UE: introdotte eccezioni alle sanzioni per garantire assistenza umanitaria
Lo scorso 27 novembre, il Consiglio dell’Unione Europea ha previsto, attraverso la Decisione (PESC) 2023/2686, la necessità di introdurre delle eccezioni umanitarie alle misure di congelamento dei beni previste in 10 programmi sanzionatori europei, nello specifico quelli istituiti in considerazione delle situazioni in Bosnia-Erzegovina, Burundi, Guinea, Libano, Myanmar, Nicaragua, Tunisia, Venezuela, Zimbabwe e in relazione agli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri.
In conseguenza della decisione, ad alcune categorie di attori umanitari, comprese quelle indicate nella Risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/2664 (2022), così come le organizzazioni e le agenzie certificate come partner umanitari dell’UE o dei suoi Stati membri, nonché le agenzie specializzate degli Stati membri, è concessa la possibilità di effettuare transazioni con persone ed entità inserite negli elenchi senza previa autorizzazione, nel caso in cui lo scopo della transazione sia la fornitura di assistenza umanitaria o il sostegno ad altre attività a tutela delle esigenze umane fondamentali di persone bisognose. La decisione aumenta la coerenza tra i vari regimi di misure restrittive istituiti dall’UE, e tra questi e i regimi adottati dalle Nazioni Unite o da altri partner internazionali, al fine di salvaguardare l’azione umanitaria portata avanti da attori umanitari super partes.
Il Consiglio dell’Unione Europea ha inoltre deciso di riesaminare periodicamente le eccezioni umanitarie previste in questi 10 regimi, e in alcuni altri regimi di misure restrittive dell’UE, per valutarne l’adeguatezza e, se necessario, adattarli in futuro.
Il contesto
Il 14 febbraio 2023 il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di introdurre, con la Decisione (PESC) 2023/338 e il Regolamento (UE) n. 2023/331, l’esenzione umanitaria a norma della Risoluzione 2664 (2022) nei regimi sanzionatori delle Nazioni Unite a livello dell’UE. Con la Decisione (PESC) 2023/726 e il Regolamento (UE) n. 2023/720, in data 31 marzo 2023 ha introdotto inoltre l’esenzione umanitaria nei cosiddetti regimi sanzionatori misti ONU/UE, nei quali le misure dell’UE integrano le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
In linea con la Decisione (PESC) 2023/2686, il Regolamento (UE) n. 2023/2694 del Consiglio del 27 novembre 2023 ha introdotto nello specifico eccezioni umanitarie relative ai regimi sanzionatori istituiti nei confronti di:
- Burundi (Regolamento (UE) n. 2015/1755);
- Guinea (Regolamento (UE) n. 1284/2009);
- Libano (Regolamento (UE) n. 2021/1275);
- Myanmar/Birmania (Regolamento (UE) n. 401/2013);
- Nicaragua (Regolamento (UE) n. 2019/1716);
- Tunisia (Regolamento (UE) n. 101/2011);
- Venezuela (Regolamento (UE) n. 2017/2063);
- Zimbabwe (Regolamento (CE) n. 314/2004);
- attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (Regolamento (UE) n. 2019/796).
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