Applicazione del dazio alla componente in rame
L’8 luglio 2025, il Presidente degli Stati Uniti ha emanato una nuova Presidential Proclamation con cui ha disposto, a decorrere dal 1° agosto 2025, l’imposizione di un dazio del 50% su tutte le importazioni di prodotti semilavorati in rame e articoli ad alto contenuto di rame, come elencati nell’allegato della Proclamation.
L’allegato riporta numerosi prodotti appartenenti ai capitoli 74 e 85 del Sistema Armonizzato, tra cui a titolo esemplificativo:
- 7402 Polveri e pagliette di rame
- 7410 Barre di rame raffinato
- 7411.10 Tubi di rame raffinato
- 7411.21 Tubi di lega rame-zinco
- 7415.10 Punte e chiodi, puntine, rampini di rame
- 7415.21 Rondelle di rame
- 8544.42.10 Cavi di rame con connettori telefonici
La misura è adottata ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962 e si applica a prescindere dall’origine geografica del prodotto.
Il dazio del 50% si applica esclusivamente sul valore del contenuto in rame effettivamente dichiarato per ciascun articolo. Per garantire l’attuazione del nuovo regime, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) adotterà linee guida vincolanti per l’indicazione obbligatoria del contenuto in rame nelle dichiarazioni doganali. In caso di dichiarazioni inesatte, sono previste sanzioni severe, inclusa la perdita dei privilegi doganali e la responsabilità penale per l’importatore.
Trattamento della componente non rame e cumulo di misure
Ai sensi della nuova proclamation, la componente non-rame degli articoli importati è soggetta alle tariffe reciproche previste dall’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025. Tali dazi – fissati per i prodotti di origine UE al 15% con accordo UE-USA del 27 luglio – si applicano in aggiunta al dazio del 50% sul rame, configurando un meccanismo di doppia imposizione parziale, articolato come segue:
- 50% sul valore del contenuto in rame;
- dazio reciprocal sul valore della componente non in rame.
Resta salva l’applicazione di ulteriori misure tariffarie previste da altri atti normativi, incluse le misure introdotte dagli Executive Orders 14193, 14194 e 14195 del febbraio 2025 per i prodotti di origine canadese, messicana e cinese.
Nel caso in cui un prodotto risulti potenzialmente soggetto sia al dazio sul rame sia a quello previsto dalla Presidential Proclamation 10908 del 26 marzo 2025 in materia automotive, prevale il dazio settoriale.
Ingresso in Foreign Trade Zones (FTZ)
Gli articoli soggetti al nuovo dazio sul rame e ammessi in una zona di commercio estero (foreign trade zone) a partire dal 1° agosto 2025 devono essere classificati come “privileged foreign” ai sensi del 19 CFR 146.41, e il dazio sarà riscosso al momento dell’ingresso nel mercato statunitense (entry for consumption), sulla base della classificazione HTSUS applicabile.
Sorveglianza e possibili sviluppi futuri
Il Segretario al Commercio è incaricato di monitorare l’andamento delle importazioni e del mercato domestico del rame. Entro il 30 giugno 2026, dovrà presentare un rapporto per valutare l’eventuale introduzione di un dazio del 15% sul rame raffinato a partire dal 1° gennaio 2027, con incremento al 30% nel 2028. Il Segretario potrà inoltre raccomandare l’estensione dei dazi anche ad altri articoli derivati dal rame.
Riconoscimento del rame come materiale strategico
Separatamente, la proclamation riconosce ufficialmente che il rame grezzo e il rottame di alta qualità soddisfano i criteri di “materiale essenziale” ai sensi del Defense Production Act. In virtù dell’Executive Order 13603 del 2012, il Segretario è autorizzato ad adottare misure per garantirne la disponibilità sul mercato interno, inclusi eventuali vincoli alla vendita all’estero.
ZPC continuerà a monitorare l’applicazione della misura e le relative implicazioni operative per gli operatori economici. I nostri esperti rimangono a disposizione per assistenza nella classificazione doganale e nella valutazione dell’impatto delle nuove tariffe sui flussi commerciali.