ADM: chiarimenti sul divieto di import di prodotti che incorporano materiali siderurgici di origine russa

3 Novembre 2023

Lo scorso 31 ottobre, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato un avviso contenente un chiarimento relativo al divieto di importazione in Unione europea di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.

Il contesto

In seguito alla approvazione dell’XI pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, avvenuta lo scorso 23 giugno, è infatti stata apportata una modifica significativa all’articolo 3 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, relativo alle restrizioni sull’importazione di prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII dello stesso Regolamento. Secondo questa modifica, dal 30 settembre 2023 gli importatori di prodotti inclusi nell’Allegato XVII dovranno fornire alle autorità doganali la prova che i materiali siderurgici utilizzati nella produzione dei beni importati da un Paese terzo non provengano dalla Russia.

I chiarimenti di ADM

ADM era intervenuta lo scorso 6 ottobre sulla tematica, emanando un avviso in cui specificava che “il divieto di importazione di prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII sottoposti a trasformazione in un paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII originari della Russia – previsto all’art. 3 octies, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 833/2014 – si applica a partire dal 30 settembre 2023, a condizione che tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023”. Quest’ultima frase ha creato dubbi interpretativi circa la possibilità di derogare al divieto attraverso la produzione di mezzi di prova atti a dimostrare una data di fabbricazione dei prodotti antecedente al 23 giugno 2023.

Con l’avviso emanato in data 31 ottobre, ADM è nuovamente intervenuta sul tema, sottolineando come la norma regolamentare non preveda espressamente la possibilità di derogare al divieto in questione per prodotti fabbricati in data antecedente a quella di pubblicazione della stessa; ne consegue quindi che tale misura restrittiva debba ritenersi applicabile a tutti i prodotti siderurgici elencati nella norma, compresi quelli prodotti in data antecedente al 23 giugno 2023.

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