimento della qualifica di dichiarante autorizzato.