Divieto di distruzione per prodotti tessili e calzature
A partire dal 19 luglio 2026, per le grandi imprese, sarà vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti per le categorie individuate nell’Allegato VII bis dell’ESPR, ovvero gli articoli tessili e le calzature. Il divieto (che non si applica alle microimprese e piccole imprese) scatterà anche per le medie imprese dal 19 luglio 2030. Per conoscere i prodotti esclusi dal divieto di distruzione, si dovrà fare riferimento al testo del Regolamento Delegato, di cui si attende a breve la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE.
Tra i motivi che giustificheranno la distruzione dei prodotti, si possono richiamare, a titolo di esempio, motivi di sicurezza (prodotti pericolosi), violazione dei diritti di proprietà intellettuale (contratti di licenza o impossibilità di slegare i prodotti dal brand), impossibilità di riutilizzo o di donazione. Tali motivi dovranno essere adeguatamente sostanziati e provati per consentire la deroga al divieto di distruzione. ZPC resta a disposizione per approfondire ogni dettaglio.
Obbligo di divulgazione sulla gestione dei prodotti invenduti
Oltre al divieto di distruzione, l’ESPR introduce anche importanti obblighi di divulgazione relativi alla destinazione dei prodotti invenduti, applicabili a tutti i prodotti di consumo (non solo tessili e calzature). Secondo l’Articolo 24 del Regolamento ESPR, le grandi imprese erano tenute a divulgare i dati relativi ai prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti nell’anno precedente (indicando quantità, motivi della dismissione, destinazione e misure per prevenire la distruzione). La prima divulgazione riguardava i prodotti di consumo invenduti di cui gli operatori grandi imprese si fossero disfatti durante il primo esercizio finanziario completo dall’entrata in vigore del ESPR (1° gennaio 2024).
L’Atto Delegato che definisce le modalità di divulgazione di tali informazioni dati avrebbe dovuto essere adottato entro il 19 luglio 2025, ma è stato adottato solo il 9 febbraio 2026 con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, ritardo che ha creato non poca confusione tra le grandi imprese. Nel comunicato stampa del 9 febbraio 2026 e nei Considerando del Regolamento di esecuzione (UE) 2/2026, la Commissione ha precisato che anche se il Regolamento di esecuzione si applicherà dal 2 marzo 2027 (quindi tra un anno), tale posticipo non pregiudica l’obbligo di divulgazione già previsto dall’ESPR (e applicabile dal 2024), che è comunque da rispettare, anche in assenza di indicazioni sulla corretta modalità.
ZPC è pronta a supportare le aziende nel processo di adeguamento a questi obblighi, offrendo servizi di consulenza e supporto operativo per implementare correttamente le nuove disposizioni.