UE: la violazione delle misure restrittive diventa reato europeo

19 Giugno 2025

Introduzione

L’UE ha adottato oltre 40 regimi sanzionatori, ma l’effettiva applicazione delle misure restrittive è affidata agli Stati membri, i cui ordinamenti divergenti favoriscono fenomeni di elusione. Per armonizzare l'applicazione delle sanzioni e rafforzarne l’efficacia, la Commissione europea ha proposto una direttiva per definire in modo uniforme i reati e le sanzioni legati alla violazione delle misure restrittive dell’UE.

direttiva reato europeo (2)

Contesto

Nell’ambito di una strategia di politica estera e di sicurezza comune, l’Unione Europea ha adottato oltre 40 regimi sanzionatori verso diversi paesi, che includono restrizioni all’export e all’import di prodotti, su persone fisiche e giuridiche e restrizioni di carattere finanziario. L’effettiva esecuzione delle misure restrittive dell’UE è di competenza degli Stati membri. Tuttavia, i tipi e i livelli di sanzioni negli Stati variano poiché gli ordinamenti giuridici nazionali che disciplinano la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea differiscono notevolmente da Stato a Stato.

 

Attualmente, gli Stati membri non sono obbligati a configurare le violazioni dei regimi sanzionatori dell’Unione Europea come reato, pertanto possono prevedere, anche esclusivamente, delle sanzioni amministrative; questo ha portato alla nascita di un fenomeno definito “forum shopping”, cioè la possibilità accordata alle parti di una controversia giudiziaria di affidare tale controversia alla giurisdizione di uno Stato, piuttosto che ad un altro. L’espressione viene utilizzata, come in questo caso, per definire l’abuso di tale possibilità di scelta, quando la scelta si basa sul foro che si ritiene possa applicare la legge più favorevole a una delle parti.

 

Tale aspetto indebolisce inevitabilmente l’efficacia stessa delle normative sanzionatorie creando maggiori opportunità di elusione della normativa e rischiando di compromettere gli obiettivi dell’Unione in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni a tutela dei quali le stesse sono adottate.

 

Per questo, al fine di limitare l’elusione delle misure restrittive e rafforzarne l’applicazione, l’Unione Europea ha adottato la Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673. La Direttiva è entrata in vigore il 19 maggio 2024.

 

L’obiettivo della direttiva è chiaro: rafforzare l’efficacia del sistema sanzionatorio europeo armonizzando le sanzioni penali e amministrative a livello nazionale fra tutti gli stati europei. Il legislatore unionale ha infatti rilevato la necessità di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ritenendole indispensabili per garantire la piena attuazione delle restrizioni imposte dall’Unione. L’armonizzazione promossa dalla Direttiva 2024/1226 rappresenta un passaggio cruciale per garantire l’uniformità e l’efficacia dell’azione sanzionatoria dell’Unione, in un contesto geopolitico in continua evoluzione.

I punti-chiave della Direttiva

La nuova direttiva stabilisce definizioni comuni per le violazioni, tra cui il mancato congelamento dei fondi, il mancato rispetto dei divieti di viaggio o degli embarghi sulle armi, il trasferimento di fondi a persone soggette a sanzioni o lo svolgimento di affari con enti statali di Paesi soggetti a sanzioni. Anche la fornitura di servizi finanziari o di consulenza legale in violazione delle sanzioni diventerà un reato punibile. Viene inoltre stabilito il concetto di “elusione delle sanzioni” e garantita la punibilità di questo reato. Tra gli esempi di elusione riportati, l’occultamento o il trasferimento di fondi che dovrebbero essere congelati, l’occultamento della vera titolarità di una “property” e la mancata comunicazione delle informazioni necessarie. Viene inoltre specificato che l’assistenza umanitaria o il sostegno ai bisogni umani fondamentali non dovrebbero essere considerati violazioni delle sanzioni.

 

La direttiva garantisce la configurazione uniforme della violazione e dell’elusione delle sanzioni quali reati passibili di pene detentive fino a un massimo di almeno cinque anni in tutti gli Stati membri e prevede l’estensione della responsabilità anche alle persone giuridiche nel caso in cui le violazioni siano poste in essere nel loro interesse o a loro vantaggio (per l’Italia questo significherà includere tali reati nel catalogo dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/01).

 

Con l’approvazione della direttiva, gli Stati membri dovranno garantire che la violazione delle misure restrittive dell’UE sia punibile con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, diverse a seconda del reato. La violazione intenzionale delle misure restrittive dovrà comportare la detenzione quale pena massima. Chi viola le misure restrittive dell’UE potrà essere soggetto anche a sanzioni pecuniarie.

 

L’articolo 6 della direttiva disciplina la responsabilità delle società come persone giuridiche. Gli Stati membri, infatti, provvederanno a introdurre all’interno del proprio ordinamento giuridico una forma di reato applicabile alle società che commettano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva. In Italia, tali condotte di reato verranno integrate all’interno del D.lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa da reato. Le sanzioni per le persone giuridiche, disciplinate dall’articolo 7, si dividono in generiche e specifiche.

 

Le persone giuridiche potranno essere ritenute responsabili anche qualora un reato sia commesso da una persona che occupa una posizione preminente in seno alla propria organizzazione. In tali casi, le sanzioni potranno comprendere l’interdizione all’esercizio dell’attività commerciale e il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività economiche.

Recepimento della Direttiva da parte dell'Italia

Dall’entrata in vigore della Direttiva gli Stati membri avevano tempo un anno per attuarla, armonizzando il proprio ordinamento giuridico con le nuove disposizioni. L’Italia, attraverso la Legge di Delegazione Europea 2024, contenente i principi e i criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1226, si è data un termine di diciotto mesi per esercitare la delega e adottare i decreti legislativi necessari a introdurre sanzioni penali o amministrative per la violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva.