La determinazione delle aliquote
Con Executive Order pubblicato il 31 luglio 2025, l’amministrazione statunitense ha formalizzato l’entrata in vigore delle aliquote definitive dei cosiddetti dazi “reciproci”, inizialmente introdotti con l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, ma successivamente oggetto di sospensioni e modifiche temporanee. Le nuove aliquote saranno operative a partire dal 7 agosto 2025 e sostituiscono le misure precedenti. Fino a tale data, rimarrà valida l’aliquota attuale stabilita al 10%.
La determinazione delle aliquote è il risultato di una serie di accordi bilaterali raggiunti negli ultimi mesi, ad esempio con Paesi come il Regno Unito, il Vietnam e da ultimo l’Unione Europea, ma tiene conto anche delle comunicazioni inviate nelle scorse settimane dal Presidente degli Stati Uniti ad altri partner commerciali (tra cui Giappone e Brasile), contenenti la rideterminazione unilaterale dell’aliquota aggiuntiva applicabile.
Le nuove aliquote si applicano alle merci immesse in consumo, o ritirate da magazzino doganale per il consumo, a partire dalle ore 00:01 (EDT) del 7 agosto 2025, con esclusione delle merci già caricate a bordo prima di tale orario e immesse in consumo entro il 5 ottobre 2025, che restano soggette alle aliquote previgenti.
Funzionamento del dazio per l’Unione Europea
Soltanto per quanto riguarda l’Unione Europea, l’Executive Order introduce un meccanismo di adeguamento automatico su base tariffaria. In particolare:
- per i beni dell’Unione Europea con un’aliquota MFN (HTSUS, Column 1 – General) inferiore al 15%, il dazio “reciproco” si applica in misura tale da portare l’aliquota complessiva al 15%;
- per i beni con aliquota MFN uguale o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
Esempio: un prodotto UE con dazio MFN al 6% sarà soggetto a un dazio aggiuntivo del 9%, per un totale del 15%. Un prodotto con dazio ordinario del 18% non subirà alcuna maggiorazione.
Nel caso in cui un prodotto sia soggetto a un dazio MFN specifico o composto (ad esempio, espresso in dollari per chilogrammo), l’aliquota ad valorem equivalente viene determinata dividendo il dazio specifico per il valore doganale unitario del bene. Ad esempio, se un prodotto è soggetto a un dazio di 0,50 USD/kg e ha un valore doganale di 10 USD/kg, l’aliquota ad valorem equivalente sarà pari a:
0,50 ÷ 10 = 0,05, ovvero 5%.
Poiché l’obiettivo del dazio aggiuntivo stabilito per i prodotti UE è portare l’aliquota complessiva al 15%, il dazio “reciproco” da applicare sarà pari alla differenza tra 15% e l’aliquota equivalente MFN, quindi: 15% – 5% = 10%.
In questo caso, al dazio specifico MFN si aggiungerà un dazio reciproco del 10%, per un totale complessivo del 15%.
Il meccanismo descritto si applica esclusivamente ai prodotti dell’Unione Europea. Per tutti gli altri Paesi, l’aliquota del dazio reciproco aggiuntivo è fissa.
Paesi non citati nell’Executive Order
L’allegato I all’Executive Order definisce le aliquote specifiche applicabili ai singoli Paesi. Per i Paesi non inclusi nell’allegato I, resta valido il dazio aggiuntivo del 10% previsto dall’Executive Order 14257, come modificato.
Tra i Paesi dell’allegato I si segnalano a titolo esemplificativo:
Misure contro l’elusione tramite triangolazioni
L’ordine esecutivo introduce un nuovo regime sanzionatorio in caso di transshipment intenzionale finalizzato all’elusione dei dazi:
- l’aliquota del dazio aggiuntivo viene automaticamente aumentata al 40%, sostituendo quella ordinaria;
- si applicano anche le sanzioni previste dal 19 U.S.C. § 1592 e ogni altra imposta, tassa o dazio previsto per le merci del Paese d’origine reale.
Inoltre, ogni sei mesi il CBP e il Dipartimento del Commercio pubblicheranno un elenco aggiornato dei Paesi e impianti coinvolti in pratiche di elusione, per supportare le attività di due diligence e revisione degli approvvigionamenti.
Cina
Nei confronti della Cina è tuttora in vigore l’accordo sulla sospensione dei dazi aggiuntivi, che fissa fino al 12 agosto 2025 l’aliquota daziaria “reciprocal” applicabile alle merci di origine cinese al 10%. Oltre al dazio “reciproco”, al dazio MFN sui prodotti di origine cinese si aggiungono il dazio c.d. “fentanyl” del 20% ed eventuali ulteriori dazi settoriali o antidumping.
Canada
Nei confronti dei prodotti di origine canadese, un ulteriore Executive Order pubblicato il 31 luglio 2025 aumenta con effetto dal 1° agosto l’aliquota daziaria aggiuntiva dal 25% al 35%.
Nei confronti del Canada si applicano disposizioni equivalenti a quelle introdotte per combattere le triangolazioni nel contesto dei dazi “reciproci”.
Il Canada non è incluso tra i Paesi soggetti a dazio “reciproco” in quanto oggetto di uno specifico regime tariffario adottato dall’amministrazione Trump con l’obiettivo dichiarato di combattere i flussi di sostanze stupefacenti sintetiche sul confine nord degli USA.
ZPC continuerà a monitorare l’applicazione della misura e le relative implicazioni operative per gli operatori economici. I nostri esperti rimangono a disposizione per assistenza nella classificazione doganale e nella valutazione dell’impatto delle nuove tariffe sui flussi commerciali.