Le principali novità
Con la pubblicazione del 14° pacchetto di sanzioni imposte dall’UE nei confronti della Russia, emergono importanti chiarimenti per i clienti di ZPC che commercializzano articoli preziosi con diamanti, con riferimento a:
- la gestione delle scorte preesistenti (grandfathered stock);
- una proroga di 6 mesi del periodo in cui il sistema di certificazione G7 per diamanti grezzi rimane di carattere volontario;
- il rinvio a data da destinarsi per le restrizioni applicabili a gioielli e orologi contenenti diamanti di peso uguale o superiore a 0,5 carati, per consentire l’allineamento con gli altri Paesi G7.
Background: i divieti del 12° pacchetto
Ricordiamo che il 12° pacchetto di sanzioni aveva introdotto il divieto di importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente:
- diamanti o prodotti contenenti diamanti, originari della Russia, esportati dalla Russia, o transitati dalla Russia dal 1° gennaio 2024
- diamanti di peso uguale o superiore a 1 carato, originari della Russia che avessero subito trasformazioni in paesi terzi, dal 1° marzo 2024
- diamanti e prodotti contenenti diamanti, di peso uguale o superiore a 0,5 carati, originari della Russia che avessero subito trasformazioni in paesi terzi, dal 1° settembre 2024.
I prodotti interessati sono elencati nelle parti A, B e C dell’Allegato XXXVIIIA del Regolamento (UE) 833/2014. Le parti A e B elencano i diamanti non industriali, grezzi, semi-lavorati e lavorati; la parte C elenca i prodotti di gioielleria e gli orologi contenenti diamanti. Per comodità di riferimento riportiamo in calce il dettaglio dei codici NC interessati e relative descrizioni.
Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1745
Di seguito il dettaglio delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1745:
- i divieti del 12° pacchetto di sanzioni non si applicano ai prodotti compresi nelle parti A, B e C dell’Allegato XXXVIIIA che si trovavano fisicamente nell’UE prima della data di applicazione di ciascuna restrizione, e che sono stati successivamente esportati in un paese terzo diverso dalla Russia. Tale modifica viene introdotta per risolvere la questione delle scorte preesistenti (grandfathered stock). Al momento di importazione nell’UE, l’importatore deve fornire prova del fatto che i prodotti si trovavano fisicamente nell’UE o un certificato rilasciato dall’autorità competente di Anversa all’atto dell’esportazione dall’UE;
- i divieti del 12° pacchetto di sanzioni non si applicano ai prodotti compresi nelle parti A, B e C dell’Allegato XXXVIIIA che si trovavano fisicamente o sono stati lucidati o trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia prima della data di applicazione di ciascuna restrizione. Al momento di importazione nell’UE, gli importatori dovranno fornire prova dell’importazione nel paese terzo prima delle restrizioni, per i prodotti di cui a codici NC 7102 10 00, 7102 31 00 e 7104 21 00. Per i prodotti di cui ai codici NC 7102 39 00, 7104 91 00 e gli articoli di gioielleria e gli orologi di cui alla parte C dell’Allegato XXXVIIIA, gli importatori dovranno fornire prova della lavorazione o trasformazione nel paese terzo, o della presenza fisica dei prodotti nello stato lavorato o trasformato prima dell’entrata in vigore delle restrizioni. Anche questa modifica è volta a risolvere la questione delle scorte preesistenti;
- i divieti del 12° pacchetto di sanzioni sopra elencati non si applicano ai prodotti di gioielleria e gli orologi compresi nella parte C dell’Allegato XXXVIIIA, fabbricati prima del 1° settembre 2024, e ai servizi connessi, se temporaneamente importati nell’UE da un paese terzo diverso dalla Russia, oppure importati definitivamente nell’UE in seguito ad una esportazione temporanea in un paese terzo diverso dalla Russia, a condizione che siano vincolati ad un regime doganale speciale. Questa modifica ha la finalità di consentire temporanee importazioni ed esportazioni per fiere, riparazioni, ecc.;
- il divieto di importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti di gioielleria e gli orologi compresi nella parte C dell’Allegato XXXVIIIA contenenti diamanti di peso uguale o superiore a 0,5 carati, originari della Russia che avessero subito trasformazioni in paesi terzi, non si applicherà più dal 1° settembre 2024 ma da un data che verrà stabilita dal Consiglio dell’UE, nell’ottica di agire di concerto con gli altri paesi G7;
- per i diamanti grezzi (NC 7102 31 00 e 7102 10 00), l’obbligo di presentazione all’autorità di Anversa per ottenere il certificato G7 è rinviato al 1° marzo 2025, purché i diamanti siano accompagnati all’atto dell’importazione nell’UE da un certificato (Kimberley Process) attestante che gli stessi non siano stati estratti, trasformati o prodotti in Russia.