UE: chiarimenti sulle restrizioni all’importazione di diamanti dalla Russia

21 Marzo 2024

Il XII pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia ha aggiunto alle restrizioni il divieto di importazione di diamanti non industriali estratti, lavorati o prodotti in Russia (Regolamento (UE) 2023/2878, articolo 3 septdecies). A decorrere dal 1° gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e i prodotti che li contengono elencati nell’allegato XXXVIIIA, parti A, B e C (Regolamento (UE) 833/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2023/2878) originari della Russia o dalla Russia esportati nell’Unione o in qualsiasi paese terzo, con seguenti ulteriori restrizioni graduali all’importazione. Il divieto nasce dalla volontà di privare la Russia di un importante flusso di entrate, stimato in circa 4 miliardi di euro all’anno, 1,5 miliardi dei quali riguardano le importazioni annuali nell’UE.

A tal proposito, l’UE ha messo a disposizione alcune FAQ, che rispondono, tra le altre, a domande relative alle seguenti tematiche:

  • le fasi delle restrizioni all’importazione dei diamanti;
  • il divieto per i gioielli con diamanti che incorporano diamanti russi;
  • il meccanismo di verifica e certificazione basato sulla tracciabilità dei diamanti grezzi;
  • cosa si deve conoscere prima di pianificare un’importazione di diamanti nell’Unione Europea;
  • Sunrise Period (dal 1° marzo 2024 al 31 agosto 2024) e i requisiti per le importazioni di diamanti naturali grezzi o lucidati.

Il 12 marzo scorso, anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è espressa riguardo l’importazione di diamanti alla luce delle misure restrittive nei confronti della Russia, attraverso un avviso, definendo quanto segue:

  1. Obblighi per gli importatori e oneri probatori
    Su richiesta dell’autorità doganali, la prova dell’origine non russa dei diamanti o dei prodotti che li contengono può essere fornita con diversi documenti, tra cui: una fattura dettagliata; un certificato KP del diamante grezzo; certificato G7 (su base volontaria); la documentazione di trasporto; qualsiasi documentazione tecnica che consenta di determinare l’origine, il peso, il numero e le caratteristiche dei diamanti contenuti nei colli figuranti nella dichiarazione doganale ed infine autodichiarazione dell’importatore/fornitore basata sul modello che viene allegato nell’avviso stesso.
  2. Codici da utilizzare con riferimento all’onere della prova nella dichiarazione doganale
  • L147: prove, da presentare su prima richiesta, del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che incorporano diamanti utilizzati come fattori di produzione per la trasformazione del prodotto in un paese terzo, ai sensi del paragrafo 10 dell’articolo 3 septdecies;
  • Y705: dal 1° marzo al 1° settembre 2024, se i diamanti importati pesano meno di 0.5 carati o di 0.1 grammi.
  1. Codici da utilizzare in dogana per beneficiare delle deroghe previste dal Regolamento
  • L146: autorizzazione di importazione a norma del paragrafo 7;
  • Y704: se le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 e 7 non sono applicabili alla dichiarazione (g. per le merci elencate nell’allegato XXXVIIIA, parte C, destinate all’uso personale di persone fisiche che si recano nell’UE o dei loro parenti che viaggiano con esse, di loro proprietà e non destinate alla vendita);
  • Y872: per le merci non contemplate dall’articolo 3 septdecies.

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