Fine della franchigia doganale sotto i 150 euro: dal 1° luglio 2026 arriva il nuovo dazio UE da 3 euro

18 Giugno 2026

Introduzione

Dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore una delle più importanti novità degli ultimi anni per il commercio elettronico internazionale: l'Unione Europea eliminerà la storica franchigia doganale per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, introducendo contestualmente un dazio forfettario di 3 euro per articolo nelle operazioni e-commerce provenienti da Paesi extra UE. La misura nasce con l'obiettivo di contrastare le distorsioni generate dall'enorme crescita delle micro-spedizioni provenienti soprattutto dai mercati asiatici e di garantire condizioni di concorrenza più equilibrate tra operatori europei ed extraeuropei.

spedizioni 3 euro (2)

Cosa cambia concretamente

Fino ad oggi le merci importate nell’Unione Europea con valore intrinseco inferiore a 150 euro beneficiavano dell’esenzione dai dazi doganali. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/382, questa agevolazione verrà eliminata.

 

Per agevolare la fase di transizione verso il nuovo sistema doganale digitale europeo è stata prevista una misura temporanea valida dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028: un dazio fisso di 3 euro applicato agli articoli contenuti nelle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro laddove:

 

  • l’importazione sia esente IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE; oppure
  • le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446[1].

 

Entro il 1° ottobre 2026, la Commissione avrà il compito di monitorare mensilmente se si verifichino deviazioni dei flussi commerciali e, in tal caso, proporre una misura transitoria per tutte le merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non superi i 150 euro. Inoltre, entro il 1° dicembre 2027 la Commissione dovrà valutare se l’infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione per riscuotere i dazi sulle vendite a distanza sarà operativa entro il 1° luglio 2028; in caso contrario, dovrà presentare una proposta di proroga della misura transitoria.

 

[1] «merci contenute in spedizioni postali»: le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

Attenzione: il dazio non si applica al pacco, ma agli articoli

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il metodo di calcolo. Mentre il Regolamento (UE) 2026/382 si limita a disporre l’applicazione del dazio “per articolo” senza fornire ulteriori definizioni, la Guidance for Member States and Trade del 2 giugno 2026, elaborata dalla Commissione Europea, chiarisce che per “articolo” si intendono una o più merci di una spedizione che condividono la stessa classificazione doganale, descrizione e origine e che il dazio doganale di 3 euro verrà applicato automaticamente per ogni riga di dichiarazione, indipendentemente dalla quantità (numero di articoli) in tale riga.

 

Per questo motivo diventerà ancora più importante una corretta classificazione doganale delle merci e una gestione accurata delle dichiarazioni di importazione.

Impatti per operatori e marketplace

Le nuove regole coinvolgeranno in particolare:

 

  • marketplace e piattaforme e-commerce;
  • operatori registrati al regime IOSS (Import One Stop Shop);
  • corrieri espressi e operatori postali;
  • importatori e spedizionieri doganali.

 

Saranno inoltre rafforzati i controlli doganali per contrastare il frazionamento artificioso delle spedizioni e le pratiche di sottovalutazione delle merci, fenomeni che negli ultimi anni hanno generato significative criticità per le autorità europee.

 

A fronte di queste disposizioni, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1200 dispone le relative modifiche in ambito applicativo e dichiarativo del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447, modificando le disposizioni in merito alle garanzie globali, alla competenza doganale e alle dichiarazioni doganali.

Il contesto italiano

In considerazione delle disposizioni a livello dell’Unione, si attendono aggiornamenti in merito all’eventuale effettiva applicazione del contributo aggiuntivo di 2€ per la copertura delle spese amministrative previsto ai sensi della legge di bilancio 2026 (l. 30/12/2025 n 199), di cui alla nostra news, successivamente differito al 1° luglio 2026 ai sensi dell’art. 5 del Decreto-legge del 27/03/2026 n. 38.

 

In assenza di ulteriori modifiche, infatti, l’attuale impostazione determinerebbe una doppia imposizione per le spedizioni di modico valore, ed una conseguente deviazione dei flussi da parte delle grandi piattaforme verso altri Stati dell’Unione che non prevedano disposizioni analoghe.

Le opportunità per le aziende europee

La riforma punta a riequilibrare il mercato, riducendo il vantaggio competitivo derivante dall’importazione di prodotti a basso costo provenienti da Paesi terzi e favorendo una maggiore trasparenza nelle operazioni commerciali internazionali.

 

Per le imprese che operano nella logistica internazionale e nelle spedizioni, sarà fondamentale adeguare tempestivamente processi, sistemi informatici e procedure doganali per gestire correttamente il nuovo quadro normativo.

Il supporto di ZPC

In uno scenario normativo in continua evoluzione, la corretta gestione delle operazioni doganali diventa un elemento strategico per garantire efficienza, conformità e competitività.

 

ZPC supporta le aziende nella gestione della compliance doganale, offrendo consulenza specializzata e assistenza operativa per affrontare con sicurezza le nuove sfide introdotte dalla normativa europea.