La Direttiva sul reato europeo e il recepimento dell'Italia
L’Italia ha avviato l’iter per recepire e attuare la Direttiva (UE) 2024/1226 sul reato europeo, che prevede l’introduzione di norme armonizzate in tema di reati e sanzioni per violazioni o elusioni delle misure restrittive imposte dall’UE.
In ritardo rispetto alla scadenza richiesta dall’Europa per recepire la Direttiva, anche l’Italia si sta quindi muovendo al fine di introdurre nella propria legislazione pene più severe per chi viola i programmi sanzionatori europei. Si tratta di violazioni che riguardano ad esempio l’esportazione di prodotti vietati o senza una necessaria autorizzazione, la fornitura di fondi o risorse economiche a soggetti listati, la prestazione di servizi (anche finanziari) ove vietati, l’adozione di pratiche elusive delle restrizioni, la presentazione o l’utilizzo di documenti falsi.
L’attuazione italiana della Direttiva avrà quindi impatti significativi per le imprese italiane, in un contesto in cui l’adozione di strutturati ed efficaci presidi di compliance è sempre più necessario a prevenire e mitigare i rischi di violazione delle misure restrittive.
Si riporta di seguito un approfondimento sui principali contenuti del decreto legislativo predisposto dal Governo per il recepimento e l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, che interviene in particolare sul Codice penale e sul D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Il Decreto è stato inviato alla Camera dei Deputati l’11 ottobre 2025 per la consueta richiesta di parere.
Introduzione delle nuove fattispecie di reato (Art. 3)
3 nuove fattispecie di reato che aggiunge nel Codice penale con il Capo I bis del Titolo I del Libro II, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea”, gli articoli dal 275-bis all’art. 275-quinquies, oltre alla disciplina delle circostanze (artt. 275-sexies e 275-septies), della confisca obbligatoria (art. 275-octies), delle pene accessorie (art. 275-novies) e della giurisdizione (art. 275-decies – i reati disciplinati sono punibili secondo la legge italiana anche se sono commessi da un cittadino italiano in territorio estero).
Nello specifico, riassumiamo di seguito le principali:
- 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea) disciplina che chiunque violi divieti, obblighi o restrizioni previsti dalle misure restrittive dell’UE (o dalle norme nazionali che le attuano) è punito con reclusione da 2 a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro se:
- Fornisce fondi o risorse economiche, anche indirettamente, a soggetti designati.
- Non applica il congelamento di fondi o risorse appartenenti a soggetti sanzionati.
- Svolge operazioni economiche o finanziarie (anche contratti pubblici o concessioni) con Stati terzi o enti da essi controllati quando vietato.
- Importa, esporta, vende, acquista o trasferisce beni o servizi vietati, anche in forma intangibile, comprese intermediazione e assistenza tecnica. Nello specifico a tale fattispecie si collega l’Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione Europea) il quale disciplina che nel caso di importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento di beni e servizi di prodotti sensibili, quali prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea o prodotti a duplice uso ai sensi del Regolamento (UE) 821/2021, commesse per colpa grave si applica la pena di reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 15.000 a 90.000 euro.
- Presta servizi di qualsiasi natura, inclusi quelli finanziari, in violazione delle restrizioni.
Inoltre, la medesima pena si applica anche a chiunque elude una misura restrittiva dell’Unione Europea mediante l’utilizzo di fondi e di risorse economiche congelate e la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.
- 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea) disciplina chiunque è designato/sanzionato da una misura restrittiva dell’Unione europea e non comunica alle autorità competenti l’esistenza di fondi o risorse economiche che possiede, controlla o detiene in Italia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 15.000 a 50.000 euro.
La stessa pena si applica anche a chi, se obbligato per ragioni del proprio ufficio o della propria professione, omette di fornire alle autorità le informazioni di cui è a conoscenza relative a fondi o risorse economiche presenti in Italia appartenenti o riconducibili a soggetti designati.
- 275-quater (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività) disciplina che chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.
Fra le circostanze aggravanti occorre evidenziarne due in particolare:
- aggravio della pena quando il fatto è commesso attraverso l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere.
- aggravio della pena quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.
Responsabilità amministrativa degli enti (Art. 6 – D.Lgs. 231/2001)
L’Art 6 disciplina le modifiche al D.Lgs. 231/2001, nello specifico l’introduzione:
- dell’art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea), che inserisce la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti descritti nei punti precedenti.
Tale nuovo articolo applica:
- per la violazione di determinati illeciti (art. 275-bis e 275-quater c.p.) la sanzione pecuniaria dall’1% al 5% del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Se non è possibile determinare il fatturato globale dell’ente si applicherà una sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni.
- per la violazione di altri illeciti (art. 275-ter) la sanzione pecuniaria dall’0,5% all’1% del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Se non è possibile determinare il fatturato globale dell’ente si applicherà una sanzione pecuniaria da euro 1 milione a euro 8 milioni.
Impatti per le imprese ed esigenze di compliance
Una volta emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. per la imprese significherà un cambio di rotta importante sui temi di export compliance: non basta più “evitare l’errore”, serve dimostrare di aver adottato processi organizzati e tracciabili di verifica e controllo.
In questo contesto, è fondamentale poter contare su strumenti interni strutturati – Internal Compliance Program, procedure dedicate o altri presidi di export compliance – capaci di gestire in modo preventivo e documentato i rischi legati alle restrizioni.
Il nostro team affianca le aziende proprio in questa direzione, aiutandole a interpretare correttamente gli obblighi e ad attrezzarsi per tempo, prima che l’adeguamento diventi un’urgenza.