Etichettatura ambientale imballaggi e plastic tax, rinvii a gennaio 2022

16 Maggio 2021

Nel decreto Sostegni è prevista la sospensione fino al 31 dicembre 2021 di alcuni obblighi di etichettatura degli imballaggi. Previsto inoltre il rinvio al 1° gennaio 2022 dell’entrata in vigore della tassa sugli articoli monouso in plastica.

Novità in tema di imballaggi e plastic tax contenute negli ultimi provvedimenti del Governo in materia di sostegno alle imprese. Nel decreto sostegni (DL 22 marzo 2021), approvato dal Senato e dalla Camera, è prevista la sospensione fino al 31 dicembre 2021 di alcuni obblighi di etichettatura degli imballaggi, mentre nel decreto sostegni bis si prevede il posticipo al 1° gennaio 2022 dell’entrata in vigore della tassa sugli articoli monouso in plastica.

Sia gli obblighi sugli imballaggi sia la plastic tax sono misure adottate dall’Italia recependo le direttive europee in tema di promozione dell’economia circolare, la sostenibilità ambientale, la raccolta e riciclo, ma fin dall’inizio hanno suscitato polemiche da parte dei settori coinvolti. Da qui la decisione di prorogare la loro entrata in vigore, peraltro già rinviate in altri passaggi legislativi.

Etichettatura ambientale imballaggi

Per quanto riguarda l’etichettatura degli imballaggi, il decreto Sostegni prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2021 degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 15 del 3 aprile 2006, che aveva introdotto misure di forte impatto sia per i produttori di imballaggi, sia per le aziende che immettono in consumo prodotti imballati. Gli obblighi riguardano:

  • Tutti gli imballaggi B2C devono essere etichettati per facilitare il recupero e il riciclo e per dare una corretta informazione al consumatore sulla destinazione finale, secondo le norme tecniche UNI applicabili.
  • Sugli imballaggi riciclabili, sia B2B che B2C, necessario indicare i materiali di composizione apponendo il codice alfanumerico identificativo del materiale, secondo la Decisione 97/129/CE.

Oltre a sospendere tali obblighi (il primo era già stato sospeso dal Decreto “Milleproroghe 2021), il decreto Sostegni bis prevede inoltre che i prodotti d’imballaggio privi dei requisiti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

Il forte impatto sulle imprese deriva dal fatto che gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiedono adeguamenti per tutti i materiali di packaging, già a magazzino e di nuova produzione, con tempi, costi e risorse notevoli. La sanzione amministrativa per chi immette nel mercato imballaggi privi dei requisiti previsti per la loro etichettatura va da 5.200 a 40.000 euro.

Plastic tax

Il merito alla plastic tax, la misura è prevista dalla Legge di Bilancio 2020 a seguito del recepimento da parte dell’Italia della Direttiva (UE) 2019/904. Il decreto Sostegni bis prevede il rinvio al 1° gennaio 2022 dell’introduzione dell’imposta, già posticipata 2 volte. La data di entrata in vigore, infatti, era originariamente il 1° luglio 2020, per poi essere stata rinvita al 1° gennaio 2021, al 1° luglio 2021 e ora al 1° gennaio 2022.

Si ricorda che la plastic tax si applica alla produzione di “manufatti con singolo impiego” (MACSI) e va ad impattare su tre tipologie di soggetti: il fabbricante di MACSI prodotti in Italia, l’acquirente di MACSI provenienti da altri paesi UE per il B2B, il cedente di MASCI provenienti da altri Stati membri UE per il B2C, l’importatore di MACSI importati da paesi extra UE.

L’imposta, pari a 0,45 euro/kg di plastica, interessa diverse tipologie di prodotti e settori merceologici, quali ad esempio: materiali per gli alimenti (bottiglie, vaschette, posate in plastica etc), contenitori in tetrapak, contenitori per detersivi, manufatti per protezione e imballaggi per la consegna di diverse tipologie di prodotti (es. elettrodomestici, apparecchiatura informatici etc), bustine mono-uso copri-abito per il comparto tessile.

L’accertamento dell’imposta avviene sulla base di dichiarazioni trimestrali che devono essere presentate dai soggetti obbligati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per MACSI provenienti da altri Paesi UE, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale. Per MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l’accertamento e la riscossione avviene direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

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