Introduzione
Con effetto a partire dal 29 settembre 2025, il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha adottato una interim final rule intitolata Expansion of End-User Controls To Cover Affiliates of Certain Listed Entities. La interim final rule amplia in modo significativo la portata delle restrizioni legate alla Entity List e alla Military End Users List, oltre che delle conseguenze sul piano del controllo delle esportazioni dei listing disposti dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro. La novità principale consiste nell’estensione automatica delle misure a tutte le entità possedute, direttamente o indirettamente, al 50% o più da soggetti già presenti nella lista, senza che sia necessario il loro inserimento nella lista da parte delle autorità. La nuova regola è stata denominata Affiliates rule.
Contesto e novità introdotte
La nuova Affiliates rule estende le restrizioni previste dalle Export Administration Regulations (EAR) alle società detenute per il 50% o più da:
- entità inserite nella Entity List (elenco che include persone fisiche e giuridiche coinvolte in attività contrarie alla sicurezza nazionale o agli interessi di politica estera degli Stati Uniti, verso le quali si applicano specifiche restrizioni all’esportazione);
- entità inserite nella Military End Users list (MEU, elenco che identifica soggetti militari o legati al settore della difesa di determinati Paesi, per i quali è richiesto un controllo rafforzato delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso).
- persone fisiche o giuridiche all’interno della Specially Designated Nationals (SDN) list (Dipartimento del Tesoro), per le quali la normativa di riferimento prevede restrizioni commerciali.
Finora, il BIS applicava il cosiddetto criterio della “distinzione legale”: solo le filiali prive di autonomia giuridica rispetto alla società listata erano automaticamente sottoposte a restrizioni, mentre le affiliate giuridicamente distinte restavano escluse finché non venivano inserite singolarmente nella lista. Con l’introduzione della Affiliates rule, il BIS ha deciso di adottare un automatismo che estende la portata dei divieti legati alla normativa EAR.
Partecipazioni inferiori al 50% o altri legami significativi (ad esempio amministratori comuni, diritti di veto o relazioni finanziarie rilevanti), pur non essendo suscettibili di estendere l’applicabilità delle restrizioni sulla base della Affilates rule, possono in ogni caso costituire indicatori (red flags) di rischio di elusione. In presenza di tali indicatori, l’esportatore o il soggetto coinvolto in una operazione deve svolgere verifiche aggiuntive e, se non è in grado di determinare con certezza che l’operazione non porti ad una violazione della normativa EAR, astenersi dall’operazione o richiedere un’autorizzazione specifica al BIS.
Obblighi di due diligence
L’applicazione della nuova regola richiederà inevitabilmente uno sforzo ulteriore da parte delle imprese europee che movimentano prodotti soggetti alla normativa EAR. A differenza del passato, per verificare che i propri acquirenti non siano soggetti a restrizioni EAR non sarà sufficiente basarsi su uno screening automatizzato dei nominativi contenuti nella Consolidated Screening List (lista che contiene i nominativi di società e persone fisiche attenzionate dal BIS, compresa l’Entity List e la MEU), ma sarà necessario integrare i controlli con un’analisi più approfondita delle strutture societarie delle controparti.
Le verifiche di due diligence richieste in ambito EAR seguiranno quindi un’impostazione analoga a quella già adottata nel settore bancario-finanziario ai sensi della normativa dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense. In tale ambito, infatti, è già previsto che le restrizioni applicabili a un soggetto inserito nelle liste OFAC – come la Specially Designated Nationals (SDN) List o la Non-SDN List – si estendano automaticamente anche alle persone giuridiche e alle entità di cui un soggetto designato detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50%.
In termini pratici, il nuovo approccio del BIS comporterà maggiori costi e tempi per le verifiche, soprattutto quando le informazioni societarie non sono facilmente accessibili, ad esempio nel caso di società operanti in giurisdizioni poco trasparenti. Le verifiche potranno includere la raccolta e l’analisi di visure camerali, company profiles e altra documentazione utile a ricostruire in modo completo la catena di controllo della controparte e verificare se questa abbia nella propria compagine sociale entità attenzionate dalle autorità.
ZPC a fianco delle imprese
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