USA: sospesa l’esenzione de minimis per le importazioni a basso valore

31 Luglio 2025

Introduzione

Con Executive Order del 30 luglio 2025, il Presidente degli Stati Uniti ha disposto la sospensione dell’esenzione de minimis prevista dal 19 U.S.C. § 1321(a)(2)(C) per tutte le spedizioni di basso valore, indipendentemente dal Paese di origine, modalità di trasporto o canale di ingresso. Il provvedimento entrerà in vigore il 29 agosto 2025.

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Cessazione dell’esenzione de minimis per spedizioni commerciali

A partire dal 29 agosto 2025, tutte le spedizioni commerciali (non postali), indipendentemente dal valore o dal Paese di origine, non potranno più beneficiare dell’esenzione de minimis e saranno soggette a dazi, imposte e oneri applicabili secondo la normativa vigente (dazio MFN, dazio “reciproco” oltre che eventuali altri dazi applicabili). Tali spedizioni dovranno essere dichiarate tramite Automated Commercial Environment (ACE) da un soggetto autorizzato a presentare la dichiarazione doganale.

Disciplina doganale per gli invii postali

Dal 29 agosto 2025, gli invii postali internazionali saranno momentaneamente sottoposti ad una disciplina differenziata. Fino alla definizione di un nuovo specifico sistema di dichiarazione da parte della U.S. Customs and Border Protection (CBP), gli invii postali internazionali continueranno a non richiedere una dichiarazione formale da parte del destinatario. Tuttavia, saranno soggetti a dazi specifici o ad valorem secondo le seguenti modalità, a scelta del vettore (la scelta della modalità applicabile è vincolante per tutte le spedizioni effettuate nel mese solare di riferimento; nel mese successivo può essere effettuata una scelta diversa):

 

  • Metodo ad valorem: applicazione del dazio corrispondente all’aliquota “reciprocal” prevista per il Paese di origine della merce.

 

  • Metodo specifico (valido per 6 mesi): Applicazione di un dazio fisso per pacco, secondo le seguenti soglie:
    • 80 USD per articoli provenienti da Paesi con aliquota IEEPA < 16%
    • 160 USD per articoli da Paesi con aliquota IEEPA compresa tra 16% e 25%
    • 200 USD per articoli da Paesi con aliquota IEEPA > 25%

 

Il Paese di origine deve essere indicato obbligatoriamente. Dopo sei mesi, tutti gli invii postali dovranno conformarsi esclusivamente al metodo ad valorem.

 

Si segnala, infine, che la disciplina specifica per gli invii postali è solo temporanea, in attesa che sia attivato un sistema adeguato a calcolare in maniera efficace e completa il dazio dovuto anche per queste spedizioni di ridotto valore.

Obblighi di garanzia per importazioni informali e spedizionieri postali

Al fine di garantire la corretta riscossione dei dazi previsti dal nuovo Executive Order, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) è autorizzata a richiedere specifiche garanzie finanziarie (bond) in relazione a due categorie di operatori:

 

  • per le importazioni informali, ossia quelle con valore dichiarato pari o inferiore a 2.500 USD, CBP può imporre la presentazione di una fideiussione doganale di base (basic importation and entry bond) in conformità al 19 C.F.R. § 113.62. Tale disposizione può essere applicata a tutte le spedizioni che, pur rientrando nei limiti di valore, non possono più beneficiare dell’esenzione de minimis e devono quindi essere regolarmente dichiarate e soggette a dazi;

 

  • per i vettori che trasportano spedizioni postali internazionali verso gli Stati Uniti, indipendentemente dalla modalità di trasporto (aereo, marittimo o terrestre), è obbligatoria una fideiussione specifica per vettori internazionali (international carrier bond), ai sensi del 19 C.F.R. § 113.64. Questo obbligo serve a garantire che i dazi determinati sulla base del nuovo regime doganale per gli invii postali (sezione 3 dell’Executive Order) vengano correttamente versati alla dogana statunitense.

 

Gli esperti di ZPC sono a disposizione per ogni approfondimento sulla tematica dei dazi USA, delle contromisure di altri Paesi e di ogni problematica riguardante la regolamentazione del commercio internazionale.