Etichettatura ambientale degli imballaggi – il caso delle etichette

4 Ottobre 2021

Un’etichetta o un cartellino appeso a un prodotto, ad esempio ad un abito, possono essere considerati imballaggio? Le direttive europee chiarisco che per imballaggio si deve intendere non solo il packaging vero e proprio, ma anche gli elementi accessori che svolgono funzioni di imballaggio, ad esempio, appunto, le etichette fissate direttamente o apposte su un prodotto, le etichette adesive fissate su un articolo di imballaggio o graffette e fascette di plastica.

In qualità di imballaggio, anche le etichette sottostanno quindi ai nuovi requisiti di etichettatura ambientale introdotti in Italia con il decreto legislativo 116, entrato in vigore a settembre 2020, obblighi successivamente rinviati al 1° gennaio 2022 per permettere alle aziende di adeguarsi alla normativa. I prodotti già immessi in consumo a quella data potranno essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte

Le novità interessano sia il settore B2B che il settore B2C. Per il primo, scatterà l’obbligo di indicare sugli imballaggi i materiali di composizione attraverso un codice alfanumerico; per le transazioni B2C, oltre a questo obbligo, sarà anche necessario applicare un’etichettatura sugli imballaggi per favorire la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclo e per fornire corrette informazioni al consumatore.

Chi è il soggetto responsabile di tali obblighi? Il decreto 116 evidenzia il principio della responsabilità condivisa tra gli operatori, per cui i ruoli e le rispettive responsabilità devono essere definite in collaborazione tra le parti. I fabbricanti di imballaggi sono responsabili per l’identificazione dei codici dei materiali, mentre i fabbricanti di prodotti imballati sono responsabili per le indicazioni di smaltimento destinate ai consumatori.

Le modalità di etichettatura variano a seconda della tipologia di imballaggio. Riguardo le informazioni da riportare in etichetta, il CONAI indica delle linee guida, distinguendo tra informazioni obbligatorie e facoltative.

Le informazioni obbligatorie prevedono la codifica alfanumerica per tutti i materiali separabili manualmente e opportune indicazioni sulla raccolta per il consumatore. Le informazioni facoltative, invece, possono includere nel caso di imballaggi multicomponente l’identificazione delle singole componenti tramite parole o elemento grafici e la dicitura “verifica le disposizioni del tuo comune”.

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