Le nuove misure
Dal 26 maggio 2025, ai sensi del par. 1 bis e 3 bis dell’articolo 12 octies ter del Regolamento (UE) 833/2014 (Regolamento Russia), le persone fisiche e giuridiche che esportano, trasferiscono o vendono prodotti elencati nell’allegato XLVIII del medesimo regolamento, come di seguito elencati:
- 8502 20 – Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)
- 8536 50 – Altri interruttori, sezionatori e commutatori;
hanno l’obbligo di:
- adottare misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi dell’esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie e provvedono alla documentazione e aggiornamento dell’analisi dei rischi;
- mettere in atto delle politiche, controlli e procedure adeguate;
- applicare i punti precedenti anche alle persone giuridiche di proprietà o controllate che vendono, esportato, forniscono o trasferiscono tali beni.
al fine di limitare il rischio di riesportazione in Russia.
Tale misura è analogamente disciplinata nel Regolamento (UE) 765/2006 (Regolamento Bielorussia) all’articolo 8 octies bis, par. 1 bis e 3 bis.
Si ricorda, infine, che tali obblighi sono attualmente in vigore nei confronti degli operatori europei che esportano, vendono, forniscono o trasferiscono i beni elencati, rispettivamente, nell’allegato XL del Regolamento Russia e nell’allegato XXX del Regolamento Bielorussia.