Restrizioni all’export: il primo caso italiano di “catch-all” per motori e componenti destinati al settore dell’aviazione

14 Luglio 2023

Il 10 luglio 2023 con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stato emanato un provvedimento di “catch-all” ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs 221/2017, tenuto conto delle azioni aggressive della Federazione Russa verso l’Ucraina – compreso l’utilizzo di veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs) assemblati anche con componenti non militari – e del fatto che i veicoli aerei senza pilota sono inclusi nella lista dei materiali di armamento e nella direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione. Tale provvedimento, il primo caso in Italia di applicazione di “catch-all” con Decreto rivolto a tutti gli operatori, impone l’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva per le operazioni di esportazione, intermediazione e assistenza tecnica riferite a motori a pistone alternativo o rotativo utilizzabili nel settore dell’aviazione e le relative parti destinate alla Repubblica di Armenia, Repubblica Islamica dell’Iran, Repubblica del Kazakistan o Repubblica del Kirghizistan.

I motori a pistone e le parti in questione non sono inclusi nell’elenco dei prodotti a duplice uso; tuttavia, tali componenti possono essere utilizzate per la costruzione di veicoli aerei senza pilota a fini militari. Inoltre, i Paesi sopra elencati, ad eccezione dell’Iran, sono parte dell’Unione doganale eurasiatica e il rischio di elusione delle misure restrittive europee verso la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia è critico.

Il decreto è entrato in vigore l’11 luglio 2023 e rimarrà valido per tre anni. In riferimento alle operazioni avviate prima dell’adozione del Decreto, l’art. 2 dello stesso stabilisce che per i prodotti pervenuti in dogana entro il 20 luglio 2023 e sprovvisti di autorizzazione preventiva all’esportazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non procederà allo svincolo della merce e inviterà l’esportatore a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) 2021/821. Il decreto ricorda anche le sanzioni previste per la violazione delle norme ex art. 18 D.Lgs. 221/2017 e invita pertanto gli operatori nazionali a conformarsi alle disposizioni contenute.

La clausola catch-all

In base ad un approccio caso per caso, la clausola catch-all permette alle autorità competenti di vietare o imporre autorizzazioni per l’esportazione di prodotti a duplice uso che non sono specificamente elencati, ma sollevano preoccupazioni legate alla pubblica sicurezza, alla prevenzione del terrorismo o al rispetto dei diritti umani. L’applicazione di tale clausola onnicomprensiva mirata rientra infatti nella discrezionalità amministrativa dell’autorità competente.

Il meccanismo su cui si basa questa clausola è incentrato su uno scambio di informazioni che segue un modello circolare: da un lato l’autorità può, sulla base degli elementi in suo possesso, decidere di sottoporre a preventiva autorizzazione l’esportazione di alcuni prodotti a duplice uso non listati verso determinate destinazioni finali; dall’altro lato, l’operatore economico, nello svolgimento dei consueti controlli funzionali alla corretta gestione dell’operazione commerciale, è tenuto a informare l’autorità quando sia consapevole che i prodotti o le tecnologie – non elencati nell’allegato I – che intende esportare sono destinati, in tutto o in parte, allo sviluppo, alla produzione o all’utilizzo di armi chimiche, biologiche o nucleari, oppure a scopi militari in caso di embargo sugli armamenti nei Paesi acquirenti o di destinazione.

Le sanzioni

A tale riguardo si ricorda che la recentissima modifica operata dall’art. 23 del D.L. 69/2023 all’art. 18, comma 3, del D.lgs. 221/2017 rubricato “Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso” prevede la pena dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da 15.000 a 90.000 euro per l’operatore che non informi UAMA nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle clausole catch-all previste dal Reg. (UE) 2021/821.

 

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