USA: la Corte Suprema dichiara incostituzionali i dazi IEEPA. Ridefinito il quadro delle misure tariffarie

23 Febbraio 2026

Introduzione

Con la sentenza del 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionali i dazi introdotti sulla base normativa dell’International Economic Powers Act (IEEPA) dalla seconda amministrazione Trump. Tale atto, infatti, non conferisce al Presidente il potere in materia fiscale di imporre dazi, che rimane di esclusiva competenza del Congresso.

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La sentenza della Corte Suprema e i limiti dei poteri presidenziali

Con la sentenza del 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionali i dazi introdotti sulla base normativa dell’International Economic Powers Act (IEEPA) dalla seconda amministrazione Trump. Tale atto, infatti, non conferisce al Presidente il potere in materia fiscale di imporre dazi, che rimane di esclusiva competenza del Congresso.

 

La sentenza non si esprime circa modalità e tempistiche relative alle pratiche di rimborso dei dazi illegittimamente riscossi dall’autorità doganale statunitense (U.S. Customs Border and Protection, CBP) a carico degli importatori.

Interruzione della riscossione dei dazi IEEPA

Conseguentemente, con l’Executive order del 20 Febbraio 2026 (“Ending certain tariff actions”), è stata interrotta la riscossione dei dazi adottati sulla base giuridica IEEPA.

 

CBP ha pubblicato, mediante il comunicato CSMS 6784313 – Ending collection of international emergency economic powers act duties,  l’elenco ufficiale dei dazi interessati dall’annullamento, che non verranno più riscossi a partire dalla mezzanotte del 24 febbraio 2026:

 

  • Executive Order 14193, Imposing Duties To Address the Flow of Illicit Drugs Across Our Northern Border

 

  • Executive Order 14194, Imposing Duties To Address the Situation at Our Southern Border

 

  • Executive Order 14195, Imposing Duties To Address the Synthetic Opioid Supply Chain in the People’s Republic of China

 

  • Executive Order 14245, Imposing Tariffs on Countries Importing Venezuelan Oil

 

  • Executive Order 14257, Regulating Imports With a Reciprocal Tariff To Rectify Trade Practices That Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits

 

  • Executive Order 14323, Addressing Threats to the United States by the Government of Brazil

 

  • Executive Order 14329, Addressing Threats to the United States by the Government of the Russian Federation.

Le misure che restano in vigore

Restano in vigore le seguenti misure, in quanto trovano la propria base giuridica in fonti normative diverse dallo IEEPA:

 

  • Dazi Section 232 — Trade Expansion Act (1962), sull’importazione di automobili e loro parti, acciaio, alluminio, rame, legno e derivati e semiconduttori

 

  • Dazi Section 301 — Trade Act (1974), misura già utilizzata nel 2018 durante la prima amministrazione Trump per imporre dazi su un’ampia gamma di prodotti originari della Cina (c.d. China Tariffs)

 

  • Altre misure di sicurezza nazionale o commerciali non basate sullo IEEPA.

Introduzione di un dazio temporaneo del 10% ai sensi della Section 122

In sostituzione dei dazi aggiuntivi basati sullo IEEPA,  con la proclamazione del 20 febbraio 2026 (“Imposing a temporary import surcharge to address fundamental international payments problems”), gli Stati Uniti hanno introdotto, a partire dal 24 febbraio 2026, un dazio generalizzato ad valorem del 10%, applicabile per 150 giorni e prorogabile su richiesta del Congresso, sulla base della Section 122 del Trade Act del 1974. Tale misura si applicherà a tutti i prodotti importati negli USA, salvo alcune esclusioni individuate sulla base del codice doganale, nel secondo paragrafo dell’allegato I e nell’allegato II della proclamazione

Confermata la sospensione del regime de minimis

Con la proclamazione del 20 Febbraio 2026 (“Continuing the suspension of duty-free de minimis treatment for all countries”), gli Stati Uniti hanno confermato la prosecuzione della sospensione dell’esenzione del trattamento de minimis (prevista da 19 USC 1321) che consentiva di importare negli USA spedizioni di valore inferiore a 800 USD senza l’applicazione di dazi e con procedure di sdoganamento semplificate.

I servizi di ZPC: monitoraggio e supporto alle imprese

ZPC segue l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e fornisce supporto alle imprese nelle attività di analisi e determinazione dei dazi applicabili. Eventuali sviluppi in materia di rimborso saranno oggetto di successivi aggiornamenti, sulla base delle indicazioni che verranno rese disponibili dalle autorità competenti.