Rischio di riesportazione in Russia e Bielorussia: nuovi obblighi di due diligence rafforzata

15 Maggio 2025

Introduzione

Dal 26 maggio 2025, ai sensi del par. 1 bis e 3 bis dell’articolo 12 octies ter del Regolamento (UE) 833/2014 (Regolamento Russia), le persone fisiche e giuridiche che esportano, trasferiscono o vendono prodotti elencati nell’allegato XLVIII del medesimo regolamento hanno l’obbligo di adottare una due diligence rafforzata, al fine di limitare il rischio di riesportazione in Russia.

Le nuove misure

Dal 26 maggio 2025, ai sensi del par. 1 bis e 3 bis dell’articolo 12 octies ter del Regolamento (UE) 833/2014 (Regolamento Russia), le persone fisiche e giuridiche che esportano, trasferiscono o vendono prodotti elencati nell’allegato XLVIII del medesimo regolamento, come di seguito elencati:

 

  • 8502 20 – Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

 

  • 8536 50 – Altri interruttori, sezionatori e commutatori;

 

hanno l’obbligo di:

 

  • adottare misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi dell’esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie e provvedono alla documentazione e aggiornamento dell’analisi dei rischi;

 

  • mettere in atto delle politiche, controlli e procedure adeguate;

 

  • applicare i punti precedenti anche alle persone giuridiche di proprietà o controllate che vendono, esportato, forniscono o trasferiscono tali beni.

 

al fine di limitare il rischio di riesportazione in Russia.

 

Tale misura è analogamente disciplinata nel Regolamento (UE) 765/2006 (Regolamento Bielorussia) all’articolo 8 octies bis, par. 1 bis e 3 bis.

 

Si ricorda, infine, che tali obblighi sono attualmente in vigore nei confronti degli operatori europei che esportano, vendono, forniscono o trasferiscono i beni elencati, rispettivamente, nell’allegato XL del Regolamento Russia e nell’allegato XXX del Regolamento Bielorussia.