Clausola “No Russia”: il 20 marzo scatta l’obbligo

15 Marzo 2024

Scatta il prossimo 20 marzo l’obbligo – introdotto dal XII pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Russia – per gli esportatori, di vietare per contratto la riesportazione di determinati beni o tecnologie, in Russia e per un uso in Russia. L’articolo 12 octies del Regolamento (UE) 2023/2878, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, impone infatti, a decorrere dal 20 marzo 2024, l’obbligo per l’esportatore, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un Paese terzo, ad eccezione dei Paesi partner elencati nell’allegato VIII, di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia di:

  • beni o tecnologie elencati negli allegati XI (beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale), XX (carboturbi e additivi per carburanti), XXXV (armi da fuoco e di altre armi) del Regolamento (UE) 833/2014;
  • prodotti comuni ad alta priorità elencati nel nuovo allegato XL al Regolamento (che lista, a titolo d’esempio, circuiti elettronici, specifici condensatori, parti elettriche di macchine o apparecchi, convertitori statici, telecamere, spine e prese di corrente, etc);
  • armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012.

Se la controparte di Paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori devono informare l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono non appena vengono a conoscenza della violazione.

La clausola dovrà essere inserita:

  • a partire dal 20 marzo 2024, per tutti i contratti stipulati dopo il 19 dicembre 2023;
  • a partire dal 20 dicembre 2024, per i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023 (a meno che il contratto non scada prima di tale data).

L’obbligo non trova applicazione qualora la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione avvenga verso uno dei Paesi partner dell’UE (Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia), che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dall’UE.

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