Divieto plastica monouso, pubblicato il decreto di attuazione della Direttiva SUP
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo n.196 dell’8 novembre 2021 per l’attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (Direttiva SUP – Single Use Plastic). Il decreto entrerà in vigore il 14 gennaio 2022 (45 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) e prevede alcune deroghe rispetto alla direttiva europea.
Come noto, la Direttiva SUP vieta l’immissione sul mercato UE di alcuni prodotti monouso in materiale plastico e di tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile, una volta esaurite le scorte. Si tratta in particolare di posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in polistirene espanso.
Rispetto alla Direttiva UE, il decreto italiano introduce delle deroghe per:
- i rivestimenti in materiale plastico presenti in quantità inferiore al 10% del peso dell’articolo (es. i bicchieri di carta con una piccola quota di plastica), che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti
- gli articoli monouso in plastica compostabile secondo gli standard europei (UNI EN 13432 o UNI EN 14995) prodotti con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (60% dal 1° gennaio 2024) in alcuni casi specifici
Per alcune tipologie di prodotto di plastica monouso (filtri di sigaretta, bicchieri di plastica, salviette umidificate e assorbenti) viene introdotta un’etichettatura obbligatoria, che in caratteri chiaramente leggibili e indelebili informi il consumatore sull’impatto ambientale negativo dell’abbandono dei rifiuti e indichi il corretto smaltimento. Il decreto prevede la responsabilità estesa del produttore e fissa specifici target di raccolta e riciclo per le bottiglie: il 77% entro il 2025 e il 90% entro il 2029.
L’immissione sul mercato dei prodotti di plastica interessati è punita con sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, applicabili anche nel caso di prodotti con caratteristiche difformi o privi dei requisiti di marcatura. L’importo è aumentato fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore. La sanzione per i produttori che non rispettano l’obbligo di partecipazione ai sistemi EPR è di 5.000 euro.
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