PFAS Francia: pubblicato il decreto attuativo della legge n. 2025-188

7 Gennaio 2026

Introduzione

Il 30 dicembre 2025 il governo francese ha adottato il decreto attuativo della legge n. 2025-188, che tutela i cittadini francesi dai rischi derivanti dalle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Il decreto definisce nel dettaglio le modalità di applicazione delle misure restrittive, entrate in vigore il 1° gennaio 2026 per determinati prodotti tessili, cosmetici e trattamenti idrorepellenti.

divieto PFAS francia (1)

Il decreto attuativo

Il 30 dicembre 2025 il governo francese ha pubblicato sul Journal Officiel il Décret n. 2025-1376 du 28 décembre 2025, il decreto attuativo della legge n. 2025-188 che mira a proteggere la popolazione dai rischi legati alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS).

 

Il decreto, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, definisce le condizioni precise per l’applicazione delle restrizioni previste dalla legge, chiarendo quali prodotti sono vietati, quali soggetti a deroga e i livelli residui consentiti di PFAS.

 

La n. 2025-188 dispone il divieto di produzione, importazione, esportazione ed immissione sul mercato con concentrazione di PFAS superiore ai valori limite di:

  • prodotti tessili, calzature e agenti impermeabilizzanti per prodotti di abbigliamento tessile e calzature;
  • cosmetici;
  • cere (sciolina).

 

Dal 1° gennaio 2030 è prevista l’estensione del divieto a tutti gli altri prodotti tessili non di abbigliamento (quindi ad esempio anche i prodotti tessili di arredamento ecc.)

 

Di seguito si riportano i principali elementi introdotti dal decreto attuativo.

Definizione di PFAS

Ai fini dell’applicazione delle restrizioni, per sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) si intendono qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio metilico (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno, cloro, bromo o iodio legati. Tale definizione è allineata a quella dell’OCSE e coerente con la proposta di restrizione PFAS ai sensi del regolamento REACH.

 

Valori limite

Il decreto stabilisce i seguenti limiti di presenza residua di PFAS nei prodotti al di sotto delle quali le restrizioni non si applicano:

 

  • 25 ppb per ogni singolo PFAS misurato tramite analisi mirata, esclusi i polimeri;

 

  • 250 ppb per la somma delle concentrazioni di PFAS misurata come somma delle analisi mirate dei singoli PFAS (inclusa, se necessario, la degradazione preliminare dei precursori), esclusi i polimeri;

 

  • 50 ppm per tutti i PFAS, inclusi i polimeri.

Categorie di prodotti soggette a deroga

Alcune categorie di prodotti possono beneficiare di esenzioni ai divieti.

 

In riferimento ai divieti dal 1° gennaio 2026 sono esentati:

 

  • dispositivi di protezione individuale (DPI) regolati dal Regolamento (UE) 2016/425, DPI ed equipaggiamenti da combattimento destinati alle forze armate, alla sicurezza interna e civile;
  • agenti impermeabilizzati per i dispositivi di cui al punto precedente;
  • tessuti per abbigliamento e calzature che incorporano almeno il 20% di materiale riciclato proveniente da rifiuti post-consumo. Per questi, la presenza di PFAS nel prodotto finito è limitata alla frazione di materiale riciclato.

 

In riferimento ai divieti previsti dal 1° gennaio 2030 sono invece esentati:

 

  • prodotti tessili tecnici per usi industriali;
  • DPI regolati dal Regolamento (UE) 2016/425, DPI destinati alle forze armate, alla sicurezza interna e alla sicurezza civile, attrezzature per sistemi di combattimento o destinati a operazioni per minacce nucleari, radiologiche, biologiche e chimiche, prodotti tessili sanitari ad uso medico, purché un’alternativa all’uso dei PFAS non sia disponibile;
  • tessuti per abbigliamento e calzature che incorporano almeno il 20% di materiale riciclato proveniente da rifiuti post-consumo. Per questi, la presenza di PFAS nel prodotto finito è limitata alla frazione di materiale riciclato.

Periodo transitorio

I prodotti contenenti PFAS prodotti prima del 1° gennaio 2026 possono essere immessi sul mercato per un massimo di 12 mesi, consentendo agli operatori economici di smaltire le scorte esistenti. Dopo tale periodo, qualsiasi immissione sul mercato di questi prodotti è vietata.